Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45312 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45312 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Valle di Maddaloni il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 15-12-2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullam della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altro giudice.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 21 gennaio 2021, la Corte di appello di Nap rigettava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’inte NOME COGNOME, in relazione alla detenzione patita prima in carcere dal 28 ap maggio 2009, poi agli arresti domiciliari fino all’8 giugno 2009, con riferime ipotesi di concorso nel reato di falso attribuite allo stesso in qualità di fun RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Caserta, in merito all’attestazione di conformità alla normativa an di un progetto per la realizzazione di una centrale termica in Pignataro Maggiore.
Da tali accuse, per alcune delle quali COGNOME esclusa la gravità indiziaria g cautelare, COGNOME COGNOME COGNOME con formula ampiamente liberatoria dal Tribun Santa Maria Capua Vetere, Sezione distaccata di Caserta, mentre per un’ipot corruzione inizialmente ascrittagli, interCOGNOME provvedimento di archiviazione.
Con sentenza n. 15198 del 16 febbraio 2022, la Quarta Sezione della Cort Cassazione annullava l’ordinanza impugnata e rinviava alla Corte di appello di Napo un nuovo giudizio, censurando in particolare il giudizio sulla colpa grave del richi
Con ordinanza resa in data 15 dicembre 2022, la Corte di appello di Napoli, giudice del rinvio, rigettava di nuovo l’istanza di riparazione avanzata da NOME
Avverso la nuova ordinanza della Corte di appello partenopea, COGNOME proposto, tramite i suoi difensori di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando u articolato motivo, con il quale la difesa eccepisce la violazione degli art. 314 proc. pen., rimarcando la mancata adesione ai dettami delineati dalla se rescindente da parte del Giudice del rinvio, laddove, omettendo di valutare se la indennitaria sia stata avanzata solo per profili di ingiustizia sostanziale (in ipotesi di corruzione e di falso di cui al capo 3) o anche per profili di ingiust (per via dell’annullamento dell’ordinanza dispositiva da parte del Giudice del rie insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza riguardo gli ulteriori titoli cautel rilevato che la pronuncia assolutoria era intervenuta sulla base del medesimo s probatorio già considerato nella fase cautelare, senza che possa imputarsi una q rilevanza all’eventuale comportamento colposo del ricorrente; l’ordinanza impug inoltre, avrebbe mancato totalmente di confrontarsi con il provvedimento di archivi del reato di corruzione, inizialmente addebitato a COGNOMECOGNOME che, come evidenziat sentenza rescindente, ha attestato “l’assoluta estraneità dello stesso al corruttivo atteso che era risultato che la somma di denaro sequestrata era soddisfare una distinta intrapresa criminale (il corrispettivo di un te estorsione)”. Difetterebbe poi nel caso di specie la spiegazione in ordine all’ incidenza del comportamento colposo che si assume tenuto dal ricorrente (os consiglio fornito a un imprenditore) sull’adozione della misura cautelare, che per stata fondata su un presupposto erroneo, ovvero la destinazione ai funzionari de RAGIONE_SOCIALE della somma sequestrata, circostanza questa esclusa dai giudici di merito.
Oggetto di censura è in tal senso il ragionamento seguito dal giudice del rinvio a sostegno dell’attribuzione del profilo di colpa in capo a COGNOME, avendo la Corte territori omesso di specificare quale sia stato ex ante il rapporto intercorrente tra la presunta condotta colposa (indebito suggerimento agli imprenditori) e l’adozione della misura cautelare, fondata piuttosto su ipotesi di accusa (reati di falso quali estrinsecazione di accordo corruttivo), poi dimostratasi insussistente; la condotta posta in essere da ricorrente risulterebbe, infatti, oltre che giuridicamente lecita, anche totalme irrilevante ai fini dell’emissione di un titolo cautelare per la contestazione dei re corruzione e falso in atto pubblico; del resto, aggiunge la difesa, i reati di falso ipot non potevano essere integrati, in quanto COGNOME non aveva attestato, né peraltro avrebbe potuto farlo, la conformità del progetto alla classe di rischio 4, attività demandata altro RAGIONE_SOCIALE e a una fase ampiamente successiva del procedimento, ma si era limitato ad apporre, conformemente alle mansioni a lui assegnate nell’RAGIONE_SOCIALE Depositi del RAGIONE_SOCIALE, il semplice timbro attestante la completezza della documentazione dichiarata dal committente in sede di deposito del progetto.
Né infine sanerebbe il denunciato vizio logico-giuridico della motivazione il riferimento contegno assunto, in sede di interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., dall’allo indagato, il quale aveva riferito di non aveva avuto il tempo di accorgersi della difform della veste formale e il contenuto del progetto, non integrando ciò profili di colpa tali escludere il diritto all’equa riparazione, ove si consideri che il ricorrente non neg circostanza dell’accordo corruttivo, ma escluse di avervi preso parte, come è stato del resto accertato nel decreto di archiviazione, negando le condotte di falso ascrittegli, c sono state parimenti ritenute insussistenti dalla pronuncia assolutoria di merito, per cui comportamento tenuto da COGNOME in sede di interrogatorio si è rivelato corretto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Al fine di circoscrivere l’ambito valutativo del presente giudizio, occo innanzitutto premettere che, con la sentenza rescindente, la Quarta Sezione di questa Corte, nell’annullare il primo provvedimento della Corte di appello, aveva censurato i riconoscimento della colpa grave in capo al richiedente come elemento ostativo alla concessione dell’indennizzo, osservando che a tal fine era stato valorizzato un solo elemento di fatto riconducibile a COGNOME, ossia il suggerimento tecnico da questi dato a presentatore del progetto, in assenza tuttavia di un’adeguata contestualizzazione di tale condotta con le originarie contestazioni mosse al ricorrente e con le valutazioni operate dai giudici di merito per escluderne la valenza indiziante, essendo in ogni caso mancata nel primo provvedimento la necessaria verifica sulla relazione causale tra il suggerimento dato e l’adozione della misura cautelare adottata nei confronti dell’indagato, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza di una condotta deontologicamente scorretta.
Inoltre, il giudice della riparazione non aveva considerato il fatto che, in relazione a delle contestazioni inizialmente mosse a COGNOME (ossia i reati di falso di cui ai capi K ed già il Tribunale del Riesame aveva escluso la gravità indiziaria, mentre, rispett all’accusa di corruzione, era intervenuta ordinanza di archiviazione, con cui era stata rimarcata l’assoluta estraneità del ricorrente rispetto al proposito corruttivo, essen risultato che la somma di denaro sequestrata era diretta a soddisfare una distinta intrapresa criminale (il corrispettivo di un tentativo di estorsione), per cui anch relazione a tale fattispecie non era stata adeguatamente delineata né la materialità della condotta colposa riconosciuta a COGNOME, né la rilevanza causale che la stessa possa avere svolto ai fini dell’adozione e del mantenimento della misura custodiale applicata.
Quanto ai profili di colpa ravvisati in capo al richiedente in relazione al capo J d rubrica, è stato rimarcato l’errore logico in cui era incorso il giudice distrettuale, dopo avere escluso l’intento di COGNOME di eludere il rispetto della disciplina antisism vigente al momento della presentazione del progetto e dopo avere riconosciuto che il suggerimento di annotare nel progetto il rispetto della “classe 4” era diretto semplificare il lavoro degli organi deputati al controllo, laddove una diversa dicit avrebbe potuto essere considerata non più attuale, ne ha sottolineato il carattere di inosservanza deontologica, tale da ingenerare un indizio di reità, senza considerare che l’esatta interpretazione del comportamento del ricorrente andava operata alla luce delle circostanze del caso concreto e della stessa sentenza assolutoria, che poneva in rilievo, da un lato, i dubbi interpretativi degli stessi funzionari del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ordin specifica normativa applicabile e, dall’altro, l’assenza da parte di COGNOME dell’intento favorire un progetto imprenditoriale privo dei requisiti richiesti dalla legge, tanto più il progetto avrebbe rispettato i requisiti più stringenti della nuova normativa, attenend suggerimento del richiedente all’enunciazione nell’istanza di un elemento formale.
In definitiva, nella prima ordinanza del giudice della riparazione, secondo la sentenza rescindente, era del tutto mancata “una corretta individuazione del profilo di colp ascritto al ricorrente”, il che ha imposto l’annullamento con rinvio del provvedimento, ci in applicazione, tra gli altri, del principio (cfr. Sez. Un., n. 51779 del 28/11/2013, 257606, ricorrente Nicosia), secondo cui, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata della custod ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzion riparatoria, dissolvendo la “ratto” solidaristica che è alla base dell’istituto.
Orbene, ritiene il Collegio che l’ordinanza impugnata non si sia posta nel solco delle indicazioni ermeneutiche provenienti dalla sentenza rescindente.
Ed invero, il giudice del rinvio ha dapprima ripercorso in sintesi la vicenda cautelare processuale, che ha riguardato la costruzione in Pignataro Maggiore di un impianto di produzione di energia qualificabile come opera strategica di livello nazionale, opera cu era interessata la società RAGIONE_SOCIALE, che aveva presentato a tal fine due progetti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE territorialmente competente, dove operava l’architetto NOME COGNOME.
È stata così richiamata la sentenza assolutoria di merito, in cui è stato evidenziato che responsabile della società, COGNOME, aveva ricevuto da COGNOME il consiglio di indica come categoria di rischio sismico, nel frontespizio della pratica depositata, la classe 4 luogo della classe 2, maggiormente corrispondente alle relazioni strutturali, per cui un dichiarazione menzognera vi era stata, sia pure non per aggirare il rispetto dell normativa antisismica, ma per prevenire eventuali obiezioni da parte degli organi di controllo, atteso che la classe 4 comportava controlli sistematici e non a campione.
Ciò premesso, il giudice del rinvio, rimarcata l’irrilevanza dell’archiviazione procedimento per il delitto di corruzione, stante l’oggettiva esistenza del falso, osservato che il richiedente, pur non avendo rilasciato alcuna attestazione di conformità, tuttavia si era lasciato andare a suggerire indebitamente a COGNOME di indicar falsamente sul progetto la classe 4 del D.M. 2008 al fine di evitare che i lavori potesser essere fermati dalla Commissione di valutazione nel momento in cui la stessa si fosse resa conto che il progetto presentava una classe di rischio diversa, essendo stata ritenuta tale iniziativa, per quanto suscettibile di sottoporre il cantiere a mag controlli di sicurezza, gravemente colposa, perché macroscopicamente imprudente, avendo con ciò COGNOME contribuito a determinare l’apparenza della sua penale responsabilità agli occhi del giudice della cautela, che infatti ha ragionevolmente ritenu COGNOME COGNOME morale della falsità documentale compiuta da COGNOMECOGNOME
A ciò è stato aggiunto il rilievo che il richiedente, in sede di interrogatorio di garanzi riferito al GRAGIONE_SOCIALE. la propria versione dei fatti in modo non veritiero, riferendo di non avuto il tempo di accorgersi della difformità tra la veste formale e il contenuto progetto, mentre in realtà egli ebbe modo di rendersi conto della falsità della indicazion della classe di rischio, che egli aveva addirittura suggerito, non avendo in ogni cas COGNOME alcuna ragione per preoccuparsi di verificare la coerenza tra la classe dichiarata e quella reale, avendo in tal modo il richiedente contribuito a consolidare il pur erron convincimento del giudice della cautela circa il fatto che l’indagato stesse cercando d fornire versioni contraddittorie e illogiche, nel tentativo di trovare un’accettabile uscito rispetto a una contestazione che egli sapeva evidentemente corrispondere al vero.
2.1. Ciò posto, come osservato correttamente dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, deve rilevarsi che il giudice di riparazione della fase rescissoria abbia reiterato il v motivazione che aveva portato all’annullamento della prima ordinanza, nel senso che, anche in tal caso, il profilo di colpa grave ostativo al riconoscimento dell’indennizzo non stato individuato in maniera adeguatamente specifica, all’esito del necessario confronto con le risultanze delle decisioni che hanno escluso la rilevanza penale dei fatti.
La Corte territoriale, infatti, nel valorizzare nuovamente l’indebito suggerimento rivo dal funzionario del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO all’imprenditore COGNOMECOGNOME presentatore de progetto, non ha considerato, come sarebbe stato doveroso, il contesto in cui tale consiglio è stato fornito, non potendosi sottacere che l’iniziativa del richiedente, quanto si evince dalla lettura del provvedimento impugnato, è risultato privo di finali corruttive e da intenti fraudolenti, posto che l’obiettivo della sostituzione della clas rischio era quello di implementare e non di ridurre i controlli di sicurezza sul cantiere.
Ma, soprattutto, non si comprende bene in che modo l’iniziativa del richiedente si sia rivelata idonea a giustificare non solo l’applicazione, ma anche il mantenimento del regime cautelare, venendo in rilievo un’iniziativa che sembra essere stata estemporanea e sganciata da un previo accordo illecito con l’autore materiale del falso, tanto più ove consideri che, almeno in quella fase, l’ufficio cui era preposto COGNOME non era tenuto verificare la conformità al vero della documentazione amministrativa presentata.
Ora, non ignora il Collegio la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 21167 del 14/03/2023, Rv. 284689 – 02 e Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Rv. 268685), secondo cui, in tema di ingiusta detenzione, il giudice, per valutare la colpa grav ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, può valorizzare anche comportamenti deontologicamente scorretti del richiedente; tuttavia, come specificato nelle stesse pronunce appena richiamate, ciò può legittimamente avvenire soltanto ove tali comportamenti scorretti configurino, unitamente ad altri elementi, una situazion obiettiva idonea a evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato.
Nella vicenda in esame, il comportamento deontologicamente scorretto dell’arch. COGNOME è stato biasimato più in quanto tale, che in quanto volto a prefigurare una pur erronea apparenza di colpevolezza, non essendo stato chiarito in che modo una tale condotta, risultata scevra da tornaconti personali, abbia potuto ingenerare nell’Autorità giudiziar il pur erroneo convincimento circa o la rilevanza penale dell’iniziativa del richiedente comunque la contiguità dell’indagato rispetto a scenari illeciti, essendo cioè mancata nell’ordinanza impugnata una valutazione unitaria dei dati indiziari disponibili, riferit solo alla condotta individuale stigmatizzata, ma all’intero contesto della vicenda.
Anche il richiamo all’interrogatorio di COGNOME non appare dirimente, non solo perché di esso è riportato un singolo passaggio, senza una compiuta esposizione della linea difensiva tenuta dal ricorrente, ma anche perché la stessa affermazione richiamata, ovvero quella con cui l’indagato ha spiegato, nel respingere gli addebiti a suo carico, d non aver avuto il tempo di accorgersi della difformità tra la veste formale e il contenu del progetto, non è stata posta in relazione né con le risultanze investigati cristallizzate nell’ordinanza cautelare, né con gli esiti dei giudizi di merito, per cui dato cogliere l’effettiva pregnanza della dichiarazione difensiva rispetto al mantenimento della misura cautelare applicata al richiedente, dovendosi sul punto ribadire che, come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021, dep. 2022, Rv. 282564 e Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Rv. 280082), in tema di riparazione per l’ingiusta
detenzione, le dichiarazioni mendaci rese dall’indagato in sede di interrogatorio, pur essendo espressione del diritto di difesa, possono sì assumere rilievo, ai fin dell’accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, ma solo nel caso in cui, a fronte di un quadro indiziario di per sé significativo, abbia contribuito a rafforzare il convincimento della colpevolezza del dichiarante, verific quest’ultima che nel caso di specie non può ritenersi adeguatamente compiuta.
In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli (in diversa composizione) per nuovo giudizio, da compiere alla luce dei criteri interpretativi esposti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 21/09/2023.