Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5117 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5117 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Uznach (Svizzera) DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 30 maggio 2025 dalla Corte d’appello di Bari
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, depositando udienza una memoria e la nota spese; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO Portincasa, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta in primo grado per il reato di tentata induzione indebita, così riqualifica l’ordinaria imputazione di tentata concussione, in anni uno e mesi quattro di reclusione.
NOME COGNOME ricorre per cassazione deducendo tre motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Violazione degli artt. 56, 319 -quater cod. pen., manifesta illogicità ed apparenza della motivazione sull’elemento soggettivo del reato. Richiamate le dichiarazioni rese dall’imputato, si afferma che la sua intenzione non era quella di chiedere danaro o altre utilità al NOME, ma solo di allontanarlo, utilizzando delle mere millanterie. A riprova della mancanza del dolo, si richiama la condotta tenuta dall’imputato in occasione dell’incontro in cui NOME gli avrebbe dovuto consegnare il denaro.
2.2. Violazione dell’art. 56, comma terzo, cod. pen., manifesta illogicità della motivazione sul punto, nonché mancanza di motivazione e travisamento della prova in merito al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 56, quarto comma, cod. pen. Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata ha erroneamente fatto riferimento all’avvenuta conclusione dell’accordo, senza considerare quanto accaduto in occasione dell’incontro con NOME in cui NOME, pur avendo la possibilità di proseguire nel proprio intento criminoso e di accettare il denaro, senza l’intervento di alcun fattore esterno, aveva desistito, non essendo all’epoca a conoscenza del fatto che COGNOME lo aveva denunciato, delle indagini a suo carico e della predisposizione di un servizio di osservazione in occasione dell’incontro.
Sulla base delle medesime considerazioni, nel corpo del motivo si censura, inoltre, il mancato riconoscimento dell’attenuante del recesso attivo.
2.3. Violazione dell’art. 346 cod. pen., ancora vigente all’epoca dei fatti, nel quale doveva essere riqualificata la condotta atteso che, stando al capo d’imputazione, COGNOME ha chiesto a COGNOME il denaro, con il pretesto di pagare il collega COGNOME (risultato estraneo ai fatti), e l’altra utilità (l’assunzione della come prezzo della propria mediazione. Pertanto, richiamata la pronuncia delle Sezioni Unite che ha escluso la continuità normativa tra il 346 comma secondo e il 346-bis cod. pen., si invoca la riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 34 cod. pen., non esclusa dalla reale esistenza di un rapporto tra COGNOME e COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, va rilevato che, come risulta dalla sentenza impugnata (punto 4. della motivazione), l’imputato ha dichiarato di rinunciare alla prescrizione, cosicché non ha alcun rilievo, ai fini dell’esame dei motivi di ricorso, l’avvenuto decorso dei termini massimi di prescrizione del reato ascritto.
Fatta questa doverosa precisazione, il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto costituito da mere censure di merito.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo in quanto costituito da censure generiche, aspecifiche e di fatto.
Va, pertanto, ribadito che, in tema di reati di danno a forma libera, come il reato di induzione indebita, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai quali operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (si veda, tra le tante, Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, Rv. 279170; Sez. 2, n. 16054 del 20/3/2018, COGNOME, Rv. 272677; Sez. 5, n. 50079 del 15/5/2017, COGNOME, Rv. 271435; Sez. 5, n. 18322 del 3071/2017, COGNOME, Rv. 269797).
3.1. La configurabilità della desistenza volontaria prevista dall’art. 56, comma terzo, cod. pen. non può essere confusa o sovrapposta, come erroneamente crede al ricorrente, con l’ipotesi del recesso prevista dal cit. art. al quarto comma. Le due ipotesi introducono due situazioni speculari alla specifica duplice connotazione del tentativo di reato a seconda che – nella diacronica dinamica della condotta antigiuridica -non sia portata a compimento la “azione” del soggetto agente (c.d. tentativo incompiuto) ovvero non si produca lo specifico “evento” lesivo che perfeziona o consuma il reato (c.d. tentativo compiuto). È evidente, in base al tenore letterale delle disposizioni dell’art. 56 cod. pen., commi terzo e quarto, che la desistenza “volontaria” deve incidere sull’azione tipica del reato, la cui esecuzione sia stata già avviata dal soggetto, laddove, invece, il recesso volontario o attivo impedisce il verificarsi dell’evento (effetto storico giuridico) di una azione materiale che ha già esaurito il suo sviluppo. Nel primo caso la desistenza dall’azione integra in senso tecnico, più che un tentativo attenuato come talvolta sostenuto, una vera e propria esimente di carattere speciale determinata da opzioni di politica criminale connesse all’affievolirsi della carica offensiva della condotta illecita. Viceversa, il recesso volontario, che si inscrive in un processo di più avanzata lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice, impedendo soltanto l’evento di una azione illecita esaurita nei suoi caratteri ontologici, integra una circostanza attenuante speciale del reato (consumato o tentato) (cfr. Sez. 6, n. 32830 del 9/4/2009, COGNOME). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3.2. La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi, completamente ignorata dal ricorrente, ha fatto buon governo di tali principi ed ha negato la desistenza ravvisando un tentativo compiuto con essa incompatibile. Si è, infatti, correttamente evidenziato, sulla base del contenuto delle conversazioni
intercettate, che, prima della data concordata per la consegna del denaro, NOME aveva ormai raggiunto l’accordo con NOME, accordo che prevedeva l’interessamento del ricorrente per «l’insabbiamento» o, quanto meno, il «ridimensionamento» dell’indagine a carico della moglie di NOME in cambio sia del denaro che dell’aiuto per l’assunzione della figlia del ricorrente (cfr. pagina 10).
Si tratta di una conclusione giuridicamente ineccepibile poste che, come già affermato da questa Corte, il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all’art. 319-quater cod. pen. non integra un reato bilaterale, in quanto le condotte del soggetto pubblico che induce e del privato indotto si perfezionano autonomamente ed in tempi diversi, sicché il reato si configura in forma tentata nel caso in cui l’evento non si verifichi per la resistenza opposta dal privato alle illecite pressioni del pubblico agente (cfr. Sez. 6, n. 35271 del 22/06/2016, Mercadante, Rv. 267986).
3.3. E’, infine, generica e aspecifica la doglianza relativa alla mancata concessione della circostanza attenuante del recesso attivo. Il ricorrente, infatti, si limita ad insistere genericamente sulla sua configurabilità, in alternativa all invocata desistenza, senza alcun confronto critico con la sentenza impugnata che ha rilevato, da un lato, la mancanza di una specifica deduzione al riguardo, avendo il ricorrete concluso per l’assoluzione per l’insussistenza del fatto in relazione a motivo di appello basato sulla ritenuta assenza dell’elemento psicologico del reato, e, dall’altro lato, il mancato assolvimento dell’onere della prova.
A fronte di tali rilievi, il motivo in esame si limita a denunciare il vizio omessa motivazione ma nulla allega in merito all’iniziativa che sarebbe stata assunta dal ricorrente per impedire l’evento e alla sua volontarietà, posta in dubbio, in termini non manifestamente illogici dai Giudici di merito (si veda, al riguardo, pagina 35 della sentenza di primo grado, in cui si è ascritta la condotta tenuta dal ricorrente, nel momento in cui, presentatosi all’appuntamento concordato con NOME, non ritirava il denaro, al fatto che lo stesso avesse percepito che qualcosa «non andasse per il verso giusto»).
Va, infatti, ribadito, che in tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l’azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l’evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell’agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, Rv. 275647).
3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto, oltre a prospettare una diversa ricostruzione della condotta tenuta dal ricorrente, alla quale si pretende di attribuire la veste di mero “mediatore”, è generico e manifestamente infondato.
Con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, saldamente ancorata alla ricostruzione fattuale emersa dall’istruttoria dibattimentale, i Giudici di merito sin dal primo grado, hanno correttamente qualificato la condotta tenuta da COGNOME come tentativo di induzione indebita, ponendo l’accento, oltre che sul contenuto della condotta induttiva tenuta dal ricorrente – che, peraltro, aveva partecipato, sia pure marginalmente, alle indagini a carico della moglie di NOME (cfr. le pagine 12 e 14 della sentenza di primo grado) – e sulla pressione esercitata su NOME (prospettandogli, in occasione di reiterati contatti e visite personali, come emerge alle pagine 35 della sentenza di primo grado e 10 della sentenza impugnata, la pericolosità del procedimento a carico della moglie, il possibile condizionamento “politico” delle scelte della Procura nonché il suo interessamento, anche tramite il collega la cui posizione è stata archiviata), anche sul contenuto delle utilità richieste anche per sè medesimo (cfr. pagina 38 della sentenza di primo grado).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile NOME che liquida in
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di complessivi euro 3.082,00, oltre accessori di legge.
Visto l’art. 154-ter, disp. att. cod. proc. pen. dispone, a cura della Cancelleria, l comunicazione con modalità telematiche del dispositivo all’Amministrazione di appartenenza del ricorrente.
Così deciso il 12 dicembre 2025
Il qonsig bere esten so re
Il Presidente