Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24346 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24346 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato il 25/09/1982 a Avellino avverso l’ordinanza del 18/02/2025 della Corte di appello di Salerno.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore genera NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte d’appello di Salerno ha respinto l’istanza restituzione nel termine per il deposito dell’atto di appello avverso la sentenza emessa i data 3 luglio 2024 dal Tribunale di Salerno, ritenendo che il difensore avesse errato ne primo deposito dell’impugnazione, inoltrando a un indirizzo telematico esistente ma estraneo all’elenco ministeriale e che il successivo invio al corretto indirizzo aveva raggiu
l’ufficio a termine quindicinale ormai scaduto. Riteneva non dirimenti le erronee indicazion della Cancelleria, di cui il difensore si doleva senza fornire al riguardo adegua dimostrazione.
Ricorre il Difensore sulla base di un unico articolato motivo, con cui deduce di aver depositato in data 18 luglio 2024 l’atto di appello avverso la sentenza del Tribunale tramit PEC inviata a depositoattioenali.tribunaleEMAIL e penaleEMAIL tribunaleEMAIL , sulla base di indicazioni fuorvianti fornite dalla Cancelleria; rappresenta di essere venuto a conoscenza solo in data 19 novembre 2024 che l’appello dovesse essere depositato presso diverso indirizzo del medesimo Tribunale (depositoattipenaliLtribunaleEMAIL e di avere immediatamente effettuato un nuovo deposito presso l’indirizzo PEC corretto nella stessa data, allegando le ricevute di spedizione e consegna dell’appello risalenti al 18 luglio 2024, data in cui spira il termine per l’impugnazione. Sottolinea che per il principio del favor impugnationis occorre privilegiare una interpretazione sostanzialistica dell’istituto della restituzione nel te che, al di là del formalismo, tenga conto della volontà effettiva manifestata dalla par impugnante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, anche se per motivi non del tutto coincidenti con quelli dedot nel ricorso, che, comunque, devolve alla Corte il tema della inammissibilità dell’impugnazione inviata via PEC a un indirizzo diverso da quello dell’Ufficio che ha emesso il provvedimento. Irrilevante è, infatti, la giurisprudenza richiamata dal ricorrente a fa della tesi che, comunque, l’atto di impugnazione aveva raggiunto lo scopo, dal momento che detto principio vuole che, nei termini, l’atto di impugnazione sia comunque pervenuto al giudice cui era destinato. Non è così, invece, nel caso di specie, ove il primo e non corrett invio è stato effettuato il 18 luglio 2024, ultimo giorno utile per il deposito, me successivo inoltro al corretto indirizzo è avvenuto solo il successivo 19 novembre, a termine ampiamente scaduto.
Va premesso che l’originaria disciplina per il deposito telematico degli at d’impugnazione era contenuta nell’art. 24 comma 6-sexies del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, che prevedeva, alla lett. e), l’inammissibili dell’impugnazione «quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificat diverso da quello indicato per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui a comma 4». Già nella vigenza di tale disposizione, la giurisprudenza di legittimità aveva
ritenuto che non costituisse causa di inammissibilità dell’impugnazione la sua trasmissione ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’ufficio giudiziario diverso da q indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del Presidente del Tribunale, ma compreso nell’elenco allegato al provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l’individuazione degli indirizzi P degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all’art. 24, comma 4, d.l. n. 137 de in quanto tale sanzione processuale è prevista dall’art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. cit. esclusivamente in caso di utilizzo di indirizzi PEC di destinazione non ricompresi neppure nell’allegato del citato provvedimento direttoriale (Sez. 5, n. 24953 del 10/05/2021, Garcia Rv. 281414).
In attesa del pieno funzionamento del portale le comunicazioni tra parti private e uffi giudiziari sono state regolate, in via transitoria, dall’art. 87-bis d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150 del 2022, inserito in sede di conversione con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, per cui, sino all’entrata a regime del processo penale telematico, è consentito il deposito con valore legale effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giud destinatari, «indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero d giustizia». Ai commi 3, 4 e 6, si prevede che l’atto di impugnazione – che non sia una richiesta di riesame o l’appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali reali – debba essere trasmesso secondo le modalità indicate dal citato provvedimento del DGSIA di cui comma 1, all’indirizzo “PEC’ dell’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, del pari «individuato ai sensi del comma 1». La norma transitoria prevede anche specifiche ipotesi di inammissibilità. In particolare, stabilisce che l’impugnazion inammissibile: «b) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1; c) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferib secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misur cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non rif secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio competente a decidere il riesame o l’appello». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
È dunque fondamentale il richiamo della norma all’ indirizzo PEC «non riferibile» all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato. Ne deriva che non si verifica inammissibilità se l’atto d’impugnazione sia inviato non all’indirizzo specificamente designat per la ricezione, ma ad altro indirizzo PEC dello stesso ufficio, sempre che indicato ne provvedimento del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati (Sez. 6, n. 4633 del 09/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286056).
Nel caso di
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specie, GLYPH
l’atto
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d’impugnazione è stato
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inviato
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agli
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indirizzi depositoattipenali.tribunale.salernogiustiziacert.it
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e GLYPH
Penale.
EMAIL
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anziché all’indirizz depositoattipenalil.tribunale.salernoagiustiziacert.it
.
Si tratta di indirizzi PEC riferibili allo stesso ufficio ed elencati nel provvedimento direttoriale, come è verificabile sul Portale
Ministero della Giustizia.
3. Ne deriva che deve ritenersi erroneamente dichiarata l’inammissibilità del gravame e l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, restituendo NOME COGNOME nel
termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Salerno del 3 luglio 2024. Detto termine decorrerà dalla comunicazione del presente provvedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e restituisce NOME COGNOME nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Salerno del 3/7/2024. Termine decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento.
Così deciso il 12/05/2025