Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4633 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4633 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
visti gli atti il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le conclusioni dei Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Taranto per il giudizio.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con Vordinanza impugnata, il Tribunale di Taranto ha dichiarato inammissibile l’ato di appello depositato via EMAIL, in data 27 aprile 2023, da
COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto 11 14 dicembre 2022.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che era violato l’art. 87-bis del decreto legislativo 150/2022, «essendo l’atto d’appello stato trasmesso a un indirizzo di posta elettronica non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del direttore RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE informativi automatizzati, all’ufficio che ha emesso il provvedimento».
Avverso l’ordinanza, ricorre per cassazione l’imputatc deducendo, come unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 87 bis del decreto legislativo 150/2022.
La difesa richiama la sentenza RAGIONE_SOCIALE Quinta Sezione di questa Corte, n. 26465 dell’8 luglio 2022, secondo la quale «l’impugnazione non può essere dichiarata inammissibile se, nel termine, l’atto è comunque ricevuto dall’ufficio a quo e trasmesso al giudice dell’impugnazione».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso appare fondato, anche se per motivi non del tutto coincidenti con quelli dedotti nel ricorso, che, comunque, devolve alla Corte il tema RAGIONE_SOCIALE inammissibilità dell’impugnazione inviata via EMAIL a un indirizzo diverso da quello dell’ufficio che ha emesso il provvedimento.
211 richiamo alla sentenza RAGIONE_SOCIALE Quinta Sezione di questa Corte è inconferente, in primo luogo perché tale pronuncia postula, per l’ammissibilità dell’impugnazione, non solo la ricezione dell’atto da parte dell’ufficio a quo, ma anche la trasmissione dello stesso al giudice competente per l’impugnazione (circostanza non provata nel caso in esame). Ma soprattutto, la sentenza richiamata si riferisce al regime normativo all’epoca vigente, parzialmente diverso da quello attuale, che è stato applicato dal Tribunale di Taranto.
2.1.L’originaria disciplina per il deposito telematico degli atti d’impugnazione era contenuta nell’art. 24 comma 6 sexies del d.l. 137/2020, convertito in legge 176/2020, che prevedeva, alla lett. e), l’inammissibilità dell’impugnazione «quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE informativi e automatizzati di cui al comma 4».
2.2.Peraltro, già nella vigenza di tale disposizione, si era ritenuto che «non costituisce causa di inammissibilità dell’impugnazione la sua trasmissione ad un
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’ufficio giudiziario diverso d quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del presidente del tribunale, ma compreso nell’elenco allegato al provvedimento del direttore RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE informativi e automatizzati del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, contenente l’individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all’art. 24, comma 4, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto tale sanzione processuale è prevista dall’art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. cit. esclusivamente in caso di utilizzo di indirizzi PEC di destinazione non ricompresi neppure nell’allegato del citato provvedimento direttoriale» (Sez. 5 n. 24953/2021 Garcia, Rv. 281414).
2.3.La norma attualmente vigente è l’art. 87-bis, comma 7, del d.l.vo n. 150/2022, che prevede, alla lettera c), l’inammissibilità dell’impugnazione «quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del RAGIONE_SOCIALE informativi automatizzati di cui al comma 1, all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato».
Il testo attuale fuga ogni possibile dubbio: nella disposizione emanata durante l’emergenza pandemica, si poteva anche ritenere che l’inammissibilità conseguisse all’invio RAGIONE_SOCIALE PEC a un indirizzo differente da quello individuato per il deposito delle impugnazioni in relazione a un determinato ufficio; la norma vigente parla, invece, di indirizzo PEC «non riferibile» all’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.
2,4.Pertanto, fermo restando che deve trattarsi di indirizzo indicato nel provvedimento del RAGIONE_SOCIALE Generale per i RAGIONE_SOCIALE informativi automatizzati, non si verifica inammissibilità se l’atto d’impugnazione sia inviato non all’indirizzo specificamente designato per la ricezione, ma ad altro indirizzo PEC dello stesso ufficio.
Al riguardo, soccorre anche la decisione di questa Sezione n. 19433/2023, che ha affermato che «la memoria difensiva inviata ad un indirizzo PEC relativo a sezione diversa da quella avente in carico il processo (nella specie, comunque ricompreso nell’elenco degli indirizzi PEC di cui all’allegato al provvedimento del ministero RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 9 novembre 2020, ove non si distinguevano le sezioni di destinazione) impone alla cancelleria la trasmissione dell’atto alla sezione competente per la trattazione del gravame, essendo comunque depositato presso l’ufficio giudiziario competente».
2.5.Nel caso di specie, l’atto d’impugnazione è stato inviato all’indirizzo EMAIL , anziché all’indirizzo depositoattipenali3.tribunaleEMAILtaranto(EMAIL.
Si tratta di indirizzi PEC riferibili allo stesso ufficio ed entrambi elencati n provvedimento direttoriale, come è agevolmente verificabile sul Portale del RAGIONE_SOCIALE.
3.Di conseguenza, deve ritenersi erroneamente dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti per il giudizio alla Corte di appello di Taranto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata, e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Taranto per il giudizio.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidentle