Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12748 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12748 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nata in Cina il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 02/08/2023 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette le richieste del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Venezia ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame, proposta ex art. 324 cod. proc. pen. da NOME, del decreto di convalida di perquisizione e sequestro emesso dal AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE Repubblica presso il Tribunale di Venezia in data 22 luglio 2023 con il quale era stato convalidato il sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza in relazione ai reati di cui agli artt. 474 e 517 cod. pen.
Il Tribunale del riesame ha motivato la sua decisione osservando che la richiesta di riesame era stata inoltrata alla cancelleria del Tribunale del riesame all’indirizzo EMAIL , mentre avrebbe dovuto essere recapitata ad un indirizzo diverso e precisamente alla casella di posta
elettronica EMAIL . Citando la giurisprudenza di questa Corte di cassazione (Sez. 3, n. 26C ,09 del 29/04/2021, F., Rv. 281734; Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021, NOME., Rv. 282346), ha osservato che la violazione aveva determinato la inammissibilità RAGIONE_SOCIALE impugnazione ai sensi dell’art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. n. 137 del 2000, in quanto l’istanza era stata trasmessa ad una casella diversa da quella indicata nel provvedimento del 9 novembre 2020 emesso dal RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso NOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed affidando le sue censure ad un solo motivo con il quale lamenta la violazione dell’art. 24, comma 6-sexies, d.l. n. 137 del 2020.
Sostiene, citando altra giurisprudenza di questa Corte di cassazione, che deve privilegiarsi un approccio non ispirato al rigido formalismo e che sarebbe sufficiente la certezza dell’identificazione del mittente, attraverso l’ident digitale delineata dall’indirizzo di posta elettronica certificata ufficialme attribuito al difensore, e l’autenticità RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione (Sez. 6, n. 40540 d 28/10/2021, COGNOME, Rv. 282306; Sez. 1, n. 2784 del 20/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282490; Sez. 1, n. 41098 del 15/10/2021, COGNOME, Rv. 282151) e che nel caso di specie entrambi i requisiti sarebbero stati rispettati.
In particolare, sostiene invocando un precedente delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167,) che anche laddove la richiesta di riesame venga presentata ad un indirizzo diverso da quello indicato nel provvedimento del 9 novembre 2020 emesso dal RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, la richiesta d riesame sarebbe comunque ammissibile laddove pervenuta entro il termine per la proposizione dell’impugnazione, nella cancelleria del tribunale del riesame, avendo comunque l’atto raggiunto il suo scopo.
Nel caso di specie, poiché il provvedimento impugnato era stato emesso in data 22 luglio 2023, esso doveva intendersi tempestivamente , impugnato.
Il difensore RAGIONE_SOCIALE ricorrente evidenzia anche di essere stato indotto in errore dal sito web del Tribunale di Venezia sul quale compariva esclusivamente l’indirizzo pec EMAIL .
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il comma 6-sexies dell’art. 24 del decreto-legge n. 137 del 2020 prevede che l’impugnazione è inammissibile, tra l’altro, quando l’atto è trasmesso a un
indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l’ufficio c ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato pe il tribunale di cui all’articolo 309, comma 7′ del codice di procedura penale dal provvedimento del RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE di cui al comma 4 dello stesso articolo.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE citata disposizione questa Corte di cassazione ha affermato che nei procedimenti cautelari è inammissibile la richiesta di riesame trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco allegato al provvedimento del 9 novembre 2020 del direttore AVV_NOTAIO dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del comma 4 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (Sez. 3, n. 26009 del 29/04/2021, NOME., Rv. 281734) seppur indicato come utilizzabile dal provvedimento organizzativo adottato dal presidente del tribunale, non potendo questo derogare alla previsione di legge (Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021, NOME., Rv. 282346), e che la richiesta di riesame deve essere direttamente trasmessa, ex art. 24, comma 6-quinquies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, all’indirizzo PEC del tribunale in funzione di giudice del riesame, non essendo ammesse né la trasmissione all’indirizzo PEC dell’ufficio emittente il provvedimento cautelare, né la presentazione presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace in cui si trova l’impugnante, stante l’inapplicabilità dell’a 582, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 47192 del 11/10/2022, Carpuz, Rv. 284010). I suddetti principi vanno ribaditi in questa sede. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Deve, tuttavia, considerarsi pure che le Sezioni Unite hanno in passato affermato, in tema di impugnazioni cautelari, che il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l’ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l’obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, commai 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE tempestività è quella in cui l’atto pervien
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all’ufficio competente a riceverlo (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167).
Con tale precedente le Sezioni Unite hanno aderito ad un approccio di tipo sostanzialistico, chiarendo che solo l’inosservanza del ternrune di presentazione determina, in realtà, l’inammissibilità dell’impugnazione, sicché il luogo di presentazione rileva ai fini RAGIONE_SOCIALE verifica RAGIONE_SOCIALE tempestività dell’impugnazione e, di conseguenza, il ricorso depositato presso una cancelleria diversa, ancorché le formalità connesse alla presentazione siano le stesse, rimane privo di effetti se nel termine, previsto a pena di decadenza, non perviene anche nella cancelleria legalmente individuata.
Se l’atto di impugnazione comunque perviene alla attenzione RAGIONE_SOCIALE cancelleria del giudice competente, lo scopo dell’atto deve ritenersi raggiunto e non può essere dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione, fermo restando che nel caso in cui l’impugnazione non venga proposta con le formalità prescritte dalla legge, il rischio che l’atto non pervenga tempestivamente alla cancelleria del giudice competente rimane a carico di colui che ha proposto l’impugnazione.
Dovendo trovare applicazione anche il principio affermato dalle Sezioni Unite, sia pure riadattato al caso concreto, può affermarsi che nei procedimenti cautelari è di regola inammissibile la richiesta di riesame trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco allegato al provvedimento del 9 novembre 2020 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del comma 4 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazione dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, (Sez. 3, n. 26009 del 29/04/2021, F., Rv. 281734) seppur indicato come utilizzabile dal provvedimento organizzativo adottato dal presidente del tribunale, non potendo quesl:o derogare alla previsione di legge (Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021, M., Rv. 282346), salvo che la richiesta di riesame, inoltrata ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel suddetto provvedimento, pervenga alla attenzione RAGIONE_SOCIALE cancelleria del tribunale del riesame entro il termine previsto a pena di decadenza per la proposizione RAGIONE_SOCIALE impugnazione.
Applicando il suesposto principio, deve quindi procedersi alla verifica RAGIONE_SOCIALE tempestività RAGIONE_SOCIALE impugnazione nel caso concreto.
Nel caso di specie il provvedimento impugnato è stato emesso il 22 luglio 2023. L’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità è stata emessa il 2 agosto 2023, ossia undici giorni dopo l’emissione del provvedimento.
Tuttavia, il termine per proporre richiesta di riesame avverso il provvedimento di convalida del sequestro probatorio è soggetto alla sospensione
dei termini durante il periodo feriale, non essendo il provvedimento stato emesso in un procedimento per reati di criminalità organizzata e non essendo neppure intervenuta rinuncia alla sospensione dei termini.
Anche nei GLYPH procedimenti incidentali concernenti GLYPH l’impugnazione di provvedimenti in materia di misure cautelari reali i termini processuali sono sospesi in periodo feriale, in considerazione dell’espresso disposto dell’art. 240-bis disp. att. cod. proc. pen. e dell’ampiezza RAGIONE_SOCIALE sua formulazione, involgente tutti i termini procedurali in materia penale (Sez. 3, ord. n. 3234 del 01/12/1994, COGNOME, Rv. 200944 relativa a annullamento di ordinanza di riesame confermativa di decreto di convalida di sequestro prcbatorio adottata in periodo feriale senza alcuna rinuncia, espressa o tacita,, del difensore e dell’indagato alla sospensione dei termini).
La sospensione dei termini procedurali durante il periodo feriale non opera, invece, con riferimento ai procedimenti di riesame o di appello relativi a misure cautelari reali o sequestri disposti nella fase delle indagini preliminari per reati d criminalità organizzata (Sez. 1, n. 5793 del 03/02/2010, Briguori, Rv. 246577) o laddove vi sia stata espressa rinuncia alla sospensione dei termini.
Considerata la sospensione dei termini nel periodo feriale, il termine di dieci giorni previsto a pena di decadenza per proporre la richiesta di riesame, anche laddove si fosse ipotizzato che il provvedimento impugnato fosse stato notificato lo stesso giorno RAGIONE_SOCIALE sua emissione, sarebbe scaduto solo in data 1 settembre 2023, cosicché la richiesta di riesame risulta essere stata proposta tempestivamente e, in applicazione del principio sopra esposto, non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia per l’ulteriore corso del procedimento di riesame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia, Sezione del riesame.
Così deciso il 15/12/2023.