Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12377 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12377 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 13/02/2025
R.G.N. 41360/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Saronno il 06/05/1958
avverso l’ordinanza del 28/10/2024 del Tribunale di Genova
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 28 ottobre 2024 il Tribunale di Genova, quale giudice dell’esecuzione adito ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ha dichiarato estinte, per decorso del tempo, le pene irrogate a NOME COGNOME con le sentenze emesse dal tribunale di Alessandria in data 12 novembre 2004 e dal tribunale di Genova in data 30 novembre 2010, ma ha respinto la richiesta di applicazione dell’indulto in relazione alla pena irrogata con la sentenza emessa in data 03 maggio 2010 dal Tribunale di Milano, divenuta definitiva in data 03 settembre 2010, rilevando che la decisione contraria emessa dal medesimo giudice dell’esecuzione in data 02 maggio 2024 (erroneamente indicata come emessa in data 21 maggio 2024) non era stata impugnata con il ricorso in cassazione proposto contro di essa, riqualificato come opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge in relazione all’art. 672 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione.
L’ordinanza impugnata Ł errata perchØ non tiene conto del fatto che con ordinanza emessa in data 08 febbraio 2024, su istanza del pubblico ministero, il giudice dell’esecuzione aveva già applicato l’indulto, nella misura massima concedibile di due anni e sei mesi di reclusione, alle pene irrogate con le tre sentenze citate, contenute nel cumulo disposto dal pubblico ministero; l’applicazione del beneficio all’intera pena di mesi otto di reclusione ed euro 100 di multa, irrogata con la sentenza emessa in data 03 maggio 2010 dal Tribunale di Milano, divenuta definitiva in data 03 settembre 2010, era perciò subordinata alla declaratoria di estinzione delle pene irrogate con le altre due sentenze. Il beneficio dell’indulto, pertanto, Ł stato già concesso sulla pena irrogata con la sentenza in questione anche se, essendo relativo anche alle pene irrogate con le altre due sentenze, non poteva essere concretamente applicato se non nella misura complessiva di due anni e sei mesi di reclusione. L’ordinanza emessa in data 02 maggio 2024, con cui il giudice dell’esecuzione negava l’applicazione dell’indulto a detta pena per il superamento del massimo concedibile, non era errata sul punto e non era, perciò impugnabile, in quanto la concessione del beneficio era subordinata all’accoglimento della declaratoria di estinzione delle altre pene, ed era stato, peraltro, già concesso. La sopravvenuta dichiarazione di estinzione delle pene irrogate con le altre due sentenze, pertanto, comporta necessariamente l’applicazione dell’indulto sull’intera pena irrogata con la sentenza del Tribunale di Milano sopra citata, ed ancora da espiare, non essendo stata la sua concessione mai revocata e non sussistendo cause ostative alla sua applicazione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al giudice dell’esecuzione per un nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, e deve essere accolto.
La motivazione dell’ordinanza impugnata Ł erronea, quanto alle ragioni del rigetto della domanda di applicazione dell’indulto sulla intera pena residua inflitta con la sentenza emessa dal tribunale di Milano in data 03 maggio 2010, a seguito della declaratoria di estinzione delle pene irrogate con le altre due sentenze indicate, emesse dal tribunale di Alessandria e dal tribunale di Genova, per essere stato tale rigetto disposto perchØ «sul punto non Ł stata effettuata opposizione».
Secondo questa Corte, «L’opposizione ai provvedimenti del giudice dell’esecuzione prevista dagli artt. 667, comma 4, e 676, comma 1, cod.proc.pen. non ha natura di mezzo di impugnazione, bensì di istanza diretta al medesimo giudice allo scopo di ottenere una decisione in contraddittorio» (Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001, dep. 2002, NOME COGNOME, Rv.220577) Pertanto l’opposizione presentata dal ricorrente, anche se da lui erroneamente qualificata come ricorso in cassazione, Ł una mera istanza, a cui non si applicano le norme relative alle impugnazioni, compreso il principio devolutivo che limita il panorama valutativo del giudice dell’impugnazione ai capi e punti specificamente impugnati. Il giudice dell’esecuzione, pertanto, doveva pronunciarsi sulla domanda relativa alla concedibilità dell’indulto sulla intera pena irrogata con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 03 maggio 2010, anche perchØ tale beneficio era stato già applicato, entro il limite
di due anni e sei mesi di reclusione, non solo alla pena irrogata con detta sentenza, ma anche alle pene che sono state dichiarate estinte per prescrizione dall’ordinanza qui impugnata in parte, per cui quest’ultima decisione riverberava effetti sull’accoglibilità dell’istanza relativa all’estensione dell’indulto.
La richiesta di applicazione dell’indulto sull’intera pena irrogata dalla sentenza emessa dal tribunale di Milano in data 03 maggio 2010, in effetti, non appare manifestamente infondata, così da poter essere comunque respinta dal giudice dell’esecuzione, sia pure con una diversa motivazione.
Dal provvedimento di cumulo delle pene emesso dal pubblico ministero in data 22/11/2023 risulta che le tre sentenze oggetto dell’opposizione sono state poste in esecuzione, nella misura di un anno e otto mesi di reclusione in relazione alla condanna emessa dal tribunale di Alessandria in data 12 novembre 2004, previa revoca della sospensione condizionale allora concessa, e nella misura complessiva di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 800 di multa in relazione alle sentenze emesse dal tribunale di Genova in data 30 novembre 2010 e dal tribunale di Milano in data 03 maggio 2010, essendo stati i relativi reati ritenuti uniti per continuazione. Lo stesso pubblico ministero, calcolando l’effetto della possibile applicazione dell’indulto nella misura ancora non goduta, pari a due anni e sei mesi di reclusione e 9.600 euro di multa, ha determinato la pena residua da espiare in due anni di reclusione.
Con ordinanza emessa in data 08 febbraio 2024, depositata in data 12 febbraio 2024, il tribunale di Genova, quale giudice dell’esecuzione, ha concesso l’indulto sulle pene di cui al predetto cumulo, nella sola misura di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 800 di multa (come da successiva correzione), risultando già in precedenza concesso analogo beneficio per una condanna alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 400 di multa. Il beneficio così concesso, pertanto, estingueva solo in parte le pene irrogate con le sentenze emesse del tribunale di Alessandria, dal tribunale di Milano e dal tribunale di Genova. L’ordinanza emessa in data 02/05/2024 dava atto della intervenuta concessione del beneficio dell’indulto e, stante il diniego della richiesta di dichiarare estinte in parte le pene poste in esecuzione con il predetto cumulo, respingeva doverosamente la richiesta di estenderne gli effetti, sino a coprire interamente la pena irrogata con la condanna emessa dal tribunale di Milano.
La sopravvenuta decisione di dichiarare estinte per altra causa, cioŁ per la loro intervenuta prescrizione, le pene irrogate con le sentenze emesse dal tribunale di Alessandria e dal tribunale di Genova rende eseguibile, in concreto, solo la pena irrogata dal tribunale di Milano, nella misura determinata a seguito del riconoscimento della continuazione tra i reati lì giudicati e quelli giudicati dal tribunale di Genova, ampiamente inferiore alla quantità di indulto ancora applicabile. Deve precisarsi, infatti, che il riconoscimento della continuazione incide sul trattamento sanzionatorio in modo definitivo, e la declaratoria di estinzione della pena di uno solo di piø reati ritenuti in continuazione tra loro non elimina la già ritenuta continuazione, bensì esclude solo l’eseguibilità della parte di pena dichiarata prescritta. Le pene non dichiarate prescritte rimangono eseguibili nella misura determinata a seguito dell’applicazione dell’istituto della continuazione.
Il giudice dell’esecuzione dovrà, perciò ricostruire con precisione lo stato dell’esecuzione in corso e la pena ancora da espiare, ed applicare l’indulto nella quantità ancora disponibile.
4.Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Genova, quale giudice dell’esecuzione, per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Genova
Così Ł deciso, 13/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME