Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17541 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17541 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in ALBANIA il 11/07/1975 avverso l’ordinanza del 10/12/2024 della Corte d’appello di Napoli Udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME Lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’incidente di esecuzione presentato nell’interesse di NOME COGNOME con il quale Ł stato impugnato l’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso in data 10 gennaio 2024 dalla Procura Generale in sede.
E’ stata respinta la tesi secondo cui nel computo della pena da eseguire avrebbe dovuto tenersi conto della pregressa ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova che ha avuto esecuzione dal 15 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 , con conseguente detrazione di tale periodo dalla pena.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore, avv. NOME COGNOME articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 666 cod proc. pen., 97, comma 1 e 98, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000.
In particolare, Ł stata eccepita la violazione di legge in punto di mancata specificazione della sorte del periodo trascorso in affidamento, che avrebbe dovuto ritenersi utilmente espiato.
In base alla ricostruzione del ricorrente, dagli artt. 47 ord. pen. e 97 d.P.R. n. 230 del 2000 discende che l’affidamento produce i propri effetti dal momento della sottoscrizione del verbale con il quale il condannato si impegna a rispettare le prescrizioni impostegli.
Nel caso di specie, quindi, la prova ha avuto effettivo inizio dal 15 novembre 2023.
Peraltro, con comunicazione del 4 giugno 2024, l’UEPE ha confermato il corretto svolgimento della prova sino alla data di arresto del 16 gennaio 2024, per cui il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto valutare tale periodo motivando quantomeno la mancata detrazione del periodo dalla pena complessiva.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł meritevole di accoglimento.
Oggetto di impugnazione da parte del ricorrente Ł l’ordine di esecuzione del 10 gennaio 2024 con il quale la Procura generale presso la Corte di appello di Napoli ha fissato la decorrenza della pena da espiare dal 16 gennaio 2024 (cioŁ dalla data dell’arresto di NOME) fino al 5 aprile 2029.
Non Ł stato detratto il periodo in cui il condannato Ł stato ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale che ha avuto concreta esecuzione dal 15 novembre 2023 al 16 gennaio 2024.
L’ammissione alla predetta misura Ł stata disposta con ordinanza del 5 luglio 2023; la misura alternativa Ł stata concretamente eseguita a partire dal novembre 2023, venendo dichiarata inefficace con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Ancona del 20 dicembre 2023 in conseguenza del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale in data 28 settembre 2023 per l’espiazione della pena detentiva di quattro anni e otto mesi di reclusione e sette giorni di arresto.
Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che competente a valutare l’esito della misura alternativa, in funzione della determinazione del quantum della pena da eseguire, fosse il solo Tribunale di sorveglianza e vertendosi, nella fattispecie, in un caso di dichiarazione di inefficacia ex tunc della misura alternativa, l’impugnazione non potesse trovare accoglimento.
Il ricorso avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione pone questioni che avrebbero dovuto essere sollevate davanti al Tribunale di sorveglianza.
Invero, la stessa norma invocata dal ricorrente (ossia l’art. 98, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000) pone in capo al Tribunale di sorveglianza che dichiara l’inefficacia della misura alternativa per difetto delle condizioni originarie di ammissibilità della stessa e dispone che l’esecuzione della pena prosegue in regime detentivo, la deduzione del periodo di esecuzione della pena in regime di affidamento in prova.
Alcuna competenza spetta, a tale proposito, al giudice dell’esecuzione che non può che prendere atto della decisione, come avvenuto nel caso di specie, di ritenere non utilmente decorso il periodo di esecuzione della misura alternativa per difetto originario delle condizioni di ammissibilità della stessa.
Infatti, le condizioni per l’accesso all’affidamento in prova e la conseguente inefficacia della misura si sono determinate ancor prima dell’inizio della stessa, ossia nel settembre 2023, a fronte di un’esecuzione che ha preso avvio il 15 novembre 2023.
In ogni caso, la mancata adozione del provvedimento (in tesi) doveroso del Tribunale di sorveglianza non può essere oggetto di un successivo recupero in sede esecutiva, dovendosi i vizi del provvedimento adottato in punto di misura alternativa essere fatti valere nella sede propria del procedimento di sorveglianza.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 06/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME