Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20680 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20680 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Frosinone il DATA_NASCITA
avverso il decreto emesso il 03/10/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina ha dichiarato inammissibile, in quanto «non inviata alla pec dedicata», l’opposizione proposta dall’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, avverso il decreto penale emesso nei suoi confronti in data 24 luglio
2023 per il delitto di cui all’art. 393 cod. pen.
AVV_NOTAIO, nell’interesse del COGNOME, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento.
Con unico motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 24, comma 6-quinquies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto l’opposizione a decreto penale, pur non inviata all’indirizzo pec dedicato (EMAIL ), sarebbe stata trasmessa a un indirizzo del Tribunale indicato nel regolamento del DGSIA (EMAIL ).
Il difensore rileva come la giurisprudenza di legittimità, in alcune pronunce, abbia superato un approccio rigidamente formalista, verificando la tutela dei valori che le prescrizioni formali intendono tutelare e cita in proposito i principi affermati da Sez. 5 n. 26465 del 26/04/2022, RAGIONE_SOCIALE, non massimata.
Il difensore precisa, inoltre, che Sez. 5, n. 24953 del 10/05/2021, COGNOME, Rv. 281414 – 01, ha affermato che in tema di disciplina pandemica da Covid-19, nei procedimenti cautelari, non costituisce causa di inammissibilità dell’impugnazione la sua trasmissione ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’ufficio giudiziario diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del presidente del tribunale, ma compreso nell’elenco allegato al provvedimento del direttore AVV_NOTAIO dei sistemi informativi e automatizzati del RAGIONE_SOCIALE, contenente l’individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all’art. 24, comm 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto tale sanzione processuale è prevista dall’art. 24, comma 6-sexies, lett. e), d.l. cit. esclusivamente in caso di utilizzo di indirizzi PEC di destinazione non ricompresi neppure nell’allegato del citato provvedimento direttoriale.
Il difensore rileva, da ultimo, che la presentazione dell’impugnazione presso un luogo differente non rende inammissibile l’atto, ma rileva solo ai fini RAGIONE_SOCIALE verifica RAGIONE_SOCIALE sua tempestività (e cita in proposito Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 (dep. 2021), COGNOME, Rv. 280167 – 01).
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 gennaio 2024, il AVV_NOTAIO ha chiesto di accogliere il ricorso.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
Con unico motivo il difensore deduce la violazione dell’art. 24, comma 6quinquies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto l’opposizione a decreto penale, pur non inviata GLYPH all’indirizzo GLYPH pec GLYPH dedicato GLYPH (EMAIL ), sarebbe stata trasmessa a un indirizzo del Tribunale pur sempre indicato nel regolamento del DGSIA (EMAIL ).
3. Il motivo è infondato.
3.1. L’art. 24, comma 6-quinquies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 /espressamente sancisce che «Fermo quanto previsto dall’articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell’atto ai sensi del comma 6-bis l’impugnazione è altresì inammissibile:
quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all’originale;
quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro AVV_NOTAIO degli indirizzi certificati di cui al comma 4;
quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore;
quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore AVV_NOTAIO dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore AVV_NOTAIO dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4».
Nel provvedimento del Tribunale di Latina allegato dal ricorrente, l’indirizzo di posta elettronica indicato per la ricezione RAGIONE_SOCIALE cancelleria del Giudice per le indagini preliminari è EMAIL .
3.2. È, dunque, comprovato che il difensore ha inoltrato l’opposizione a decreto penale di condanna non all’indirizzo dedicato, ma ad altro indirizzo di posta
elettronica del Tribunale di Latina e, pertanto, tale atto è stato legittimamente dichiarato inammissibile.
L’art. 24, comma 6-quinquies, lett. e), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, del resto, espressamente sanziona con l’inammissibilità la trasmissione dell’atto a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l’ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore AVV_NOTAIO dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.
Tale sanzione, del resto, opera indipendentemente dal fatto che l’indirizzo di destinazione in concreto utilizzato dalla parte istante sia comunque indicato, sia pure per altro ufficio, nel citato provvedimento direttoriale.
Secondo l’orientamento maggioritario RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazioni, è, dunque, inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore AVV_NOTAIO per i sistemi informativi automatizzati di cui all’art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 4, n. 48804 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285399 – 01, fattispecie relativa ad opposizione a decreto penale di condanna, in cui la Corte ha ritenuto che non potesse integrare una causa di forza maggiore, tale da rendere scusabile l’errore, la circostanza che sul sito web dell’ufficio giudiziario fosse indicato un diverso indirizzo PEC, stante il chiaro e inderogabile rinvio normativo ai soli indirizzi indicati nella fonte ministeriale; Sez. 6, n. 46119 del 9/11/2021, M., Rv. 282346-01).
3.3. Nel caso di specie, peraltro, non vi è prova che l’atto sia stato comunque ricevuto dall’ufficio a quo e trasmesso al giudice per le indagini preliminari nel termine di cui all’art. 461, comma 1, cod. proc. pen., secondo quanto ammesso dalle Sezioni unite nella sentenza COGNOME, con riferimento alla presentazione dell’impugnazione in un ufficio diverso da quello previsto dal codice di rito (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 (dep. 2021), COGNOME, Rv. 280167 – 01)
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma , cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 1’8 febbraio 2024.