Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41581 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41581 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato nella Repubblica Dominicana il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 24 luglio 2025 dal Tribunale di L’Aquila
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per l’annullamento dell’ordinanza con rinvio
AVV_NOTAIO NOME COGNOME, al Tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso.
RILEVATO IN FATTO
NOME COGNOME NOME propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di L’Aquila che ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di riesame presentata avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere in quanto trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello previsto del provvedimento della DGSIA.
Con un unico motivo di ricorso chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare, deducendo vizi cumulativi di violazione di legge e di motivazione rilevando che: a) la richiesta di
riesame dell’ordinanza cautelare emessa in data 11/7/2025 è stata trasmessa domenica 13/7/25 all’indirizzo p .e.c. EMAIL; b) il successivo 14/7/25, a seguito di comunicazione della Cancelleria del Tribunale che avvisava che l’istanza sarebbe stata dichiarata inammissibile perchè depositata ad un indirizzo p.e.c. diverso da EMAIL, il ricorrente inviava lo stesso giorno l’istanza di riesame a detto indirizzo, rispettando, du nque, il termine di legge per la proposizione del riesame.
Oltre a dedurre l’avvenuto superamento dell’errore attraverso il tempestivo deposito della richiesta al corretto indirizzo di posta elettronica certificata, si insiste sulla illegittimità della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, essendo stato trasmesso ad un indirizzo p.e.c. comunque riferibile all’ Ufficio giudiziario interessato (tanto che dal medesimo indirizzo è partita la comunicazione relativa alla fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. A prescindere, infatti, dalla correttezza o meno del primo invio, questione oggetto di rimessione alle Sezioni Unite, ma non rilevante nel caso in esame, l’elemento decisivo, trascurato dal Tribunale, attiene alla trasmissione tempestiva della medesima istanza di riesame al corretto indirizzo di posta elettronica certificata.
Il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto esaminare nel merito detta istanza e non limitarsi a vagliare un profilo di eventuale inammissibilità, completamente superato dalla seconda trasmissione.
All’accoglimento del ricorso segue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti per l’ulteriore corso al Tribunale del riesame di L’Aquila.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per l’ulteriore corso al Tribunale del riesame di L’Aquila. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso l’11 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME