Inefficacia dell’affidamento in prova: la firma mancata che costa la libertà
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale nell’esecuzione delle misure alternative alla detenzione: la forma è sostanza. Il caso analizzato riguarda l’inefficacia dell’affidamento in prova al servizio sociale, dichiarata a causa della semplice omissione della firma sul verbale di affidamento. Questa decisione offre importanti spunti sulla validità delle notifiche e sui poteri del giudice in sede di sorveglianza.
I fatti del caso
Un soggetto, dopo essere stato ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, non provvedeva a sottoscrivere il verbale di affidamento entro i termini stabiliti. Di conseguenza, il Tribunale di Sorveglianza dichiarava l’inefficacia del provvedimento, annullando di fatto il beneficio concesso.
Contro questa decisione, l’interessato proponeva ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Vizio di procedura: sosteneva di non aver ricevuto la notifica dell’avviso a comparire per l’udienza in cui si sarebbe discussa l’inefficacia della misura.
2. Erronea applicazione della legge: lamentava che il Tribunale non avesse valutato, nemmeno d’ufficio, la possibilità di concedergli una misura subordinata, come la detenzione domiciliare.
La decisione della Corte di Cassazione: il rigetto del ricorso
La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso, ritenendolo infondato in entrambi i motivi. Ha confermato la decisione del Tribunale di Sorveglianza, solidificando alcuni principi procedurali di cruciale importanza.
Le motivazioni: la validità della notifica e l’inefficacia dell’affidamento in prova
Il primo motivo di ricorso è stato respinto poiché, secondo gli atti, la notifica dell’avviso di udienza era stata regolarmente effettuata presso il difensore di fiducia, che fungeva anche da domiciliatario. La Corte ha quindi confermato che tale modalità di notifica è pienamente valida e sufficiente a garantire il diritto di difesa.
Sul secondo motivo, la Corte ha fornito un chiarimento decisivo. La procedura in questione era finalizzata unicamente a dichiarare l’inefficacia dell’affidamento in prova a causa di una specifica inadempienza formale (l’omessa sottoscrizione). In un contesto del genere, il giudice non aveva l’obbligo di valutare altre ipotesi. Non era stata presentata alcuna richiesta subordinata in tal senso e, soprattutto, la legge non impone al giudice di agire ex officio per cercare soluzioni alternative quando si sta semplicemente accertando il fallimento di una misura già concessa.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della sentenza
Questa sentenza sottolinea con forza l’importanza del rispetto rigoroso degli adempimenti formali nelle procedure di esecuzione penale. L’omessa firma di un verbale, un atto apparentemente semplice, può avere conseguenze drastiche, come la perdita di un beneficio fondamentale quale l’affidamento in prova. Inoltre, viene ribadito che la notifica al difensore di fiducia è pienamente efficace e che il condannato ha l’onere di attivarsi per proporre istanze subordinate, poiché il giudice non è tenuto a sopperire a eventuali sue mancanze. La decisione serve da monito: nelle misure alternative, ogni passaggio procedurale ha un peso determinante e non può essere trascurato.
Cosa succede se un condannato non firma il verbale di affidamento in prova nei tempi previsti?
La misura alternativa viene dichiarata inefficace. Ciò significa che il provvedimento, pur essendo stato concesso, non produce i suoi effetti e il beneficio viene di fatto annullato a causa dell’inadempimento formale.
La notifica di un’udienza al solo avvocato di fiducia è valida?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che la notifica dell’avviso di udienza effettuata regolarmente al difensore di fiducia, che è anche domiciliatario, è considerata valida e sufficiente a garantire il diritto di difesa dell’imputato.
In una procedura per dichiarare l’inefficacia di una misura, il giudice deve valutare d’ufficio la concessione di altre misure alternative?
No. Se la procedura ha come unico scopo quello di dichiarare l’inefficacia di una misura già concessa, il giudice non è tenuto a valutare d’ufficio (cioè di propria iniziativa) ipotesi subordinate, come la detenzione domiciliare, specialmente se non vi è una specifica richiesta da parte dell’interessato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47002 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47002 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 25/10/2024
R.G.N. 27122/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FRANCAVILLA FONTANA il 04/04/1972 ; vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta.
avverso l’ordinanza del 18/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Lecce;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 18 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha dichiarato la inefficacia del provvedimento con cui COGNOME NOME era stato ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. La ragione Ł rappresentata dalla omessa sottoscrizione, nel termine previsto, del verbale di affidamento.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME Giuseppe.
2.1 Il ricorrente deduce, al primo motivo, vizio del procedimento. Si sostiene l’assenza di notifica dell’avviso a comparire per la udienza camerale relativa al procedimento dichiarativo della inefficacia.
2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ragione della omessa valutazione della ipotesi di detenzione domiciliare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Quanto alla notifica dell’avviso di udienza risulta che la stessa Ł stata regolarmente operata al difensore di fiducia domiciliatario.
Quanto al secondo motivo va rilevato che trattandosi di una procedura tesa alla declaratoria
di inefficacia dell’affidamento in prova non vi era alcuna ipotesi subordinata da valutare, nŁ su domanda (che peraltro mancava) nŁ ex officio .
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 25/10/2024
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME