Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29326 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29326 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:!Akrc”. 15.-c GLYPH c-”` / ” — ‘ . / E COGNOME NOME nato a SANTO STEFANO QUISQUINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/07/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza RAGIONE_SOCIALE‘Il luglio 2023 la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha parzialmente accolto l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da COGNOME NOME, liquidando in suo favore la somma di euro 112.200,00, in relazione alla custodia cautelare in carcere sofferta dall’Il gennaio 2018 al 25 luglio 2019, per complessivi 561 giorni, in applicazione di una misura cautelare emessa da parte del G.I.P. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
La misura custodiale era stata, in particolare, applicata nella ritenuta ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla perpetrazione dei delitti d partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo B), concorso in estorsione aggravata (capo D), concorso in tentata estorsione aggravata (capo P) e concorso in intestazione fittizia al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale (capi NN e 00).
Limitato il quadro indiziario dal Tribunale del riesame a seguito RAGIONE_SOCIALE‘esclusione del reato rubricato sub D e RAGIONE_SOCIALEe aggravanti ex art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 contestate in relazione alle intestazioni fittizie, il COGNOME è stato, quindi, assolto da .tutte le superiori imputazioni con la sentenza del G.U.P. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 25 luglio 2019, poi confermata dalla locale Corte di appello con pronuncia del 13 luglio 2021, divenuta irrevocabile il 13 luglio 2022.
1.1. La Corte territPriale ha Parzialmente accolto la successiva domanda di riparazione per ingiusta detenzione di COGNOME NOME nella ritenuta sussistenza di un’ipotesi di ingiustizia formale in ordine alla restrizione cautelare sofferta, di rilievo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., in particolar mo ritenendo che i fatti a lui imputabili fossero da sussumersi nell’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa colpa lieve, incidente ai soli fini RAGIONE_SOCIALEa riduzione del quantum debeatur, e non già in quella dél dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, non ravvisandosi la possibilità di affermare che l’istante avesse dato o concorso a dare causa all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale, agendo in modo tale da creare la fallace apparenza di condizioni nelle quali potesse o dovesse essere adottata tale misura nei suoi confronti.
Per i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, in particolare, la consapevolezza del legame intercorrente tra l’associazione mafiosa e il proprio padre NOME NOME, le informazioni ricevute da quest’ultimo circa le attività svolte in vicende criminose, oltre al ruolo di messaggero da lui reiteratamente ricoperto per favorire i rapporti tra il genitore ed appartenenti ad altre famiglie mafiose, sono tutti aspetti che, pur non costituendo condotte di colpa grave di rilievo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., sono apparse, pur tuttavia, di significativa valenza ai fini RAGIONE_SOCIALE‘abbattimento RAGIONE_SOCIALEa somma da liquidarsi in favore del richiedente.
Avverso l’ordinanza del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di RAGIONE_SOCIALE, deducendo quattro motivi di censura.
Con il primo ha eccepito violazione di legge, per erronea applicazione dei canoni di giudizio propri del processo penale in luogo di quelli civilistici ai f RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del requisito RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, preclusivo del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennità per ingiusta detenzione. La Corte di merito, infatti, avrebbe errato nell’aver desunto l’assenza RAGIONE_SOCIALEa causa ostativa alla riparazione dalla sola intervenuta emissione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia assolutoria di merito, escludendo, in virtù di un automatismo logico-giuridico invero non consentito, la ricorrenza del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave nei confronti del COGNOME, il quale, invece, avrebbe avuto una contiguità connivente con pericolosi ambienti criminali, tale da giustificare, se non la configurazione RAGIONE_SOCIALEa sua responsabilità penale, comunque la ricorrenza RAGIONE_SOCIALEa causa ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘invocato beneficio.
Con la seconda censura il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 314, 315 e 546 cod. proc. pen., lamentando carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine alle condizioni idonee ad escludere la ricorrenza del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave. Avrebbe errato la Corte di appello per aver solo richiamato le motivazioni rese dai giudici di merito per escludere la responsabilità del COGNOME per giustificare il conseguente Ticonoscimento in suo favore del diritto all’indennizzo’ per ingiusta detenzione, senza esprimere, pertanto, nessuna adeguata giustificazione logico-giuridica che, sulla scorta di precisi elementi già a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, potesse giustificare, con vaglio ex ante ed autonomo rispetto all’assunta decisione assolutoria, le ragioni di insussistenza di una sua condotta dolosa o gravemente colposa di rilievo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen.
Con il terzo motivo il ricorrente ha eccepito violazione degli artt. 314 cod. proc. pen. e 43 cod. pen. per erronea interpretazione del concetto di colpa grave, lamentando l’intervenuta sussunzione dei fatti ascritti all’istante nell’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa colpa lieve in luogo di quelle del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave. giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, in particolare, avrebbe errato nel non aver considerato quale espressione del requisito RAGIONE_SOCIALEa colpa grave la circostanza che il COGNOME – alla’ stregua di quanto risultato provato nel giudizio di merito – avesse – aVuto rapporti di ambigua frequentazione con soggetti gravati da precedenti penali, oltre che appartenenti a sodalizi criminosi di stampo mafioso, partecipando a summit del mandamento mafioso del padre e favorendo l’organizzazione di incontri tra quest’ultimo e referenti di altre famiglie mafiose.
Tali aspetti, per come ripetutamente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, giustificherebbero la sussunzione RAGIONE_SOCIALEa condotta del COGNOME nell’alveo RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, e non già solo RAGIONE_SOCIALEa colpa lieve, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte di appello.
Con l’ultima doglianza è stata dedotta, infine, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. per irragionevolezza e palese incongruità RAGIONE_SOCIALEa riduzione RAGIONE_SOCIALE‘indennità per colpa lieve, ritenendosi palesemente inadeguata, per difetto, l’intervenuta diminuzione del solo 20% RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo corrisposto al NOME, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa natura particolarmente grave RAGIONE_SOCIALEe condotte a lui riferibili.
Il Procuratore generale ha rassegnato Conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore di NOME ha depositato note scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero che lo stesso venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE è fondato con riguardo alle prime tre doglianze dedotte, aventi natura assorbente rispetto all’ultima censura– eccepita, conseguentemente imponendo l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE.
Risulta, in particolare, fondato quanto esposto dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente in ordine alla mancata valutazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito del comportamento del soggetto richiedente agli autonomi fini del giudizio di riparazione.
Ed infatti, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto – autonomo rrspétto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (così, ex plurimis: Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952-01; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082-01).
La colpa grave di rilievo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie integrante il diritto all’equa riparazione, non necessita, quindi, di estrinsecarsi in condotte costituenti, di per sé, reato, ove tali ultime, in forza di una valutazione ex ante, siano comunque tali da causare o da concorrere a dare causa all’ordinanza cautelare.
Orbene, il Collegio rileva come, nel caso di specie, non sia stata data corretta applicazione all’indicato principio, risultando carente la specificazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali non è stata ravvisata la ricorrenza di una colpa grave, imputabile al COGNOME, ostativa alla concessione del beneficio riconosciutogli, bensì solo di una fattispecie di colpa lieve, rilevante ai soli fini RAGIONE_SOCIALEa decurtazion RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
E’ stato dato atto, infatti, unicamente RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un quadro probatorio insufficiente, tale, per il giudice di merito, da non poter comprovare la ricorrenza RAGIONE_SOCIALEe condotte delittuose ascritte al COGNOME – non essendovi stata prova che costui avesse mai fatto parte RAGIONE_SOCIALEa c.d. “RAGIONE_SOCIALE“, neppure in qualità di semplice “avvicinato” – per cui, anche tenuto conto dei contenuti collaborativi di due interrogatori resi da parte RAGIONE_SOCIALE‘istante, non vi sarebbe stat possibilità alcuna di rinvenire nei suoi comportamenti, anche solo per colpa grave, la ricorrenza di una contribuzione causale o concausale ai fini RAGIONE_SOCIALE’emissione del provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa sua libertà personale.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione’, puf ‘affermandd di essere tenuto a valutare – i fatti, per come accertati in sede di merito, al diverso fine di verificare l’eventual sussistenza di una condotta ostativa al riconoscimento del beneficio ex art. 314 cod. proc. pen., ha, tuttavia, omesso di effettuare tale specifico esame, limitandosi a richiamare le considerazioni espresse dal giudice di merito per addivenire al giudizio di assoluzione del prevenuto. Le condotte specificamente perpetrate dal COGNOMECOGNOME per come accertate nel giudizio di merito, sono state unicamente considerate dalla Corte territoriale per rilevarne l’incidenza ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurazione di un’ipotesi di colpa lieve, legittimante una decurtazione del quantum RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, ma giammai ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione di un’ipotetica ricorrenza di una colpa grave ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo stesso beneficio.
La Corte di appello, cioè, ha mancato di porsi nella corretta ottica del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, che è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base RAGIONE_SOCIALEo stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, n. 39500 de 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764-01).
3.1. Nel caso in esame, in particolare, risulta viziato il ragionamento seguito dalla Corte territoriale per non avere in alcun modo valutato, in un’ottica riparatoria, il comportamento tenuto dall’istante alla luce del completo materiale probatorio in atti, costituente il quadro indiziario valutato dal giudice del cautela con riferimento ai fatti storici accertati nella sentenza di assoluzione. giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, cioè, hanno omesso di considerare e di descrivere, ai fini di un’ipotetica configurazione di una fattispecie di colpa grave ex art. 314 cod. proc. pen., gli elementi riconducibili a comportamenti posti in essere dal COGNOME che avevano fondato l’applicazione nei suoi confronti RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che avrebbero dovuto essere considerati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione al fine di valutare la eventuale configurabilità di una condotta ostativa, di effetto sinergico rispetto alla misura cautelare subita.
Non è dato comprendere, cioè, il perché talune condotte certamente ascrivibili al COGNOME, come l’avere avuto rapporti di ambigua frequentazione con soggetti appartenenti a sodalizi mafiosi, partecipando ai relativi summit o favorendo l’organizzazione di incontri tra il proprio padre e referenti di altr famiglie mafiose, abbiano potuto giustificare la configurazione di una fattispecie di colpa lieve e non già di un’ipotetica situazione di colpa grave, ostativa alla concessione RAGIONE_SOCIALEa riparazione per ingiusta detenzione.
L’accoglimento, per i motivi indicati, RAGIONE_SOCIALEe introduttive censure rende, all’evidenza, superflua ogni considerazione in ordine alla doglianza dedotta con l’ultimo motivo di ricorso, da ritenersi in esse assorbito.
Ne consegue, pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di RAGIONE_SOCIALE, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 26 marzo 2024
Il Consigliere estensore