Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 50820 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 50820 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del PG, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da NOME COGNOME, in relazione all’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere sofferta dal 13/06/2014 sino al 10/10/2014 e agli arresti domiciliari da tale data sino al 21/05/2015, in relazione a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante – tra gli altri – il reato previsto dall’art.416-bis cod.pen.; in relazione al quale il ricorrente era stato assolto con sentenza emessa il 19/02/2016 dal Tribunale di Catanzaro, confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza divenuta irrevocabile il 04/04/2018.
La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi dell’art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto che la domanda non potesse essere accolta attesa la sussistenza del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave del ricorrente.
In particolare, ha esposto come dagli atti emergesse la sussistenza di frequentazioni ambigue da parte del ricorrente in relazione a soggetti coinvolti in traffici illeciti nell’ambito di una consorteria criminale; a propria volta coincidente con un’associazione di tipo ‘ndranghetistico operante nel territorio della provincia di Crotone, in relazione alla quale il capo di imputazione ipotizzava che il ricorrente fosse persona di fiducia di NOME COGNOME, con il compito di smerciare nel Comune di Mesoraca sostanza stupefacente nella disponibilità della cosca oltre che di deviare appalti pubblici e provati a favore di ditte edili controllate dal sodalizio.
La Corte territoriale ha dedotto che, sulla base di numerose intercettazioni ambientali, emergeva la frequentazione da parte del COGNOME di soggetti inquadrati nel contesto criminale; evocando, in particolare, il contenuto di alcune intercettazioni ambientali dalle quali sarebbe emerso lo stretto legame con il suddetto COGNOME; tutti elementi che, pure se ritenuti non idonei dal giudice della cognizione al fine di dimostrare l’affiliazione alla consorteria, ben potevano essere ritenuti tali da dimostrare una frequentazione assidua con il NOME e la consapevolezza in ordine al suo coinvolgimento in affari illeciti, con conseguente perfezionamento del presupposto ostativo della colpa grave.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione dell’art.606, comma 1,
lett.b) ed e), cod.proc.pen., per avere il giudice negato il diritto alla riparazione in assenza di elementi integranti il dolo o la colpa grave del ricorrente e l’illogicità della motivazione della sentenza a fronte delle sentenze di merito assolutorie rispetto alle imputazioni originariamente ascritte.
Ha dedotto che la Corte territoriale avrebbe incongruamente richiamato alcune conversazioni intercettate di cui, spesso, non era stato parte il ricorrente, trascurando il fatto che il rapporto con il NOME derivava come riconosciuto nelle sentenze di merito – dalla stretta relazione di parentela con lo stesso istante, deducendo come la possibile cointeressenza economica apparisse finalizzata, sulla base delle argomentazioni del GUP, unicamente al soddisfacimento di un interesse del solo NOME stesso; in riferimento a una delle conversazioni poste alla base del diniego dell’istanza di riparazione – secondo cui il ricorrente avrebbe partecipato a una cena con il NOME tenuta in occasione della scarcerazione di NOME COGNOME ha dedotto che il dialogo medesimo non avrebbe avuto alcuna incidenza ai fini dell’adozione del provvedimento restrittivo, trattandosi di mera occasione conviviale senza nulla a che vedere con gli interessi del sodalizio criminoso; ha quindi dedotto che la vicinanza e la collaborazione con il NOME non avevano costituito l’apparenza investigativa tale da giustificare il diniego della riparazione; ha altresì dedotto che l’oggetto delle predette conversazioni non era comunque attinente agli equilibri della cosca ma unicamente a fatti specifici; deducendo, quindi, la totale assenza del presupposto ostativo del dolo ovvero della colpa grave.
Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo la sussistenza di un comportamento – da parte dell’istante – che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave.
In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice
della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all’imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all’interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, n.34656 del 3/6/2010, COGNOME, RV. 248074; Sez.4, n. 4372 del 21/10/2014, dep.2015, COGNOME, RV. 263197; Sez.3, n. 28012 del 5/7/2022, Lepri, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante -e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza dì errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, n. 3359 del 22/9/2016, dep.2017, La Fornara, RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, n.27548 del 5/02/2019, COGNOME, RV. 276458).
Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell’arresto espresso da Sez.un., n.43 del 13/12/1995, dep.1996, COGNOME, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell’imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento “detenzione”; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione
(Sez.4, n.27397 del 10/06/2010, COGNOME, RV. 247867; Sez.4, n.3895 del 14/12/2017, dep.2018, P., RV. 271739); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039).
In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o della colpa grave dell’interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico; il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell’autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., n.32383 del 27/5/2010, COGNOME, RV. 247664).
Ancora più specificamente – e in relazione a profilo strettamente attinente al caso di specie – costituisce giurisprudenza del tutto consolidata quella in base alla quale la frequentazione ambigua, da parte del ricorrente, di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all’adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (Sez.4, n.8914 del 18/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262436; Sez.4, n.53361 del 21/11/2018, COGNOME, RV. 274498; Sez.4, n.850 del 28/9/2021, dep.2022, COGNOME, RV. 282565); frequentazioni, a propria volta, ben desumibili dal compendio di intercettazioni telefoniche o ambientali valutate da parte del giudice che ha emesso la misura applicativa (Sez.4, n.48311 del 26/9/2017, COGNOME, RV. 271039; Sez.4, n.27548 del 5/02/2019, COGNOME, RV. 276458).
D’altra parte, la circostanza che le frequentazioni ambigue intervengano tra soggetti aventi tra loro rapporti di parentela, ove accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, non esclude
in alcun modo la connotazione gravemente colposa del comportamento, salvo che esso non sia assolutamente necessitato (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep.2014, COGNOME, Rv. 258610; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277475).
Tutto ciò premesso, occorre rilevare come le doglianze difensive non siano idonee ad incrinare la correttezza del ragionamento seguito dal Giudice della riparazione, il quale ha fatto buon governo dei principi sopra riassunti; mentre il ricorso si sostanzia in una generica critica alla motivazione che però omette effettivamente di confrontarsi con le ragioni poste alla base della decisione impugnata.
Difatti la Corte territoriale, con motivazione intrinsecamente coerente e immune dal denunciato vizio di illogicità, ha evidenziato come il compendio probatorio esaminato dal GIP in sede di ordinanza applicativa denotasse un’evidente intraneità del ricorrente rispetto a dinamiche criminali; specificamente valorizzando il dato della palese contiguità tra il ricorrente medesimo e il coimputato NOME COGNOME, a propria volta dedotto dagli elementi indiziari rappresentati dalle conversazioni riassunte nell’ordinanza impugnata.
Sul punto, con riferimento alla lamentata illogicità della motivazione per aver tratto un comportamento colposo del COGNOME (anche) da conversazioni intervenute tra terzi va rilevato come l’esponente non colga che ad essere rimproverato al ricorrente non è di aver avuto tali conversazioni ma i comportamenti che in esse sono descritti o evocati (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277475, sopra citata, in motivazione).
Va quindi rilevato che – con motivazione coerente con i predetti principi la Corte territoriale ha rilevato come da due delle conversazioni citate, avente come parte lo stesso COGNOME, emergesse lo stretto rapporto di cointeressenza con il COGNOME, soggetto risultante pienamente coinvolto nel sodalizio criminoso, in riferimento alla gestione della ditta RAGIONE_SOCIALE; nella seconda conversazione, in particolare, evincendosi che il ricorrente aveva chiesto direttamente allo stesso COGNOME di parlare con il pluripregiudicato NOME COGNOME al fine di ribadire il predominio della società nell’aggiudicazione di appalti; così come è stato sottolineato il dato fattuale emergente dalla conversazione del 12/01/2012, nel quale il COGNOME comunicava a NOME COGNOME che la sera precedente, in occasione della scarcerazione di altro soggetto intraneo al sodalizio (NOME COGNOME), era stato presente anche il COGNOME.
./ GLYPH
Deve quindi ritenersi, alla luce dei richiamati principi, che tutti i pre comportamenti siano stati connotati dal requisito della macroscopica negligenza, ponendosi in sicura connessione sinergica con l’applicazione della misura cautelare; denotando gli stessi una sicura vicinanza del ricorren rispetto a soggetti inseriti in dinamiche criminali, in riferimento a continge che – in relazione ai principi sopra richiamati e in ordine alla specifica deduzi difensiva – non appaiono in alcun modo collegabili, come sottolineato in puntuale passaggio della motivazione dell’ordinanza impugnata, ai rapporti di parentela sussistenti con il suddetto.
Né, ulteriormente, coglie il segno la doglianza di non aver la Corte di Appell accertato che tali condotte fossero state alla base dell’adozione e mantenimento del provvedimento cautelare; difatti, deve reputarsi del tutto sufficiente a dare dimostrazione dell’avvenuto accertamento l’affermazione della Corte distrettuale, emergente dal complessivo apparato motivazionale, secondo la quale le condotte del COGNOME evidenziate come colpose furono comunque direttamente incidenti sulla valutazione del giudice in sede di emissione del provvedimento restrittivo.
Deve quindi concludersi per il rigetto del ricorso, cui segue la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Così deciso il 14 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente