Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9483 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9483 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/10/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME Il PG conclude chiedendo che l’ordinanza impugnata sia annullata con rinvio lette le conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato NOME COGNOME L’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, per il RAGIONE_SOCIALE, chiede il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza n. 28258 del 3 febbraio 2022 la Corte di cassazione, Sez. 4, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, ha annullato con rinvio l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Catanzaro del 19 gennaio 2021 con cui si accolse l’istanza, depositata il 3 maggio 2018, di riparazione per l’ingiusta detenzione in carcere subita da NOME dal 21 marzo 2011 al 27 novembre 2013 per 982 giorni.
1.1. Nei confronti di NOME fu eseguita l’ordinanza del 21 marzo 2011 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone di applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere, per il reato ex artt. 575 e 61, n. 5) e 11), cod. pen., commesso ai danni di NOME Coste!.
La Corte di assise di Catanzaro, con la sentenza del 27 novembre 2013, ha assolto l’imputato per non aver commesso il fatto; la Corte di assise di appello di Catanzaro, con la sentenza del 28 gennaio 2016, definitiva il 12 giugno 2016, ha assolto NOME COGNOME dal reato ascritto «perché il fatto non sussiste».
1.2. Con la sentenza del 3 febbraio 2022 la Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso avverso l’ordinanza ex rt. 314 cod. proc. pen., ritenendo sussistesse un «vuoto motivazionale» (pag. 5) nell’ordinanza impugnata, per non avere la Corte territoriale espresso alcuna valutazione sul comportamento processuale ed extraprocessuale RAGIONE_SOCIALE‘istante ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave.
1.3. La Corte di cassazione ha richiamato il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637-01, e ha ribadito la necessità di tenere distinta l’operazione logica propria del Giudice del processo penale, da quella propria del Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, il quale, pur dovendo operare sullo stesso materiale, senza poterlo rivalutare, deve seguire un iter logico-motivazione autonomo, al fine di stabilire se le condotte poste in essere dall’istante, anche in concorso con l’altrui errore, si siano poste come fattore condizionante alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento «detenzione».
Richiamando la definizione di motivazione apparente, la Corte di legittimità ha evidenziato che la Corte di appello avesse ritenuto insussistente la colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘istante in ragione RAGIONE_SOCIALEa contraddittorietà e RAGIONE_SOCIALE‘incertezza degli elementi a su carico, nonché RAGIONE_SOCIALE‘inattendibilità dei testi e del mancato accertamento circa la possibile riconduzione RAGIONE_SOCIALEa morte ad una caduta accidentale.
Tale motivazione è stata ritenuta apparente e inidonea a palesare le ragioni fattuali e di diritto alla base RAGIONE_SOCIALEa decisione, stante l’assenza di risposta ai ri formulati dalla Procura, la quale aveva indicato plurimi elementi processuali da cui poter desumere la sussistenza del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave in capo al COGNOME.
Gli elementi in questione (cfr. par. 2 RAGIONE_SOCIALEa sentenza) consistevano: nella versione fornita dall’istante, ancora non era indagato, in contrasto con quella dei testi NOME ed NOME; nell’abbandono del Comune di Cirò Marina (luogo RAGIONE_SOCIALEa morte di NOME COGNOME) da parte di NOME COGNOME, il quale si sarebbe trasferito presso un’ignota dimora, rendendosi irreperibile; nelle telefonate effettuate dall’istante verso coloro che di volta in volta dovevano essere escussi dalla polizia giudiziaria in merito ai fatti di reato; nell’aver invitato il NOME COGNOME a concordare una versione dei fatti da rendere ai Carabinieri; nell’aver il COGNOME mentito dichiarando di essere rimasto solo in casa tra le ore 12:00 e le ore 19:00 del 8 febbraio 2011, data RAGIONE_SOCIALEa morte di NOME COGNOME.
1.4. Da ultimo, la Corte di cassazione ha precisato d’ufficio i limiti del poter del Giudice del rinvio, in ragione RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen.; l’ar 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 188 del 2021, ha introdotto, al primo comma, l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE‘esercizio da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato RAGIONE_SOCIALEa facoltà ex art. 64, comma 3, cod. proc. pen. ai fini RAGIONE_SOCIALEa valutazione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione. La Corte di appello, nel giudizio di rinvio, non avrebbe potuto tener conto RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere da parte di NOME, ma avrebbe potuto far riferimento – sia in senso positivo sia in senso negativo alle dichiarazioni rese dall’istante nelle fasi processuali successive all’interrogator di garanzia e richiamate nell’istanza difensiva, se acquisite agli atti de procedimento.
1.5. Nel giudizio di rinvio, il difensore ha depositato il 10 ottobre 2022 una memoria difensiva con cui ha formulato le controdeduzioni, specifiche, ai rilievi del Procuratore Generale; con l’ordinanza del 24 ottobre 2022 la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice del rinvio, ha rigettato la domanda ex art. 314 cod. proc. pen. avanzata da NOME.
Avverso l’ordinanza del 24 ottobre 2022 ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME.
Ricostruito lo svolgimento del processo ex art. 314 cod. proc. pen., si rappresenta che il ricorrente nell’interrogatorio di garanzia si è avvalso RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere mentre ha reso dichiarazioni in quello reso a seguito RAGIONE_SOCIALE‘avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., chiarendo la propria posizione. Ciò non avrebbe inciso sulla privazione RAGIONE_SOCIALEa sua libertà personale.
Non sarebbero state adeguatamente valutate la consulenza tecnica di parte, depositata nel corso RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare, con cui si contestò la relazione del consulente del Pubblico ministero, e le dichiarazioni rese da NOME COGNOME nell’interrogatorio.
L’istante non avrebbe concorso a causare lo stato di detenzione; avrebbero avuto incidenza causale sulla detenzione le dichiarazioni mendaci dei testi NOME COGNOME e COGNOME COGNOME, gli errori del medico-legale nominato dalla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica – il quale avrebbe confuso una morte accidentale con un omicidio ed errato nella determinazione RAGIONE_SOCIALE‘orario del decesso – e l’inerzia investigativa RAGIONE_SOCIALEa Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica.
In particolare, nel giudizio di merito sarebbe stata ritenuta inverosimile la ricostruzione dei fatti effettuata dal consulente tecnico del Pubblico ministero; l’orario del decesso sarebbe stato rideterminato dal consulente RAGIONE_SOCIALEa difesa, nell’arco temporale compreso tra le ore 16.00 e le ore 18.00 del 8 febbraio 2011 a quello intercorso tra le ore 22.00 del medesimo giorno e le ore 2.00 del successivo 9 febbraio 2011.
I testi NOME COGNOME e COGNOME NOME – le cui dichiarazioni sono state poste a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘accusa – nel giudizio di merito sarebbero stati ritenuti inattendibili e non credibili, tanto da generare dubbi di falsità, perché direttamente interessati alla dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa penale responsabilità di NOME, a causa dei legami sentimentali con l’ex coniuge di quest’ultimo. Tale circostanza sarebbe stata riferita da NOME nell’interrogatorio svoltosi a seguito RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.
La difesa chiese tempestivamente anche l’escussione di COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali, tuttavia, furono esaminati solo in dibattimento, quali testi RAGIONE_SOCIALEa difesa.
COGNOME NOME, inoltre, avrebbe potuto confermare che il ricorrente, subito dopo la morte di NOME COGNOME, fu impossibilitato a dimorare nella sua abitazione, perché sottoposta a sequestro; che iniziò a lavorare presso un’azienda agricola nel Comune di Cirò Superiore, non si rese irreperibile ma continuò a rimanere in contatto con la polizia giudiziaria, come ammesso in dibattimento anche dal teste AVV_NOTAIO.
Le affermazioni contenute nelle ordinanze cautelari – sulle dichiarazioni non veritiere del ricorrente quando fu sentito a sommarie informazioni sull’orario in cui si sarebbe trovato solo in casa – sarebbero state superate dalle sentenze di merito, che hanno diversamente determinato l’orario RAGIONE_SOCIALEa morte. Mutando tale dato, verrebbe meno la correttezza RAGIONE_SOCIALEa valutazione di non veridicità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dal ricorrente nelle sommarie informazioni testimoniali.
2.1. Con il primo motivo, dunque, si deduce il vizio ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 314 e 415-bis codice di rito, non la mancanza e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione sulle argomentazioni difensive – contenute nella memoria difensiva depositata nel giudizio di rinvio – relative all’erroneità RAGIONE_SOCIALE‘assunto RAGIONE_SOCIALE‘irreperibilità di NOME, al s
comportamento successivo alla morte di NOME e all’inerzia RAGIONE_SOCIALEa Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica in sede di indagini, nonostante le sollecitazioni difensive.
La Corte territoriale avrebbe fondato la decisione di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza su tre circostanze che dimostrerebbero la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa colpa grave in capo a NOME: le dichiarazioni valorizzate dai Giudici nella fase cautelare incidentale, rese dall’istante sugli orari in cui sarebbe stato con la vittima, in contrasto co quelle rese da terzi soggetti; l’aver contattato telefonicamente persone informate sui fatti in procinto di essere escusse, per invitarle a fornire dichiarazio concordate; essersi reso irreperibile nell’immediatezza dei fatti.
Tali circostanze non sarebbero idonee ad escludere il diritto alla riparazione e non sarebbero veritiere.
2.1.1. Quanto alle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che nel giudizio di merito non è stata accertata le falsità di tali dichiarazioni e non avrebbe considerato che l’ora del decesso sarebbe stata determinata in modo errato dal consulente RAGIONE_SOCIALE‘accusa: di conseguenza, le dichiarazioni di NOME COGNOME non sarebbero mendaci.
In ogni caso, il contesto di estremo degrado in cui tali dichiarazioni sarebbero state rese, per il quantitativo smodato di alcolici consumati sin dal mattino, non consentirebbe di ritenere che le dichiarazioni siano state riferite con la coscienza e volontà di indicare un dato diverso da quello reale.
Le discrasie tra gli orari, evidenziate nell’ordinanza cautelare, sarebbero state superate dalle motivazioni RAGIONE_SOCIALEe sentenze di merito e dalle risultanze istruttorie sull’ora del decesso di NOME.
2.1.2. I Giudici di merito avrebbero ritenuto circostanza neutra l’aver contattato telefonicamente le persone informate sui fatti che avrebbero dovuto essere sentite, quale normale comportamento di chi, pur estraneo ai fatti, a fronte RAGIONE_SOCIALEa morte di un soggetto nella propria abitazione, teme un suo coinvolgimento. Per la giurisprudenza, il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non può valutare il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘istante su elementi indiziari, fondanti il titolo cautelare, che siano stati neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione.
2.2.3. Infine, sarebbe storicamente falso che il ricorrente si sarebbe reso irreperibile, come dimostrato dalle dichiarazioni dei testi escussi in dibattimento, allegate alla memoria difensiva nel giudizio di rinvio. Emergerebbe da tali prove che il ricorrente fu costretto a trovare un altro alloggio perché la sua dimora era sottoposta a sequestro e che rimase in contatto con la polizia giudiziaria, inerte nell’approfondire le indagini, nonostante le sollecitazioni difensive in sede di interrogatorio dopo l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.
2.2.4. Tali argomenti sarebbero stati evidenziati con la memoria difensiva nel giudizio di rinvio, ma non sarebbero stati valutati dalla Corte territoriale che non avrebbe analizzato neanche il comportamento processuale tenuto dal ricorrente dall’inizio RAGIONE_SOCIALEe indagini sino alla pronuncia di primo grado, mediante l’interrogatorio reso al Pubblico ministero e l’esame in dibattimento.
La GLYPH motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza GLYPH impugnata sarebbe contraddittoria: valorizzerebbe solo gli elementi di fatto indicati dal Procuratore Generale ma non quelli indicati nella memoria difensiva ed i comportamenti tenuti dal ricorrente nell’intero corso del procedimento.
2.3. Con il secondo motivo si deduce la mancanza di motivazione: la Corte territoriale omesso di confrontarsi con le argomentazioni difensive secondo cui la carcerazione del ricorrente sarebbe stata causata dagli errati dati scientifici contenuti nelle conclusioni del consulente medico-legale RAGIONE_SOCIALEa Procura e dalle false dichiarazioni testimoniali di NOME COGNOME e COGNOME NOME.
Con la requisitoria del 21 dicembre 2023, il Procuratore generale ha chiesto che l’ordinanza impugnata sia annullata con rinvio per nuovo giudizio, non avendo la Corte territoriale motivato in ordine alle precise argomentazioni difensive in merito alla pretesa irreperibilità di NOME, alle sue telefonate ai testi prima che fossero escussi, nonché alle dichiarazioni rese dallo stesso nell’immediatezza dei fatti, quanto ancora non era indagato.
Con la memoria difensiva depositata il 22 gennaio 2024, l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, per il RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto il rigetto del ricorso; la Corte territoriale avrebbe motivato correttamente sul rilevante quadro indiziario a carico RAGIONE_SOCIALE‘istante e l’apparenza, secondo un giudizio ex ante, di un comportamento doloso o colposo di NOME, tale da condurre all’emanazione del provvedimento cautelare restrittivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Il tema oggetto RAGIONE_SOCIALE‘annullamento con rinvio era quello RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, valutati alla luce degli elementi di fatto indicati dall’accusa.
Va, però, ricordato che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, per decidere se l’imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautela e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente
inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudiz di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, COGNOME, Rv. 268238-01, principio, da ultimo, ribadito da Sez. 4, n. 40862 del 12/09/2023, COGNOME, non massimata).
1.2. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la colpa grave di NOME per tre ragioni: per le dichiarazioni mendaci rese nell’immediatezza dei fatti dall’istante circa gli orari in cui sarebbe stato con la vittima, in contra con quelle dei testi COGNOME NOME ed NOME; per aver contattato telefonicamente persone informate sui fatti in procinto di essere escusse, per conoscere lo stato RAGIONE_SOCIALEe indagini, nonché invitarle a fornire dichiarazioni concordate; per l’essersi reso irreperibile, abbandonando il Comune di Cirò Marina.
Tale valutazione è avvenuta, però, senza alcun esame degli specifici argomenti indicati nella memoria difensiva.
1.2.1. Quanto alle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE‘imputato rese nell’immediatezza dei fatti, nella memoria difensiva depositata il 10 ottobre 2022 nel giudizio di rinvio, la difesa ha specificamente contestato la motivazione per cui sarebbero state mendaci le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni da NOME COGNOME; la valutazione di inattendibilità del ricorrente si sarebbe fondata sulla relazione del medico-legale, consulente tecnico del Pubblico ministero che, però, sarebbero state smentite nel giudizio di merito (cfr. pag. 11) in particolare quanto alla data del decesso.
Si è dedotto nella memoria difensiva che le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE‘imputato e la sussistenza del quadro indiziario avrebbero dovuto essere valutate alla luce RAGIONE_SOCIALE‘orario del decesso determinato nel processo di merito, che era diverso da quello RAGIONE_SOCIALEa fase RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari (cfr. pag. 11 RAGIONE_SOCIALEa memoria difensiva).
La Corte territoriale non si è in alcun modo confrontata con tale, rilevante, questione dedotta con la memoria.
1.2.2. Inoltre, con il ricorso per cassazione, il ricorrente ha evidenziato che sia la Corte di assise (cfr. pag. 23-24 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, citata a pag. 3 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata) che la Corte di assise di appello (cfr. pag. 11 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di secondo grado) hanno escluso la falsità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dall’istante; la Corte di assise di appello ha ritenuto che non potessero trarsi elementi a carico del ricorrente dalle sue stesse dichiarazioni, «dal momento che non sono effettivamente emerse clamorose falsità su circostanze decisive».
1.2.3. Quanto ai contatti telefonici, deve evidenziarsi che nel giudizio di merito la Corte di assise ha ritenuto una circostanza neutra (cfr. pag. 22) l’aver contattato telefonicamente persone informate sui fatti in procinto di essere escusse, come correttamente rilevato dalla difesa del ricorrente e dal Procuratore generale; l’unico teste per il quale vi sarebbe stato un tentativo di subordinazione (cfr. pag.
3 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata), ossia NOME COGNOME, è stato ritenuto del tutto inattendibile nel giudizio di merito (cfr. pagg. 15 e ss. RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, nonché pagg. 10 e 11 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di appello).
1.2.4. Quanto all’irreperibilità di NOME COGNOME nell’immediatezza dei fatti, la Corte di appello ha del tutto omesso di confrontarsi con la memoria difensiva depositata nel giudizio di rinvio con cui, mediante specifiche allegazioni, si indicò che il ricorrente non si rese irreperibile ma dovette cambiare abitazione, che era il luogo del decesso di NOME COGNOME, in quanto sottoposta a sequestro.
Nella memoria, mediante l’allegazione degli atti del processo di merito, si è sostenuto che nel corso RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio successivo all’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., il ricorrente avrebbe reso dichiarazioni sul luogo di dimora, indicando dei testi che avrebbero potuto confermare tali dichiarazioni; che l’istante rimase in contatto con la polizia giudiziaria, come sarebbe stato confermato, in sede dibattimentale, dal teste AVV_NOTAIO (cfr. pagg. 10-11 RAGIONE_SOCIALEa memoria difensiva del 10 ottobre 2022).
1.3. La Corte territoriale ha omesso di confrontarsi anche con le argomentazioni difensive secondo cui la detenzione del ricorrente sarebbe stata causata non dal comportamento di NOME ma dagli errori del consulente medico-legale RAGIONE_SOCIALEa Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica e dalle false dichiarazioni testimoniali di NOME COGNOME e COGNOME NOME.
1.4. La Corte territoriale non ha spiegato l’effettiva incidenza causale di tali specifici elementi addotti dalla difesa sullo stato di detenzione di NOME, in relazione alla motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza cautelare. Né ha affrontato il tema RAGIONE_SOCIALEa concausazione di tali elementi nel – non breve – protrarsi RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare (cfr. Sez. 4, n. 40862 del 12/09/2023, COGNOME, non massimata, al par. 4. del «Considerato»), tema già introdotto nel primo giudizio di cassazione (cfr. par. 2. e 3. del «Ritenuto in fatto»), nella parte in cui si riporta che la Procur Generale eccepì la necessità che il NOME, in sede di interrogatorio di garanzia, dichiarasse le circostanze a proprio discarico e nella parte in cui si riassume che l’eccezione difensiva per la quale il primo Giudice non avrebbe valutato la circostanza che l’istante avesse reso interrogatorio a seguito RAGIONE_SOCIALE‘avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e in dibattimento.
Tale argomento difensivo è stato ritualmente riproposto nel giudizio di rinvio (cfr. memoria difensiva depositata il 10 ottobre 2022, pagg. 3, 7-10, 15-16), anche mediante l’allegazione del verbale di interrogatorio di garanzia del 21 dicembre 2011 (cfr. all. 1 alla memoria citata).
La Corte di appello, con l’ordinanza impugnata, non ha motivato né in termini di irrilevanza causale di tali elementi, né di loro concorso causale recessivo, a fronte di specifici comportamenti di NOME NOME dimostrativi RAGIONE_SOCIALEa falsa
apparenza di configurazione del reato e, come tali, causalmente determinanti pe l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale.
2. In sintesi, la Corte territoriale non ha risposto alle questioni spec dedotte dalla difesa con la memoria difensiva; va ricordato che la Corte cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio, ha affermato che il Giudi del rinvio avrebbe «potuto far riferimento, in un senso o nell’altro dichiarazioni rese da NOME COGNOME nelle fasi processuali successi all’interrogatorio di garanzia e richiamate nell’istanza difensiva – se acquisi atti del procedimento» (cfr. pag. 6, par. 3. del Considerato, in fine).
La Corte territoriale si è limitata, in sostanza, a riprendere gli argome fatto RAGIONE_SOCIALE‘accusa senza verificare, come impone l’art. 314 cod. proc. nell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza, se tali circostanze di fatto effettivamente valutabili nel giudizio sull’istanza per l’ingiusta detenzione, del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, perché elementi indiziari esclusi o neutralizzati loro valenza nel giudizio di assoluzione.
Si impone, pertanto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso il 13/02/2024.