Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18980 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18980 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a Avellino il 25/09/1982
avverso la sentenza del 10/12/2024 della Corte di appello di Salerno letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 3 luglio 2024 dal Tribunale di Salerno con la quale il predetto imputato è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli (capo a) artt. 110, 367 cod. pen.; capo b art. 368 cod. pen.) e condannato a pena di giustizia.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con atto del difensore deduce violazione dell’art. 175 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione. Al deposito mediante pec dell’atto di appello in data 18/07/20224, dopo aver appreso che l’atto doveva essere depositato presso altro indirizzo – GLYPH dello – GLYPH stesso GLYPH Tribunale (depositoattipenali1.tribunaleEMAIL ), ha fatto seguito un secondo deposito in data 19/11/2024 dello stesso atto allegando le ricevute di spedizione e consegna dell’appello del 18/07/2024 in formato eml. in data 18/07/2024, data in cui spirava il termine per l’impugnazione. La Corte di appello ha dato una interpretazione rigida dell’orientamento di legittimità, non considerando che l’atto di appello era stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Salerno su pec depositoattipenali.tribunale.salemoEMAILgiustiziacertit e penale.tribunale.salemoEMAILgiustiziacertEMAILit . Per di più tale appello perveniva al giudice che aveva emesso il provvedimento solo quando veniva effettuato nuovo deposito in reitera e dopo la scadenza del termine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
La ordinanza ha dichiarato l’inammissibilità dell’atto di appello rilevando l’assoluta inidoneità dei depositi presentati in data 18.7.2024 in quanto, il primo, inviato GLYPH ad GLYPH un —–indirizzo. GLYPH incompleto (deposito.attiEMAILpenaliEMAIL ) per cui non era stata generata GLYPH alcuna GLYPH ricevuta GLYPH di GLYPH consegna GLYPH e, GLYPH il GLYPH secondo, GLYPH all’indirizzo penaleEMAILtribunaleEMAIL che non rientra tra quelli deputati alla ricezione degli atti di impugnazione.
La decisione si conforma all’orientamento secondo il quale in tema di impugnazioni, GLYPH è GLYPH inammissibile GLYPH il GLYPH ricorso GLYPH per GLYPH cassazione GLYPH depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da
quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all’art.
87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
(Sez. 1, n. 47557 del 29/11/2024, COGNOME, Rv. 287294), essendosi condivisibilmente precisato in motivazione che la “ratio” sottesa alla citata
disposizione, di semplificazione delle comunicazioni tra parti e uffici giudiziari e di accelerazione degli adempimenti di cancelleria, non ammette interpretazioni che
attenuino il rigore delle cause di inammissibilità previste dalla legge, nemmeno valorizzando l’idoneità della notifica al “raggiungimento dello scopo”.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro trecento in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/04/2025.