Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50366 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50366 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del difensore delle parti civili;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 1 febbraio 2022 c:he aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di infedeltà patrimoniale, loro ascritto in concorso e le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle costitu parti civili;
che il primo e il secondo motivo dei ricorsi delle imputate, con i quali le ricorrenti denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla conferma della sentenza di condanna in assenza di elementi di riscontro, sono manifestamente infondati perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugNOME (in particolare, il giudice di merito ben motiva circa l’affermazione di responsabilità delle imputate; si vedano pagg. 2 e ss. del provvedimento impugNOME);
che il terzo motivo dei ricorsi delle imputate, con il quale le ricorrent denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da adeguata e non illogica motivazione della Corte territoriale, la quale espressamente afferma che non si ravvisa alcun elemento valorizzabile ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
che la domanda delle parti civili di condanna delle ricorrenti alla rifusione delle spese processuali non può essere accolta, in quanto la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore delle parti civili dovuta, non avendo queste fornito alcun contributo, essendosi limitate a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità dei ricorsi, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (vedi in motivazione Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al paciamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese delle parti civili.
Così deciso il 22/11/2023.