Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19105 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19105 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Castelvetrano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 26/06/2023;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letta la memoria depositata dal difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha insisti per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 26 giugno 2023 (motivazione depositata il successivo 10 settembre), su appello dell’imputato e del Pubblico ministero e in parziale riform della pronuncia di primo grado, ha: 1) dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato sub capo D) ; 2) condannato l’imputato per il reato sub capo B) – rubricato come
concussione e dal quale COGNOME era stato assolto in primo grado – eiqualificato in induzio indebita e, ritenuta la continuazione tra questo reato e quello sub capo C) per il quale era stata pronunciata condanna in primo grado (originariamente rubricato come concussione e riqualificato dal Tribunale come induzione indebita ), ha rideterminato la pena in complessi anni tre e mesi otto di reclusione.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce tre motivi, relativi alla insussistenza degli elementi costitutivi della fattisp cui all’art. 319 quater cod. pen., in subordine invocandosi la riqualificazione in truffa aggravata e, in riferimento all’episodio oggetto del capo B), eccependosi altresì la violazione dell’ar cod. pen e l’erronea valutazione delle dichiarazioni rese dal testimone NOME.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, co d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclu come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La condanna inflitta all’imputato riguarda due episodi qualificati ex art. 319 quater cod. pen. nei quali secondo quanto accertato dai giudici di merito COGNOME – vice comandante dell Stazione RAGIONE_SOCIALE Castagnaro – si è fatto consegnare somme di denaro a seguito di “induzione indebita”.
2.1. Si tratta, in particolare: 1) della somma di 500 euro (“a titolo di prestito a mo una richiesta di 3.000 euro”) ottenuti da NOME COGNOME, gestore di una discoteca, che è stato ciò indotto in quanto COGNOME gli COGNOME detto “guarda che in Caserma non tutti ti vogliono be …”, lasciando intendere che quando non c’era il Comandante della Stazione il naturale sostitu era lui, e successivamente, presentandosi presso il luogo di lavoro e il casello di Milano dell in divisa e con l’auto di servizio, COGNOME detto al NOME che questi “era intercettato” (circos non vera): fatti avvenuti in data 7 dicembre 2015, quando il COGNOME era già stato sospeso d servizio (capo B); 2) delle somme di 700 euro (a fronte di richiesta di 1.000) e poi di altr euro, ottenuti da COGNOME NOMENOME titolare di una ditta di smaltimento di residui ferrosi, ciò veniva indotto “per il timore di subire ripercussioni in caso di diniego” (primo episo “per avere ricevuto innumerevoli ed insistenti messaggi, sino a 10-15 sms al giorno, essere stato convocato presso la stazione CC ove veniva ricevuto da COGNOME in divisa che gli confidava d avere ricevuto dal NOE la richiesta di “informazioni sull’attività di COGNOME” (circost quest’ultima, non verificata e comunque ritenuta irrilevante dalla Corte di appello) e che “COGNOME provveduto a sistemare tutto”: dall’aprile/maggio all’ottobre del 2015 (capo C).
3. A fronte dell’originaria imputazione di concussione, i giudici di merito hanno escluso condotta costrittiva, ritenendo sussistenti, da un lato, la condotta incluttiva dell’imput dall’altro lato, un indebito vantaggio per i privati indotti, presupposto per la configurabilit dell’induzione indebita consumata secondo quanto indicato da questa Corte (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013 – dep. 2014, Maldera, Rv. 258470 – 01). Nella specie, a fronte delle somme di denaro date al COGNOME, i due privati avrebbero inteso conseguire, rispettivamente: NOME un “vantaggio, AVV_NOTAIOrico, consistente nel non avere problemi con i RAGIONE_SOCIALE“, venendo precisato che l’imputato “gli COGNOME fatto credere di essere intercettato”; COGNOME NOME “acquisire la benevolenza ed ingraziarsi l’imputato … posto che il vantaggio indebito … consistere, oltre che in un beneficio determinato e specificamente individuato, anche in un AVV_NOTAIOrica disponibilità clientelare del pubblico agente (si veda Cass. S.U. n. 12228/13)”; viene ancora dato atto che COGNOME COGNOME riferito nelle indagini che “tenuto conto che indossava una divisa e che in caso di diniego avrei potuto avere delle ripercussioni sul mio lavoro, ho recuper tale somma e l’ho data per l’appunto al COGNOME“, mentre non viene cniarito se per le indagini del NOE l’imputato avesse – come per le intercettazioni nei confronti del COGNOME – mentito pe “pressare” l’COGNOMECOGNOME
4. Rileva il Collegio che i giudici di merito, ritenuto che la condotta dell’imputato non pot integrare la concussione per assenza di minacce costrittive, sono automaticamente “passati” all’induzione indebita, non valutando in modo adeguato il profilo dell’indebito vantag perseguito dai privati, necessario per la sussistenza di tale fattispecie. Al riguardo infatt citata pronuncia delle Sezioni Unite ha chiarito come il delitto di concussione, di cui all’ar cod. pen. nel testo modificato dalla I. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno “contra ius” da cui deriva una grave limitazione della libe determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità ind e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall’art. 319 quater cod. pen. int dalla medesima I. n. 190, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest’ultimo non si risolva in un’induzione in errore), di pressione morale con p tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il qua disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta del prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. (In motivazione, la Corte precisato che, nei casi ambigui, l’indicato criterio distintivo del danno antigiuridic vantaggio indebito va utilizzato, all’esito di un’approfondlita ed equilibrata valutazione del cogliendo di quest’ultimo i dati più qualificanti idonei a contraddistinguere la vicenda concr Nella specie non viene chiarito in modo adeguato quale sarebbe stato l’effettivo “vantaggi
indebito” perseguito e ottenuto dai due privati non essendo a ciò sufficienti AVV_NOTAIOriche e ipoteti “benevolenze” da parte dell’imputato.
La motivazione della pronuncia impugnata, nella parte in cui ha ritenuto configurabil l’induzione indebita, non risulta adeguata anche sotto un ulteriore profilo. Invero, la dazione denaro all’imputato sembra essere stata determinata (anche) dalla falsa rappresentazione da parte di COGNOME di indagini a carico dei due privati (le “intercettazioni nei confronti di COGNOME le “indagini del NOE a carico di COGNOME“), di tal che, ove tale aspetto venisse conferma potrebbe trovare applicazione il principio (che trova il proprio fondamento nella sentenza de Sez. U “Maldera” già indicata) secondo cui «la condotta del pubblico ufficiale che, simuland l’esistenza di una situazione di pericolo immaginario per la vittima, induce la stess remunerarlo per ottenere la sua “protezione” non integra il reato di induzione indebita a dare a promettere utilità di cui all’art. 319 quater cod. pen., stante la mancanza della condizione di assoggettamento della persona offesa all’esercizio di una potestà altrui, bensì il delitto di aggravata, prevista a norma degli artt. 640, comma secondo, n. 2, e 61, n. 9, cod. pen.» (così Sez. 6, n. 17655 del 09/04/2015, COGNOME, Rv. 263657 – 01).
6. Si impone, dunque, l’annullamento della impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello che accerterà, sulla base dei principi sopra indicati, quale fattispec effettivamente ravvisabile a carico dell’imputato COGNOME. A tale riguardo, è opportuno precisa che, laddove venga ritenuto sussistente un delitto che prevede – quale elemento costitutivo o circostanza aggravante – la qualifica di pubblico ufficiale, ai fini dell’eventuale applicazion disposizione di cui all’art. 360 cod. pen. (in riferimento al capo B, per il quale la condo COGNOME si colloca temporalmente dopo che lo stesso era stato sospeso dalle proprie funzioni pubbliche), il giudice deve individuare l’interesse pubblico protetto dalla norma incriminatri verificare se la condotta del soggetto attivo non più titolare, al momento del fatto, delle qual di pubblico ufficiale abbia, nonostante la cessazione di dette qualifiche, concretamente leso messo in pericolo l’interesse tutelato (così, Sez. 5, n. 8430 del 21/01/2020, Fallo, Rv. 27838 01).
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di c appello di Venezia. ór
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Così deciso il 28 marzo 2024
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