Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9941 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9941 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME, nato a Benevento il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avvocato NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 20 giugno 2025 ha condannato NOME COGNOME alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’articolo 323-bis cod. pen., nonché
alle pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici e dalle e dell’incapacità d contrattare con la pubblica amministrazione.
NOME COGNOME, in riforma della sentenza di primo grado che lo aveva assolto per non avere commesso il fatto, è stato riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 110 e 319 -quater in concorso con COGNOME NOME perché, in concorso tra loro, il COGNOME quale istigatore e il COGNOME, in qualità di appuntat scelto della Guardia di finanza di Como, abusando il COGNOME della sua qualità conosciuta dal COGNOME e dei suoi poteri, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre COGNOME NOME COGNOME a lasciare parcheggiare liberamente l’autovettura della moglie del NOME nel posto auto di sua proprietà e a sottostare alle pretese del NOME, reato commesso in Como il 19 novembre 2020.
Il COGNOME, responsabile anche dei reati di peculato e falso (art. 314, 494 e 61 n. 9 cod. pen.), ha concluso il procedimento a suo carico con applicazione della pena concordata essendo stato accertato che, utilizzando l’auto di servizio, la paletta e i segni distintivi dell’ufficio di appartenenza e declinando al COGNOME, che gliele chiedeva, le generalità di un collega, si era recato nel negozio di questi minacciandolo per indurlo a far parcheggiare l’auto della COGNOME nel posto auto di sua pertinenza.
Con i motivi di ricorso, sintetizzati nei limiti strettamente indispensabili fini della motivazione, NOME COGNOME chiede l’annullamento della sentenza impugnata e denuncia:
2.1. violazione di legge (artt. 125, comma 3, 192 e 546 cod. proc. pen.) per carenza della motivazione sul giudizio di colpevolezza, rispetto alla sentenza di assoluzione in primo grado. La sentenza impugnata non appare dotata di motivazione rafforzata e idonea a superare il ragionevole dubbio che aveva fondato l’assoluzione in primo grado in relazione al concorso del COGNOME. La Corte ha valorizzato le dichiarazioni rese dalla parte civile, in merito all’antefatto della che aveva avuto con il NOME e alle minacce da questi proferite nell’occasione, di fargli chiudere il negozio, e che avrebbero avuto seguito proprio attraverso l’intervento del COGNOME, che la Corte ha ritenuto “verosimilmente” riconducibile alla richiesta del COGNOME. Il giudizio di verosimiglianza, tuttavia, non è indicativo una maggiore significatività della valutazione della Corte di appello idonea a superare il ragionevole dubbio sul quale si fondava la sentenza di primo grado.
2.2. Violazione di legge per il travisamento in motivazione della prova raccolta riveniente, in particolare dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa. La Corte di appello ha travisato l’autore della minaccia di chiudere il negozio che non era stato il COGNOME, nel corso della lite, ma il COGNOME al momento del controllo, travisamento che risulta al confronto tra la deposizione posta a fondamento della condanna e le
parole riferite dal teste di cui a pagina 4 della trascrizione. Si tratta di un v decisivo perché proprio l’identità tra la minaccia proferita dal COGNOME e quella del COGNOME sono state poste a fondamento del giudizio di colpevolezza del COGNOME.
2.3. Violazione di legge (art. 192 cod. pen.) e difetto di motivazione nella parte in cui la Corte assegna assoluta attendibilità alle dichiarazioni rese dalla persona offesa tanto con riferimento al contenuto della lite e al suo antefatto. Le dichiarazioni del COGNOME non sono state sottoposte ad un rigoroso vaglio di attendibilità e la motivazione sul punto è carente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME deve essere rigettato.
La Corte di appello, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, ha ritenuto colpevole del reato di tentata induzione indebita di cui al capo 2) anche l’odierno ricorrente evidenziando che l’istruttoria dibattimentale, rinnovata in appello attraverso la escussione di COGNOME COGNOME, aveva consentito di accertare che proprio il COGNOME era stato l’istigatore dell’intervento del COGNOME sull persona offesa con il quale, pochi giorni prima della visita del COGNOME nel negozio del COGNOME, il ricorrente aveva avuto un litigio per una questione di parcheggio dell’autovettura della moglie del NOME, la signora NOME COGNOME, cugina del COGNOME.
La persona offesa aveva riferito che, nel corso della lite, NOME COGNOME lo aveva minacciato dicendogli espressamente “ti faccio vedere io, ti faccio capire, vedrai che ti chiudo anche la tua ditta; tu non puoi fare niente, vedrai che ti chiudo, chiudo e ti faccio capire” e aveva precisato che il COGNOME era stato molto preciso sul tenore della minaccia dicendogli “te lo mando qualcuno, che ti diventa un casino”.
Il teste non aveva negato la lite avuta con la coppia COGNOME e che, per dissuadere la signora COGNOME dal parcheggio, aveva imbrattato l’auto della donna.
Secondo i Giudici di appello proprio la lite pregressa è stata ritenuta elemento scatenante del coinvolgimento nella vicenda del COGNOME che, del resto, vi aveva fatto riferimento nel suo intervento.
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, la Corte di appello ha ritenuto, tuttavia, che il NOME era stato l’istigatore dell’intervento del COGNOME.
La sentenza impugnata ha valorizzato le dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenendole molto significative e puntuali, sia sul tenore della minaccia proferita dal NOME nel corso della lite sia sulla coincidenza che si era registrata t le minacce stesse e la visita, dopo pochi giorni, del COGNOME che, utilizzando l’auto
di servizio e valendosi della paletta di istituto, si era presentata nel negozio dell persona offesa chiedendogli conto di quanto accaduto.
Il NOME, inoltre, aveva ammesso nel corso del processo di avere chiesto un “consiglio” al COGNOME su come proseguire, negando, tuttavia, di averlo coinvolto per chiedergli un intervento sul Ramin, intervento che sarebbe stato, dunque, un’iniziativa di questi.
4. Il Tribunale aveva ritenuto che gli elementi acquisiti non fossero idonei per ritenere che NOME COGNOME fosse stato l’istigatore dell’intervento del COGNOME osservando “per quanto concerne la posizione di NOME COGNOME, il collegio ribadisce che non vi è alcun dubbio sul fatto che l’intervento di COGNOME non possa essere frutto di una sua autonoma iniziativa; oltre alle considerazioni sopra svolte, si aggiunga che non è emerso alcun elemento che spieghi come COGNOME possa avere individuato con esattezza NOME COGNOME e il suo negozio, posto che sia NOME che la COGNOME, mentendo, hanno negato di avergli fornito dati precisi in merito.
Ciò premesso posto che sia l’attuale imputato che la moglie sono soggetti che avevano un interesse specifico a utilizzare il parcheggio oggetto delle vicissitudini con COGNOME NOME COGNOME, non è possibile affermare che l’istigatore di COGNOME sia stato proprio COGNOME; al contrario, è più verosimile che l’iniziativa sia della Fucc non solo perché parente dell’imputato, ma anche perché è l’unica persona che ha avuto contatti telefonici con COGNOME poche ore dopo il fatto.
È vero che, pochi minuti dopo il primo contatto, la COGNOME ha contattato il marito, ma è del tutto verosimile che lo abbia fatto semplicemente per informarlo e ciò non è sufficiente per ritenere il concorso di NOME nel reato proprio, del quale l’imputato è chiamato esplicitamente a rispondere in qualità di istigatore”.
5.Ritiene la Corte che, al di là dell’esordio, la motivazione della sentenza impugnata sia ineccepibile e risponda sia al criterio di motivazione rafforzata – che deve connotare la motivazione che ribalta la sentenza di assoluzione in primo grado – che a criteri di logicità e affidabilità delle conclusioni cui perviene.
La Corte di merito ha ritenuto accertato che proprio il ricorrente si era rivolto al COGNOME ma non per chiedergli – come sostenuto – un consiglio ma per portare a termine la minaccia che, qualche giorno prima, aveva rivolto a COGNOME NOME COGNOME, e, cioè, di fargli chiudere il negozio (“te lo mando qualcuno, che ti diventa un casino”), e che, invece, COGNOME non aveva alcun motivo per intervenire presso la persona offesa di sua iniziativa, richiamando, appena entrato nel negozio, la lite avvenuta qualche giorno prima, e minacciando il COGNOME di chiudergli l’attività.
6.A tal riguardo, da qui la genericità del secondo e del terzo motivo di ricorso, la Corte di merito ha riportato le dichiaraizoni della persona offesa COGNOME – precise sul contenuto della minaccia proferita dal COGNOME e sulle parole, a quella conducenti, del COGNOME – ed ha sottoposto a rigoroso vaglio di attendibilità le dichiarazioni del teste che non aveva negato di essere stato l’autore del danneggiamento dell’auto della moglie dell’imputato.
Questi, da parte sua, aveva confermato il litigio avuto con la persona offesa, litigio il cui preciso contenuto – la minaccia di mandargli chi poteva chiudergli i negozio -, visto l’epilogo della vicenda, non poteva essere stato frutto di una invenzione della persona offesa.
Va ricordato che in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l’attendibilità dei testimo dell’accusa, non essendo l’inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 – 01).
La Corte di Cassazione non può, dunque, valutare il compendio probatorio ma solo esaminare il percorso argomentativo del giudice di merito, verificando la logicità della motivazione e la sua tenuta logica al confronto delle opzioni ricostruttive emergenti dalle dichiarazioni testimoniali.
Nel caso in esame, i giudici di appello hanno, altresì, fornito una motivazione rafforzata del giudizio di colpevolezza esponendo le risultanze dell’istruttoria in appello – la specificità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa – indicando compiutamente le ragioni per cui il contenuto della minaccia proferita dal NOME fosse da porre in diretto collegamento con la visita e la minaccia del COGNOME e possedesse pertanto una valenza univoca superando una intrinseca lacuna della sentenza di primo incentrata sul dubbio sull’autore del coinvolgimento COGNOME l’imputato o la moglie perché cugina del COGNOME -, sentenza che trascurava proprio la coincidenza tra il contenuto della minaccia che personalmente il COGNOME aveva rivolto a COGNOME NOME COGNOME, l’iniziativa del COGNOME e la minaccia da questi proferita.
La regola di giudizio del ragionevole dubbio, valorizzata dalla sentenza di primo grado, a ben vedere, trascurava elementi oggettivi e concreti e si fondava su un’ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile, che l’autore del contatto con il COGNOME fosse stata la moglie dell’imputato, essendo stati accertati, nei
giorni seguenti alla lite, contatti telefonici diretti della COGNOME con il cugino e non il COGNOME che, invece, pur offrendo una versione riduttiva, non aveva negato di avere parlato con il COGNOME della questione avuta con il COGNOME.
7.Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso 1’11 febbraio 2026
La Consigliera relatrice
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Il Presiden