Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39810 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39810 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
nel procedimento di equa riparazione per ingiusta detenzione in cui è parte il RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 16/06/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Trento
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso e la memoria del 10/11/2025 a firma RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO per il ricorrente che ha chiesto annullarsi l’ordinanza impugnata con rinvio
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Trento, con ordinanza del 16/06/2025, ha rigettato la richiesta avanzata da ll’odierno ricorrente NOME COGNOME ex art. 314 cod. proc. pen di riparazione per la detenzione asseritamente ingiusta subita, per 28 giorni in custodia cautelare in carcere e 385 agli arresti domiciliari, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Trento in data 11/04/2017 , nell’ambito di un procedimento in cui a carico di taluni dei coimputati veniva contestato anche il reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. 3209/90, mentre all’odierno ricorrente il solo reato -fine di cui al capo 4), ovvero il concorso nell’acquisto, detenzione illecita e cessione di 10 chilogrammi di hashish e 100 grammi di cocaina, reato p. e p. dagli artt. 110 cod. pen. e 73 commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990 , in San Michele all’Adige il 22 giugno 2016.
NOME COGNOME veniva assolto per non avere commesso il fatto con sentenza, divenuta irrevocabile, emessa dal GUP del Tribunale di Trento il 12/07/2019 all’esito di giudizio abbreviato.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Ricorda il ricorrente che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di assoluzione è stata depositata oltre quattro anni dopo la decisione, il 05/07/2023, sicché la stessa è divenuta irrevocabile soltanto il 21/09/2023.
L’11/12/2023 l ‘ odierno ricorrente ha presentato istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione subita. L’udienza di discussione di detta istanza avanti la Corte d’Appello di Trento si è tenuta il 31/05/2024, mentre l’ordinanza che ha deciso (in senso negativo per l’odierno ricorrente ) è stata depositata soltanto il 16/06/2025, e cioè dopo oltre un anno da ll’ udienza.
Sicché rileva il ricorrente come stupisca, prima ancora che per il suo contenuto manifestamente contraddittorio, che, dopo un anno di trattenimento RAGIONE_SOCIALEa decisione in riserva, la motivazione RAGIONE_SOCIALE ‘ordinanza impugnata si esaurisca in appena poche righe, dilatando un senso di ingiustizia sostanziale, prima ancora che formale, che già in precedenza aveva profondamente segnato il ricorrente e la sua famiglia, nella quale non si può purtroppo più annoverare il figlio che il medesimo ha perso prima RAGIONE_SOCIALEa nascita, a causa del terribile stress patito dalla moglie.
Ciò premesso, per il ricorrente la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata appare manifestamente illogica in relazione alla pretesa sussistenza di un’ipotesi
di colpa grave, asseritamente ostativa al riconoscimento dì un’equa riparazione per la detenzione preventiva ingiustamente patita, in ragione dei contenuti RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria del 12/07/2019 del GUP di Trento.
Si evidenzia in ricorso che dal capo di imputazione sub n. 4, riportato a pag. 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di assoluzione, si evince come il ricorrente fosse accusato di aver “agevolato il trasporto (RAGIONE_SOCIALEa droga trasportata da NOME) tramite «bonifica» del casello autostradale di S. Michele all’Adige in occasione RAGIONE_SOCIALE‘arrivo RAGIONE_SOCIALE‘amico NOME.
Ebbene, nel secondo capoverso a pag. 2 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata si legge che “risulta la presenza del predetto istante NOME a bordo di un’altra autovettura per svolgere l’ipotetico ruolo di «bonifica» sul luogo in cui la p. g. procedette all’arresto in flagranza di NOME, quest’ultimo trovato in possesso presso il casello autostradale di S. Michele all’Adige (TN)/Mezzocorona (TN) di kg. 10 di hashish e gr. 100 di cocaina, detenuti sull’autovettura su cui viaggiava ‘.
Tale motivazione, ad avviso del ricorrente, sarebbe tuttavia palesemente illogica, innanzitutto ab intrinseco . Infatti, in primis non viene minimamente spiegato in base a quale atto risulterebbe provata la presenza del ricorrente sul locus commissi delicti (il casello autostradale di S. Michele all’Adige) il 22/06/2016, subito prima o addirittura contestualmente all’arrivo del corriere NOME, e così si finisce per non dare conto RAGIONE_SOCIALE‘ ubi consistam del contributo agevolatore ipotizzato nel capo d’imputazione, e cioè RAGIONE_SOCIALEa pretesa operazione di «bonifica» in danno RAGIONE_SOCIALEe forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine presenti in loco.
In secondo luogo, tale motivazione -ci si duole -non fornirebbe una spiegazione logica di come sia possibile, beninteso se tale circostanza risultasse davvero dimostrata, che il ricorrente non sia stato arrestato in flagranza di reato, insieme al corriere NOME, quello stesso 22/06/2016, ma lo sia stato soltanto il 05/05/2017 (e cioè quasi un anno dopo), in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza cautelare del GIP di Trento del 11/04/2017.
Si sottolinea che l’accertata presenza di una staffetta sul luogo e nel momento in cui viene fermato un corriere, con al seguito 10 Kg di hashish e 100 grammi di cocaina, avrebbe obbligato dapprima le forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine massicciamente presenti in loco ad arrestare anche quest’ultimo in flagranza di reato, quindi il giudice a condannarlo per concorso nel reato di trasporto/detenzione di droga a fine di spaccio insieme all’autore materiale del trasporto. Ed invece, a pagina 19 RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria del 12/07/2019 del G.U.P. di Trento, nel penultimo capoverso, si legge che; “Analogamente vanno mandati assolti da questa imputazione e con la medesima formula («per non aver commesso il fatto») anche
gli odierni imputati, perché il ruolo di NOME COGNOME non risulta effettivamente riscontrato se non da generiche conversazioni intercettate ‘.
Ne consegue che la parte di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata sarebbe contraddittoria non soltanto ab intrinseco , ma anche ab extrinseco , fondandosi su una tesi (quella RAGIONE_SOCIALEa comprovata presenza in loco di NOME COGNOME con il ruolo di “bonificatore”) che è incompatibile con quanto scritto dal G.U.P. di Trento nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria dì cui sopra. Infatti, a pag. 19 di detta sentenza il G.U.P. di Trento ha concluso che tale tesi “non risulta effettivamente riscontrata” con la conseguente necessità di assolvere il ricorrente per non aver commesso il fatto (e cioè per mancanza RAGIONE_SOCIALEa stessa materialità del fatto, prima ancora che del reato come sopra contestatogli).
In altre parole, l’esistenza di quel medesimo comportamento che secondo la Corte d’Appello costituirebbe un’ipotesi di colpa grave (pretesamente ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo per l’ingiusta detenzione subita dal ricorrente) è stata ritenuta dal G.U.P. di Trento indimostrata, né potrebbe essere altrimenti, perché, se così non fosse, tale giudice avrebbe dovuto necessariamente condannare l’imputato e non assolverlo, essendo fuor di dubbio che una tale condotta di “bonifica”, ove realmente posta in essere, integrerebbe un concorso penalmente rilevante.
Infine, inconferente (prima ancora che contraddittoria) sarebbe l’osservazione che si legge a pag. 2 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza si impugnata, e cioè che “inoltre risultano plurimi contatti telefonici in tale periodo fra NOME e NOME ed il primo risulta anche avere trovato un alloggio al secondo in provincia di Trento”. Invero, secondo il difensore ricorrente, anche a tacere del fatto che NOME lavorava alla reception del RAGIONE_SOCIALE ove l’NOME era solito soggiornare allorché si recava periodicamente in Trentino (onde non deve stupire che siano intercorse conversazioni telefoniche tra i due, relative al pernottamento del secondo nel B&B ove il primo svolgeva detta mansione), non si comprenderebbe, sul piano logico, che rilievo potrebbero avere dei “contatti telefonici” tra i due, che lo stesso GUP di Trento ha qualificato come talmente “generici” (il richiamo è a pag. 19 RAGIONE_SOCIALEa sentenza del 12/07/2019), da essere privi di qualsivoglia capacità indiziaria e, a fortiori, probatoria.
La tesi che si sostiene in ricorso è che proprio il presupposto in fatto RAGIONE_SOCIALEa pretesa colpa grave è risultato indimostrato, sicché la qualificazione, ad opera RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello, di tale indimostrata condotta in termini di colpa grave è totalmente e manifestamente illogica.
Chiede, pertanto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa ordinanza impugnata, con rinvio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, con condanna in favore del ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe competenze e spese (più accessori di legge) anche del presente
grado del giudizio di legittimità e con distrazione RAGIONE_SOCIALEe stesse a favore RAGIONE_SOCIALEo difensore e procuratore, che le ha anticipate
Le parti hanno reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Trento.
Rileva fondatamente il ricorrente come la stringata motivazione del provvedimento impugnato -ancorché redatta dopo oltre un anno dalla camera di consiglio, in un processo peraltro già caratterizzato da una motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria depositata dopo oltre quattro anni dalla decisione -sia assolutamente carente.
Ed invero per il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione «dagli atti emerge una colpa grave ex art. 314 comma 1 cod. proc. pen. da parte del predetto, che risulta avere contribuito con la sua condotta alla valutazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza da parte del GIP del Tribunale di Trento che ha emesso la citata ordinanza di custodia cautelare. Infatti, dagli risulta la presenza del predetto istante NOME COGNOME a bordo di un’altra autovettura per svolgere l’ipotetico ruolo di “bonifica” sul luogo in cui la p.g. procedette all’arresto in flagranza di NOME, quest’ultimo trovato in possesso presso il casello autostradale di San Michele all’Adige (TN)INDIRIZZOMezzocorona (TN) di kg. 10 di hashish e gr. 100 di cocaina, detenuti nell’autovettura su cui viaggiava; inoltre risultano plurimi contatti telefonici in tale periodo fra NOME COGNOME e NOME ed il primo risulta anche avere trovato un alloggio al secondo in provincia di Trento».
A ben guardare la circostanza dei contatti telefonici tra i due connazionali appare, così come descritta, elemento assolutamente neutro . Non è dato, infatti, di sapere il contenuto di tali contatti telefonici, di cui peraltro la sentenza di assoluzione non fa cenno, rispetto ai quali la difesa RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente fornisce una spiegazione lecita (secondo cui NOME COGNOME lavorava alla reception del RAGIONE_SOCIALE ove l’NOME era solito soggiornare allorché si recava periodicamente in Trentino e vi erano, perciò, tra loro dei contatti) che non viene contrastata dal provvedimento impugnato.
Ben diversa, ai fini del riscontro di un comportamento colposo certamente sinergico ai fini RAGIONE_SOCIALE’emissione RAGIONE_SOCIALEa misura a suo carico, sarebbe, invece, la circostanza che l’odierno ricorrente fosse stato effettivamente controllato il giorno in cui fu arrestato il connazionale che trasportava lo stupefacente, mentre era al
medesimo casello autostradale, o nei pressi, a bordo di un’altra autovettura. Circostanza, peraltro, che ben sarebbe stata compatibile con l’attività di ‘bonifica del casello stesso’.
Il condizionale, tuttavia, è d’obbligo, in quanto a pagina 19 RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria del 12/07/2019 del G.U.P. di Trento, nel penultimo capoverso, si legge che “Analogamente vanno mandati assolti da questa imputazione e con la medesima formula («per non aver commesso il fatto») anche gli odierni imputati, perché il ruolo di NOME COGNOME non risulta effettivamente riscontrato se non da generiche conversazioni intercettate ‘. La criptica sentenza di assoluzione, dunque, sembra sottintendere che tale accertamento di fatto non sia stato operato e che a NOME si sia risaliti soltanto dal contenuto di ‘generiche intercettazioni’.
Nel provvedimento impugnato, invece, si legge testualmente che: ‘ Infatti dagli risulta la presenza del predetto istante NOME COGNOME a bordo di un’altra autovettura per svolgere l’ipotetico ruolo di «bonifica» sul luogo in cui la p.g. procedette all’arresto in flagranza di NOME, quest’ultimo trovato in possesso presso il casello autostradale di S. Michele all’Adige (TN)/Mezocorona (TN) di Kg. 10 di hashish e gr. 100 di cocaina, detenuti sull’autovettura su cui viaggiava’.
La motivazione, sul punto, però, come fondatamente lamenta il difensore ricorrente, è del tutto carente. Al di là del refuso, laddove si immagina che l’estensore volesse scrivere ‘dagli atti’, il tema è che nulla si dice su quali siano gli atti da cui ‘risulta la presenza’ RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente a bordo di altra autovettura.
Tale grave vulnus motivazionale impone, pertanto, che il giudice del rinvio torni sul tema.
Non si ritiene che debba accedersi alla chiesta liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese in favore del ricorrente, atteso che nel presente giudizio non si è costituito il RAGIONE_SOCIALE resistente che, dunque, non ha in alcun modo contrastato la richiesta del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Trento.
Così deciso il 26/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME