Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 89 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 89 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a COMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili
RITENUTO IN FATTO
Con pronunzia resa il 29 giugno 2021, la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha parzialmente riformato limitatamente alla misura della pena a carico di NOME COGNOME, rideterminata in mitius a seguito di declaratoria di prescrizione di altro reato, la sentenza di condanna emessa dal G.U.P. del Tribunale di Sassari in data 22 luglio 2015 nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, imputati – per quanto qui d’interesse – del reato p. e p. dagli artt. 110 cod.pen., 73, commi 1, e 4, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309/1990, contestato come commesso il 26 novembre 2013 e riferito alla detenzione di un quantitativo di marijuana pari a circa 34 chilogrammi con principio attivo di circa 3650 grammi e da cui era possibile ricavare 146.028,2 dosi medie singole.
La Corte sassarese, nel respingere i motivi d’appello dei tre imputati (sia con riguardo all’affermazione della loro penale responsabilità, sia con riguardo al regime circostanziale), ha confermato la fondatezza dell’impianto accusatorio, limitandosi a ridimensionare la pena a carico del prevenuto COGNOME in relazione alla declaratoria di prescrizione per altro capo d’imputazione sempre in materia di stupefacenti.
Avverso la sentenza predetta ricorrono NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con tre atti distinti.
Il ricorso del COGNOME si articola in due motivi.
3.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sotto il duplice profilo della carenza di elemento soggettivo del reato e dell’assenza di responsabilità a titolo di concorso: sotto il primo profilo deduce l’esponente che non vi sia la prova che il monitoraggio del COGNOME, nel mentre raggiungeva la casa del COGNOME, e il fatto di averlo aiutato a riporre dei borsoni nell’autovettura Peugeot del COGNOME valgano ad affermare la sua consapevolezza di maneggiare il quantitativo di stupefacenti, tanto più che il COGNOME aveva sostenuto la non responsabilità dei coimputati. Sotto altro profilo il ricorrente lamenta che non si sia considerata l’assenza di un suo contributo materiale e psicologico alla detenzione dello stupefacente in alcuna delle fasi dell’azione criminosa, atteso che il COGNOME é stato ritenuto concorrente nel reato sulla base di elementi affatto generici e che apoditticamente sono stati interpretati come assunzione di un ruolo di staffetta.
3.2. Con il secondo motivo, proposto sempre per violazione di legge e vizio di motivazione, l’esponente si duole della ritenuta aggravante dell’ingente quantità (art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990), fondata unicamente sul superamento della
soglia minima determinata in base alla sentenza a Sezioni Unite Biondi n. 36258/2012, che però non determina alcun automatismo, dovendosi invece argomentare la peculiare pericolosità per la salute pubblica anc:he con riguardo al numero di assuntori nella realtà territoriale di riferimento.
Il ricorso di NOME COGNOME consta di un unico motivo, dedotto per violazione di legge e vizio di motivazione, in cui l’esponente si duole della ritenuta aggravante dell’ingente quantità, in termini identici a quelli oggetto del secondo motivo di ricorso del COGNOME, cui perciò si rinvia.
Il ricorso di NOME COGNOME consta anch’esso di un unico motivo, con il quale l’esponente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione, da parte della Corte di merito, della richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche in soggetto incensurato e che ha tenuto un buon comportamento processuale: richiesta cui la Corte di merito non ha dato graficamente alcun seguito sul piano motivazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono tutti inammissibili, perché manifestamente infondati.
1.1. Quanto alle censure mosse dal COGNOME alla sentenza impugnata laddove vi si riconosce il suo contributo quale concorrente e il dolo di concorso, la motivazione della Corte di merito in ordine alla sequenza monitorata dagli operanti e alla partecipazione degli imputati alla movimentazione dell’ingente quantitativo di stupefacente risulta pienamente idonea a spiegare le ragioni per le quali il ruolo del COGNOME – che, dopo le operazioni di carico, salì a bordo della TARGA_VEICOLO del COGNOME (che aveva detenuto lo stupefacente nell’abitazione di INDIRIZZO a Valledoria) fosse tutt’altro che casuale. A fronte di tale percorso argomentativo, le doglianze formulate dal COGNOME si appalesano finalizzate a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in questa sede: si rammenta che non sono ammissibili nel giudizio di cassazione la rielaborazione critica delle acquisizioni probatorie e la rivalutazione delle circostanze fattuali, in termini tali da introdurr surrettiziamente, elementi di valutazione idonei a trasfigurare il sindacato di legittimità in un “terzo grado” del giudizio di merito: ciò che é del tutt incompatibile con i principi fondamentali dlell’ordinamento processuale. Tali principi sono stati da tempo, e a più riprese, chiariti anche dalla giurisprudenza apicale di legittimità (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 215260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 -, COGNOME, Rv. 226074) e ripresi in diverse occasioni, anche
in epoca recente (per tutte si vedano Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006′ COGNOME, Rv. 235507). Perciò sono da considerare inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibili dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 – dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965).
1.2. Quanto all’aggravante dell’ingente quantità, contestata sia dal COGNOME che dal COGNOME, le deduzioni dei ricorrenti non tengono conto che il convincimento, espresso dalla Corte distrettuale, riguardante il rimarchevole quantitativo di stupefacente, con principio quasi doppio rispetto alla soglia minima per il riconoscimento dell’aggravante e un numero di dosi ricavabili dallo stupefacente, si basa su dati logici ed empirici inconfutabili. In base a tale considerazione, la Corte di merito ha correttamente ritenuto decisivo l’ampio superamento del valore-soglia indicato dalla sentenza a Sezioni Unite Biondi (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253150), ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito quando tale quantità sia superata (Sez. 4, n. 34255 del 15/07/2014, Fabbri, Rv. 260640): valutazione che nella specie risulta puntuale e adeguata e si sottrae a censure esperibili in sede di legittimità.
1.3. Quanto all’unico motivo di ricorso del COGNOME, relativo all’omessa motivazione del diniego delle attenuanti generiche, il ricorrente ha in realtà omesso di considerare che egli aveva ottenuto già in primo grado le invocate attenuanti in regime di equivalenza all’aggravante contestata; non é consentito, peraltro, chiedere un più favorevole bilanciamento fra circostanze in questa sede, atteso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalen2:a si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti
vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 per ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7 dicembre 2022.