Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30033 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30033 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nata a Naso il 13/12/1969 avverso l’ordinanza del 09/01/2025 del GIP presso il Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 2020, dal Procuratore generale che ha invocato l’annullamento senza rinv dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 gennaio 2025 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da COGNOME NOME avverso il decreto penale di condanna n. 458/2020 emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso quel Tribunale il 24 febbraio 2020, di cui ha ordinato l’esecuzione.
COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l’annullamento dell’ordinanza, affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen., violazione di legge penale in relazione agli artt. 24, commi 4, 6-bis, 6-novies d.l. n. 137/2020 e 461 cod.proc.pen..
2.1. Rammenta la difesa che l’opposizione al decreto penale di condanna, del 24 febbraio 2020, notificato il 19 giugno 2023, è stata formalizzata con atto depositato/trasmesso il 28 giugno 2023 ai due indirizzi pec di seguito indicati: EMAIL GLYPH e
registrogeneraleEMAILgipEMAILtribunaleEMAIL ; che, appreso -a notevole distanza di tempo- che nessuna opposizione risultava in carico al Tribunale in quanto nessuno dei due cennati indirizzi era ricompreso tra quelli destinati, in virtù di provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale di Palermo, alla ricezione di quell’atto, e formulata (il 7 gennaio 2025) istanza di restituzione nel 2 11 , -.b.ov temine per l’opposizione, vedeva dichiararsi l’inammissibilità GLYPH col provvedimento qui impugnato (del 9 gennaio 2025) sul presupposto della ritenuta tardività dell’opposizione, risultando, da un canto, la notifica del decreto effettuata il 19 giugno 2023 e, d’altro canto, essendo stata ritenuta data della proposizione dell’opposizione quella del 7 gennaio 2025, evidentemente ben oltre i previsti quindici giorni. Il giudice aveva infatti rilevato non potersi tener conto dell opposizione del 28 giugno 2023, in quanto non depositata dal difensore presso la “pec istituzionale”.
2.2. Prosegue dunque la difesa con l’argomentare che dei due indirizzi cui l’opposizione era stata trasmessa il primo risultava censito tra i tre indirizzi PEC attribuiti al Tribunale di Palermo dal provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia, emesso il 9 novembre 2020, in conformità a quanto prescritto dall’art. 24, comma 4, d.l. n. 137/2020, sicchè non vi era spazio oer dichiarare l’inammissibilità ex art. 461, comma 4, cod.proc.pen., con implicito richiamo all’art. 24, comma 6-sexies d.l. n. 137/2020; che l’opposizione ex art. 461 cod.proc.pen. è stata dunque, originariamente, correttamente depositata ex art 24, comma 4 e comma 6-
quinquies, d.l. 137/2020; che il provvedimento direttoriale, comunque, nel censire gli indirizzi istituzionali, nulla neppure specificava circa la eventuale destinazione di taluni atti a specifici indirizzi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L’art. 24, comma 6-quinquies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176/ espressamente sancisce che «Fermo quanto previsto dall’articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell’atto ai sensi del comma 6-bis l’impugnazione è altresì inammissibile: e) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cu all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4».
L’opposizione è stata inoltrata ad uno dei predetti indirizz4 di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.
Altro era, nel provvedimento del Presidente del Tribunale di Palermo, l’indirizzo di posta elettronica indicato per la ricezione dello specifico atto.
L’art. 24, comma 6-quinquies, lett. e), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, espressamente sanziona, con l’inammissibilità, la trasmissione dell’atto a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.
Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazioni, è, dunque, inammissibile solo il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 5, n. 24953 del 10/05/2021 Cc. (dep. 30/06/2021 ) Rv. 281414 – 01, secondo cui «In tema di disciplina pandemica da Covid-19, nei procedimenti cautelari, non
costituisce causa di inammissibilità dell’impugnazione la sua trasmissione ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’ufficio giudiziario diverso
quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del presidente del tribunale, ma compreso nell’elenco allegato al provvedimento del direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l’individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei
depositi di cui all’art. 24, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto tale sanzione
processuale è prevista dall’art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. cit esclusivamente in caso di utilizzo di indirizzi PEC di destinazione non ricompresi
neppure nell’allegato del citato provvedimento direttoriale», nonché, in termini, tra le altre, Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285399 – 01,
fattispecie relativa ad opposizione a decreto penale di condanna, in cui la Corte ha ritenuto che non potesse integrare una causa di forza maggiore, tale da rendere
scusabile l’errore, la circostanza che sul sito web dell’ufficio giudiziario foss indicato un diverso indirizzo PEC, stante il chiaro e inderogabile rinvio normativo
ai soli indirizzi indicati nella fonte ministeriale; Sez. 6, n. 46119 del 9/11/2021 M., Rv. 282346-01; Sez. 3, n. 26009 del 29/04/2021 Cc. (dep. 08/07/2021 ) Rv. 281734 – 01).
Nel caso di specie, l’atto d’impugnazione è stato inviato all’indirizzo depositoattipenaliLtribu naie. palermoOg iustiziacert. it GLYPH e GLYPH all’indirizzo depositoattipenali2EMAILtribunaleEMAIL palermoOgiustiziacert.it . Si tratta di indirizzi PEC riferibili allo stesso ufficio ed entrambi elencati provvedimento direttoriale, come è agevolmente verificabile sul Portale del Ministero della Giustizia.
Di conseguenza, deve ritenersi erroneamente dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione e l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti per il giudizio alla Corte di appello di Palermo per il nuovo corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello per il nuovo corso.
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Così deciso in Roma , 6 maggio 2025
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