Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5056 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5056 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/05/2025 NOMEa CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, dott.sa NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso NOME‘AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 maggio 2025, la Corte di appello di Bari, giudicando in sede di rinvi a seguito di annullamento pronunciato da questa Corte con sentenza del 13 giugno 2024, ha nuovamente rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da COGNOME NOME. COGNOME aveva sofferto un periodo di custodia cautelare in carcere, cui erano seguiti arresti domiciliari, dal 20 giugno 2007 al 19 giugno 2008, nell’ambito di un procedimento per reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 309/90 e 10, 14 L. 497/74, dal quale era stato poi assolto formula “per non aver commesso il fatto” dal Tribunale di Bari con sentenza n. 3490/17 del 28 settembre 2017, divenuta irrevocabile.
La Corte territoriale, nel provvedimento impugnato, ha ritenuto sussistente la causa ostativ al riconoscimento NOME‘indennizzo di cui all’art. 314, comma 1, c.p.p., individuando una condott gravemente colposa di COGNOME. In particolare, il giudice del rinvio ha fondato la propria decisi su una rinnovata e approfondita analisi NOMEe risultanze investigative, con specifico riferime alle conversazioni telefoniche e ambientali intercorse tra il ricorrente e lo zio, COGNOME COGNOME
figura centrale NOME‘associazione dedita al narcotraffico cui, per il titolo custodiale, era i l’istante. Dal materiale captativo la Corte di merito ha tratto non solo l’utilizzo di un lin criptico e l’assiduità di frequentazioni ambigue ma anche la piena consapevolezza da parte di NOME COGNOME in ordine ai traffici NOME NOMEo zio, disvelata dal contenuto esplicito conversazioni ambientali relative a consegne di denaro collegate a forniture di stupefacenti. L Corte ha concluso che tale comportamento, connotato da colpa grave, avesse concorso a creare l’apparenza di complicità idonea a determinare l’adozione del provvedimento restrittivo.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, tramite il difensore, deducendo la violazione degli artt. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p., in relazione ag 627, comma 3, 546, lett. e), e 314 c.p.p.
Il ricorrente lamenta che il giudice del rinvio non si sia uniformato NOME sentenz annullamento, incorrendo in una violazione NOME‘art. 627, comma 3, c.p.p. e in un vizio motivazione. Sostiene che la Corte di appello ha fondato la nuova decisione sugli stessi argomenti (frequentazioni e intercettazioni) già ritenuti illogici da questa Suprema Cort urtando contro le indicazioni fornite dNOME sentenza rescindente e pervenendo a conclusioni che “ribaltano” il giudizio di cognizione.
In particolare, si duole del fatto che la Corte di merito ha attribuito un significato il conversazioni che il giudice NOMEa cognizione aveva ritenuto non probanti o riconducibili a un causa lecita, arrivando a criticare la motivazione “estremamente succinta” NOMEa sentenza di assoluzione per eludere il vincolo derivante dall’annullamento.
Si aggiunge che:
il giudice NOMEa riparazione non spiega neanche se le “transazioni ex art. 73 d.P.R. 309/90 mai contestate, che sarebbero disvelate dalle intercettazioni, fossero o meno ric all’ipotesi associativa per la quale è stata applicata la custodia;
nel dare rilievo agli incontri con lo zio NOME NOME NOME trovava agli arresti donnicili Corte territoriale non aveva neanche verificato se il provvedimento impositivo NOMEa misura vietasse tali visite né specificato le ragioni per le quali il ricorrente dovesse essere a conosc NOME‘attività illecita NOMEo zio, avendo il giudice NOMEa cognizione escluso che le conversazion due parenti potessero riguardare lo spaccio di droga.
Il ricorso contesta, inoltre, l’affermazione circa la consapevolezza NOME‘attività crimin zio, ritenendola una congettura contraria a quanto accertato in sede di merito e non provata. Infine, si duole NOMEa statuizione di condanna alle spese del giudizio di legittimità.
2.1 Con i motivi aggiunti, la difesa ripropone e approfondisce gli argomenti esposti con ricorso ribadendo che la Corte territoriale: aveva assegnato agli elementi valorizzati significato opposto rispetto al giudice NOMEa cognizione eludendo o violando le direttive d sentenza rescindente che avrebbero imposto di verificare la consapevolezza da parte di NOME NOME‘attività illecita NOMEo zio NOME; aveva omesso di valutare il grado NOMEa colpa e l’inc che la condotta NOME‘istante aveva avuto sulla custodia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo argomento difensivo, che lamenta la violazione NOME‘obbligo di uniformarsi a decisum NOMEa sentenza rescindente, ai sensi NOME‘art. 627 comma 3 c.p.p., è infondato.
La quarta Sezione, con la sentenza di annullamento, aveva censurato la precedente ordinanza NOMEa Corte d’appello in quanto non spiegava come “la complessità NOMEe intercettazioni, con un linguaggio criptico, in un solido contesto investigativo, fondi il nesso causale tr atteggiamento volontario o almeno gravemente colposo consapevole NOME‘attività NOMEo zio e l’emissione NOMEa misura cautelare detentiva”. Le deficienze dal provvedimento annullato sono meglio chiarite al punto 11 NOMEa sentenza laddove il collegio giudicante, dopo aver punt i canoni di giudizio che debbono sovrintendere la valutazione del comportamento NOME‘istante al fine di verificare la sussistenza NOMEa causa ostativa di cui all’art. 314 comma 1 c.p.p. precisato: “Nel caso NOME‘ordinanza impugnata, in tal senso, non appare soddisfare tale consolidato principio l’indicazione del linguaggio criptico utilizzato con i parenti e soprattutt lo zio NOME ma è necessario spiegare se, con grave colpa di COGNOME, ciò abbia causato l’apparenza che ha portato a coinvolgerlo nelle indagini e a renderlo destinatario NOMEa misur cautelare personale”.
Va chiarito che l’ordinanza annullata era incentrata sui rapporti fra COGNOME NOME e lo NOME e sul linguaggio criptico e sulle cautele che caratterizzavano i dialoghi, sommariamente sintetizzati, fra i medesimi intercorsi, sostenendosi che “erano sintomatiche di rapporti opac verosimilmente afferenti scambi aventi come riferimento stupefacenti”.
L’annullamento, quindi, è stato determinato una carenza argomentativa sul nesso eziologico e sulla consapevolezza, da parte di NOME COGNOME, NOMEa natura criminale NOMEe attività NOMEo
Uniformandosi al dictunn NOMEa sentenza rescindente, la Corte territoriale ha analizzato l conversazioni di interesse inserendole nel contesto indiziario sino a quel momento delineato dalle indagini che vedeva COGNOME NOME NOME NOME di un’associazione dedita al traffico di sostanz stupefacente che smerciava, fra l’altro, droga consegnata da COGNOME NOMENOME Sono quindi sintetizzate numerose conversazioni che vengono messe in relazione con altre intercettazioni intercorse fra COGNOME NOME NOME COGNOME così da comporre un mosaico ricostruttivo che dava conto di passaggi di denaro fra NOME e NOME COGNOME legati a beni, misurabili in grammi, cui reale natura doveva essere tenuta nascosta nel corso NOMEe telefonate, che NOME NOME essere stati consegnati allo zio da terzi.
Il ragionamento probatorio sviluppato nella seconda ordinanza, quindi, procede a una valutazione unitaria NOMEe intercettazioni, di cui valorizza non soltanto il linguaggio cripti cautele che imponevano di limitare al minimo indispensabili le informazioni veicolate per telefono, calandola in uno scenario investigativo che vedeva NOME COGNOME e NOME
impegnati nello spaccio di sostanza stupefacente e NOME di traffici NOME NOMEo zi NOME coinvolgere anche NOMENOME
L’ordinanza impugnata, ancora, sottolinea che l’istante, all’epoca NOMEe intercettazi originanti la custodia cautelare si trovava sottoposto al regime degli arresti donniciliari.
Non può, quindi, non condividersi la conclusione cui perviene la Corte territoriale che h ritenuto che la preoccupazione di COGNOME NOME NOME procurarsi una SIM e un telefono nuovo non appena ottenuti gli arresti domiciliari, i frequenti contatti con lo zio COGNOME NOME cointeressenza di NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME NOME coinvolgevano anch NOME NOME NOME cautele utilizzate per celare a eventuali intercettatori l’oggetto di tali costituiscono condotte gravemente colpose in grado di indurre in errore l’ A.G. in ordine al su coinvolgimento negli NOME oggetto d’indagine.
Il giudice del rinvio non si è, quindi, limitato a riproporre la precedente motivazione ma proceduto a un’autonoma e più approfondita disamina del materiale indiziario, colmando le lacune argomentative evidenziate da questa Corte.
Il percorso argomentativo seguito nell’ordinanza impugnata risulta, inoltre, del tutto logi congruo e coerente con consolidati orientamenti di legittimità che attribuiscono rilievo, ai NOMEa configurazione NOMEa causa ostativa in esame, alle frequentazioni cc.dd. ambigue, sull’assunto che “la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondar un’affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, costituisce tutt condotta certamente valutabile ai diversi fini che ci occupano ” (Sez. 4, n. 48311 del 26/09/2017, DCOGNOMECOGNOME, Rv. 271039 – 01). Dovendosi anche precisare che “In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa NOME riparazione NOMEa detenzione subita, non deve consistere necessariamente in una condotta che, gravemente imprudente o negligente, sia idonea ad indurre in errore l’autorità giudiziaria in relazione al reato per il quale si è p detenzione, sempre che la trasgressione sia stata giuridicamente idonea a sostenere una misura cautelare detentiva (Sez. 4, n. 48311 del 26/09/2017, COGNOME, Rv. 271039 – 01 in relazione a un titolo custodiale adottato per i reati di associazione per delinquere aggravata, rapina a man armata, omicidio, tentata rapina e reati in materia di armi).
Generico e comunque infondato risulta anche il secondo argomento difensivo secondo cui la Corte territoriale, oltre a violare i vincoli imposti dNOME sentenza rescindente, avrebbe rib il giudizio di cognizione. Premesso che non è vero che le “captazioni” dal giudice NOMEa cognizion sono state ritenute connesse “ad altra necessità non illecita”, né avrebbero potuto esserlo considerato che l’esigenza di inviare le foto NOME fidanzata non poteva essere collegata al conversazioni che riguardavano la cointeressenza fra zio e nipote o l’esigenza di procurarsi una nuova sim, non è dato comprendere, leggendo il ricorso, quali fatti ritenuti non provati dal giudi
NOMEa cognizione quello NOMEa riparazione aveva ritenuto provati o le circostanza che il primo ave ritenute dimostrate e che il secondo aveva ignorato.
La sentenza di assoluzione, infatti, ha ritenuto che fra zio e nipote fossero interven conversazioni che rivelavano il loro coinvolgimento in “questioni” che tuttavia non era sta possibile individuare.
Nel provvedimento impugnato tali questioni assumono rilevanza non perché disvelatrici di ipotesi di spaccio ma in quanto, per le cautele adottate, per l’attività illecita dei soggetti c e per i passaggi di denaro a esse connesse potevano creare l’apparenza NOME‘inserimento di NOME nell’associazione di NOME COGNOME o, comunque, nel coinvolgimento del primo nell’attività spaccio gestita dNOME consorteria.
Anche sotto tale profilo l’ordinanza impugnata risulta uniformarsi ai canoni di giudizio fis dNOME sentenza rescindente che, al punto 9, vietava di ritenere accertate -o non accertate circostanze escluse – o affermate – dal giudice NOMEa cognizione e, al punto 10, prescriveva giudice del rinvio di valutare il materiale probatorio acquisito dal giudice NOMEa cognizione per stabilire la rilevanza penale NOMEe condotte NOME‘istante ma se erano state un fat condizionante NOME‘ingiusta detenzione.
Non maggior fondamento risultano avere i motivi aggiunti, che muovono da un principio enunciato dalle Sezioni unite D’Ambrosio in relazione all’ipotesi di cui all’art. 314 comma 2 c.p non applicabile al caso di specie, non essendo intervenuto alcun provvedimento che ha sancito l’ingiustizia formale NOMEa cautela sofferta dall’istante (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2 COGNOME, Rv. 247663 – 01).
La doglianza prospettante l’omessa graduazione NOMEa colpa ravvisabile nella condotta di COGNOME e sull’incidenza NOMEa medesima sulla custodia, che riprende quanto già esposto nel ricorso, non si confronta con la motivazione contestata che connota come gravemente colposo il comportamento NOME‘istante e lo pone in relazione di “concausalità con il provvedimento restrittivo adottato”.
Gli altri argomenti risultano proposti già con il ricorso e la loro manifesta infondatezza è in precedenza illustrata.
Un ultimo argomento va affrontato, avendo la difesa chiesto la revoca NOMEa condanna alle spese disposta dNOME Corte territoriale.
Va osservato che la statuizione contestata è stata adottata proprio in forza del principio de soccombenza, avendo la Corte territoriale respinto l’istanza, e risulta motivata in manie congrua, avendo il collegio giudicante ritenuto che l’Avvocatura NOMEo Stato avesse esplicato attività difensiva diretta a contrastare la pretesa del ricorrente.
Il ricorso chiede NOME Corte di legittimità di procedere a valutare la specificità di una me difensiva che non risulta neppure allegata al ricorso, chiamando, quindi, questa Corte a una valutazione, spettante NOME Corte d’appello, di un atto processuale non conoscibile, essendo
precluso al giudice di legittimità l’accesso al fascicolo processuale, ovvero a disporre u compensazione NOMEe spese che non trova alcuna giustificazione nel respingimento NOMEa richiesta risarcitoria.
Il motivo è, quindi, inammissibile.
L’esito del giudizio comporta infine la condanna del ricorrente al pagamento NOMEe spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento NOMEe spese processuali.
Così deciso il 15/1/2026