Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46837 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46837 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a TRINITAPOLI il DATA_NASCITA
NOME nato a TRINITAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. AVV_NOTAIO. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore
E presente l’AVV_NOTAIO COGNOME del foro di BRINDISI, che depositando nomina a sostituto processuale degli AVV_NOTAIO COGNOME del foro di FOGGIA difensore di
COGNOME NOME e COGNOME NOME e dell’AVV_NOTAIO del foro di FOGGIA difensore di
COGNOME NOME, COGNOME NOME ed COGNOME NOME, si riporta ai motivi insistendo per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia che ha dichiarato COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME colpevoli del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 commi 1 e 4, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché coltivavano, ai fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo marijuana di ingente quantità e, in particolar 4.862 piante dell’altezza compresa tra 20 e 100 cm, del peso complessivo pari a 1.480 kg, contenenti 43,95 kg di principio attivo da cui era possibile ricava 1.757.904 dosi medie giornaliere.
Avverso la prefata sentenza ricorrono gli imputati per il tramite dei rispett difensori.
AVV_NOTAIO ha sollevato, con un unico atto, nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, le seguenti doglianze:
3.1. Erronea applicazione dell’ad. 62-bis cod. pen. ed illogicità della motivazione sul punto, per non avere la Corte territoriale valutato gli elementi segno positivo che avrebbero dovuto essere apprezzati per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, dalla difesa richiamati nell’odierno ricorso;
3.2. Illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legg penale con riferimento all’ad. 4-bis della legge sull’Ordinamento Penitenziario. Le argomentazioni sviluppate dalla difesa in sede di appello erano finalizzate, infat all’applicazione di una pena compatibile con l’applicazione del beneficio dell sospensione condizionale di cui all’ad 163 cod. pen. È noto, infatti, che fattispecie di cui all’imputazione, contestata nella forma aggravata di cui all 80 d.P.R. 309/90, è ostativa rispetto all’emissione di un ordine di carcerazio sospendibile ai sensi di legge.
AVV_NOTAIO, nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME, articola i seguenti motivi:
4.1. Vizio di motivazione in relazione alla contestata aggravante ex art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90. L’aggravante in parola non può essere ancorata a un dato meramente quantitativo, rendendosi invece necessario contestualizzare la sua fondatezza. Le risultanze dell’accertamento svolto su 10 piante di cannabis (su un totale di 4862 piante componenti la piantagione) non sono attendibili perché il principio attivo lordo è stato calcolato su base presuntiva, come emerg dalla relazione tecnica; né è stata effettuata alcuna specifica verifica d
strumentazione utilizzata e della relativa taratura. È possibile ritenere che sia compiuta un’alterazione che ha riguardato la stessa sostanza sottoposta ad analisi Non è stata rispettata la normativa del regolamento UE n. 1155/2017 e della legge 242/2016;
4.2. GLYPH Vizio di motivazione per non essere stato applicato l’art. 59, comma 2, cod. pen., in quanto l’aggravante di cui all’art. 30, comma 2, d.P.R. 309/90 n era dagli imputati conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per err dovuto a colpa. La buona fede e la resipiscenza degli imputati risultano lampant per avere questi ammesso la propria responsabilità;
4.3. Vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, l cui ratio viene richiamata. Nel caso di specie, la Corte territoriale si è limitat riprendere le motivazioni del primo Giudice, senza entrare nel merito della vicenda concreta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Il comune motivo, sollevato dalle difese di tutti gli imputati, con cui contesta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. comma 2, d.P.R. 309/90, è inammissibile, per la precipua ragione c:he esso è stato oggetto di rinuncia in sede di conclusione delle parti nel giudizio di appello. Inve la rinuncia parziale ai motivi d’appello determina il passaggio in giudicato del sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinent ai motivi d’appello rinunciati e non possono essere rilevate d’ufficio le questi relative ai medesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, COGNOME NOME, Rv. 278006: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di propo o rilevare d’ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualific giuridica dei fatti, avendo l’imputato rinunciato ai motivi di appello rela all’affermazione della responsabilità penale).
Restano, pertanto, assorbiti il secondo motivo dei ricorsi formulati nell’interes dei fratelli COGNOME e il secondo motivo sollevato dalla difesa COGNOME e COGNOME nonché la doglianza da questi ultimi articolata sull’idoneità tecnica de accertamenti eseguiti, giacché volta ad escludere l’anzidetta aggravante di cu all’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90.
2.1. E’, altresì, inammissibile il motivo, anch’esso comune a tutti i ricorre con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La valutazione di merito operata dalla Corte territoriale sul punto
appalesa corretta in diritto e congrua laddove ha richiamato la gravità dei fatti causa e la mancata emersione di elementi utili a sostenere la resipiscenza degli imputati, altresì ricordando come i detti “elementi positivi” debbano attenere a fatto di reato e non alla condotta processuale, e come non rilevi, a tal fine, lo di incensuratezza di alcuni imputati.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorren al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 settembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente