Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 51612 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 51612 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GRUMO APPULA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/05/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza RAGIONE_SOCIALE‘8 maggio 2023, la Corte di appello di Bari ha rigettato l’istanza di riparazione presentata da NOME COGNOME per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 20.7.2012 al 27.6.2013 (dal 27.2012 al 12.8.2012 in regime di custodia cautelare, successivamente in regime di arresti domiciliari) in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza emessa dal Gip del locale Tribunale in relazione ai reati di cui agli artt. 74, 73 d.p.r. 309 del 1990 e 110 cod.pen.
Quanto al merito, con sentenza del Tribunale collegiale di Bari del 27.2.2018, divenuta irrevocabile il 12 ottobre 2018, il NOME veniva assolto dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto.
Il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e, < dopo avere richiamato i principi informatori RAGIONE_SOCIALEa materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE'indennizzo.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo di ricorso.
Con detto motivo deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE'art. 606 /lett. b) ed e) / cod.proc.pen. in relazione agli artt. 314 e 125 cod.proc.pen.
Si assume che l'ordinanza nel ritenere la colpa grave RAGIONE_SOCIALE'istante ha fatto riferimento all'unica conversazione intercorsa tra NOME e NOME nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale quest'ultimo chiede al primo la restituzione di un "servizio", non tenendo conto che il contenuto RAGIONE_SOCIALEa stessa era risultato irrilevante ai fini del giudizio di penale responsabilità.
Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é infondato.
Va premesso che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" – e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di un errore
RAGIONE_SOCIALE'autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale , ed in relazione a tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione x egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME ed altri). L'unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall'accertamento effettuato dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione. Invero, per consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957).
Esaminando il caso di specie, va in primis rilevato che le conversazioni telefoniche su cui il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha fondato il proprio giudizio, contrariamente all'assunto difensivo, non sono state in alcun modo neutralizzate o inficiate dal giudizio di merito che in base a parametri diversi ha ritenuto che l'intero compendio istruttorio ed in particolare le propalazioni del collaboratore di giustizia non fossero sufficienti a pervenire ad un giudizio di penale responsabilità RAGIONE_SOCIALE'imputato.
Ciò premesso, nella ricostruzione dei fatti e nella interpretazione degli elementi a sua disposizione, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazionej, si è attenuto ai principi dianzi esposti esaminando il compendio istruttorio già vagliato dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela e da ultimo dal giudice del merito e segnatamente due conversazioni telefoniche, ed ha ritenuto che dal contenuto RAGIONE_SOCIALEe stesse, ed in particolare dall'uso di un linguaggio criptico e chiaramente allusivo nelle medesime utilizzato , s a emersa a carico del NOME la colpa grave ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE'indennizzo.
La Corte territoriale ha invero valorizzato la telefonata tra NOME NOME NOME di parla RAGIONE_SOCIALEa restituzione di "un presepe", ladNOME in altro punto RAGIONE_SOCIALEa telefonata il riferimento é al femminile ovvero a "quella" o a "quel servizio" il tutto in u contesto temporale inconsueto con telefonate ed incontri a tarda sera senza che ne sia mai chiarita la finalità.
A riguardo va ribadito che in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte RAGIONE_SOCIALE'indagato / di frasi in
"codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto RAGIONE_SOCIALE'accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare. (Nella specie, dalle conversazioni intercettate era emerso l'apparente coinvolgimento del ricorrente in una trattativa volta a fissare il prezzo di acquisto RAGIONE_SOCIALEa sostanza stupefacente, circostanza – cui egli nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini non aveva voluto fornire una logica spiegazione al fine di eliminare il valore indiziante degli elementi acquisiti) (Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016 dep.2017, Rv. 268954).
In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio sostenute dall'amministrazione resistente che liquida in Euro mille.
Così deciso 1'8 novembre 2023
Il Consig ensore
IL Presidente