Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32965 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32965 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
nei confronti di
COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/12/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Esaminata la memoria difensiva degli eredi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Bari, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di riparazione per la ingiusta detenzione sofferta in ragione di quattrocento settantatre giorni di misura custodiale in carcere e di settecento quattordici giorni agli arresti domiciliari in relazione al delitto di estorsione aggravata, dal quale veniva definitivamente assolto, riconosceva in favore di COGNOME NOME la somma di euro 180.950,00 sulla base dei coefficienti aritmetici fondati sugli importi erogabili per ogni giorno di cautela sofferta.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha escluso la ricorrenza RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa RAGIONE_SOCIALE‘avere l’indagato concorso con la propria condotta all’adozione RAGIONE_SOCIALEa cautela, in quanto la pronuncia assolutoria aveva escluso o comunque riteneva neutralizzati gli elementi indiziari, rappresentati sostanzialmente dalle risultanze di intercettazioni ambientali e dalle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa persona offesa sulla cui base era stata disposta la misura cautelare. In particolare, evidenziava che il riconoscimento fotografico del ricorrente, soprannominato “La COGNOME“, da parte del soggetto estorto era risultato dubitativo e incerto, e che le intercettazioni ambientali non consentivano di affermare che il COGNOME avesse mai acquisito la somma di denaro, pari a euro cinquemila, che la persona offesa affermava esserle stata estorta.
Ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE / assumendo violazione di legge e vizio motivazionale in punto di esclusione RAGIONE_SOCIALEa causa ostativa RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, evidenziando che il giudice distrettuale avrebbe del tutto omesso di verificare se al COGNOME, in epoca precedente e coeva alla data di adozione RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale, fosse addebitabile una condotta sinergicamente contributiva a creare una apparenza di reità tradottasi poi nell’adozione RAGIONE_SOCIALEa cautela.
Evidenziava invero che, a prescindere dalle ragioni RAGIONE_SOCIALE‘esito assolutorio del processo penale, il COGNOME era un rappresentante di spicco RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata RAGIONE_SOCIALEa provincia di Foggia in quanto manteneva frequentazioni malavitose con una struttura associativa locale dedita ad attività estorsiva (RAGIONE_SOCIALE) ed egli stesso aveva precedenti penali per estorsione. Dal contenuto RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni ambientali emergeva inoltre una conversazione tra prossimi congiunti RAGIONE_SOCIALEa persona offesa dalla quale traspariva il nome del COGNOME come la persona che aveva il compito di
compiere l’estorsione e, in altra conversazione, veniva indicato come soggetto dedito ad operazioni poco pulite e richiamava sul punto la giurisprudenza del S.C. con riferimento alle frequentazioni ambigue e malavitose, rappresentando al contempo che il comportamento processuale del COGNOME era stato caratterizzato da ambiguità e assenza di collaborazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’art.314 , comma I, c.p.p. prevede al primo comma che “chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave”.
In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l’assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione RAGIONE_SOCIALEa parte (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, Rv. 226004).
1.1 Ancora le Sezioni Unite GLYPH hanno affermato che il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27.5.2010, D’Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recentemente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata RAGIONE_SOCIALEa custodia ed eventuale misura RAGIONE_SOCIALEa pena, con la
conseguenza che, in tanto la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la “ratio” solidaristica che è alla base RAGIONE_SOCIALE‘istituto. (così Sez. Unite, n. 51779 del 28.11.2013, Nicosia, rv. 257606).
In linea generale, va ribadito che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione per l’ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare – con valutazione necessariamente “ex ante” e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale .
2.1 Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini, alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati del tutto inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, COGNOME, Rv. 266808; n. 41396 del 15,9.2016, COGNOME, Rv.268238).
2.2 Quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole RAGIONE_SOCIALE‘attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218).
Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione appare coerente con i principi di diritto testé richiamati in quanto, richiamando alcuni passaggi RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria dei giudici di merito, ha escluso qualsiasi profilo di colpa I ostativa, sinergica all’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura laddove dal contenuto RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa persona offesa e dai tenore RAGIONE_SOCIALEe conversazioni telefoniche intercettate non era possibile affermare, oltre ragionevole dubbio, che fosse stato COGNOME NOME NOME realizzare la condotta
estorsiva, in assenza di un riconoscimento affidabile (l’autore RAGIONE_SOCIALEa minaccia era incappucciato) e RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità di risalire al COGNOME mediante il richiamo al soprannome “La COGNOME” cui si riferivano gli interlocutori intercettati. Non venivano al contempo riconosciuti altri elementi per fondare un giudizio di colpa concorrente in comportamenti processuali rilevanti ai fini del mantenimento RAGIONE_SOCIALEa cautela, sulla base di giudizio prognostico condotto ex ante e tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa idoneità RAGIONE_SOCIALEa condotta RAGIONE_SOCIALE‘indagato a trarre in inganno l’autorità giudiziaria così da porsi quale condizione sinergica rispetto alla detenzione (sez.4, 23.11.2013, COGNOME, Rv. 259206; 18.2.2016, COGNOME, Rv.266808).
4. Sotto diverso profilo va evidenziato come il ricorrente RAGIONE_SOCIALE, nel corpo del ricorso, propon6r4,una lettura alternativa del panorama indiziario introdotto nel giudizio di assoluzione, nonché una ricostruzione alternativa del significato di alcune intercettazioni telefoniche RAGIONE_SOCIALEe quali sia i giudici di merito, sia quelli RAGIONE_SOCIALEa riparazione, avevano escluso il rilievo indiziante nell’ambito dei giudizi loro rispettivamente assegnati. A tale proposito va ribadito che, sulla base di consolidata giurisprudenza del S.C., all’Amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato, in ragione del comportamento processuale assunto nel giudizio riparatorio (omessa costituzione in giudizio e pertanto mancata contestazione RAGIONE_SOCIALEa pretesa indennitaria del COGNOME) risulta preclusa dinanzi al giudice di legittimità la facoltà di introdurre l’esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto all’indennizzo che non siano stati prospettati nel corso del giudizio riparatorio dalla parte pubblica la quale, in tale fase, si era disinteressata del giudizio (sez.4, n. 41081 del 13/10/2010 COGNOME; n.2422 del 13/12/2011, Corieri), in quanto nel giudizio di riparazione per l’ingiusta detenzione l’esistenza dei fatti estintivi o modificativi del diritto all’indennizzo deve essere valutata solo quando gli stessi fatti siano stati prospettati dalla parte interessata, con la conseguenza che l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALEo Stato, pur convenuta nello stesso giudizio, che si sia disinteressata del procedimento, non può prospettare per la prima volta con il ricorso per cassazione le ragioni per le quali il giudice di merito avrebbe dovuto pervenire ad una decisione diversa da quella effettivamente assunta (sez.4, 27/05/2008, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Rv.240892; n.11162 del 24/02/2015, RAGIONE_SOCIALE, Rv.263140).
4.1. Al contempo il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha esaminato gli elementi di fatto (di natura indiziaria) che avevano condotto all’adozione RAGIONE_SOCIALEa
cautela nei confronti del COGNOME e ne ha escluso, con motivazione priva di illogicità o di travisamenti, non solo la valenza indiziaria, ma lo stesso valore sintomatico di comportamenti colposi allo stesso addebitabili.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il RAGIONE_SOCIALE ricorrente va condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 maggio 2024