Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9486 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9486 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
I GLYPH NOME nato in omissislill GLYPH omissis e gli altri i1ideiltífic4y a norrrA ien . d.igs. 1 GLYPH · J, flepr, Cjarkert!: , ..-k -54′ ·;’,.’ , ;”,3
avverso l’ordinanza del 14/09/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; GLYPH
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata;
letta la memoria difensiva depositata nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE dall’AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto rigetto del ricorso con la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 settembre 2023, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte Suprema con sent. n. 10127 del 2023, la Corte d’appello di Bari, fermo il già accertato diritto RAGIONE_SOCIALE‘istante alla riparazione per l’ingiusta carcerazion preventiva subita dal 28 ottobre 2017 al 29 gennaio 2019 in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 609 bis, 572 cod. pen. e 3, comma 1, nn. 5 e 8, I. 75 del 1958, ha quantificato l’indennizzo in euro 75.000, operando una riduzione prossima al 30% rispetto alla misura standard quantificabile in base al c.d. criterio aritmetico.
Avverso detta ordinanza, per il tramite del difensore fiduciario l’istante ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con il primo motivo, l’errata applicazione ed interpretazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale in riferimento all’art. 314 cod. proc. pen. nonché l’illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Ci si duole, in particolare, del fatto che la Corte d’appello abbia giustificato l liquidazione del ridotto indennizzo, peraltro determinato in misura eguale a quella di cui all’ordinanza già annullata dalla Corte di cassazione, adducendo illegittimamente ragioni fondate su valutazioni di carattere sociale ed economico (l’assenza di una famiglia, la mancanza di un’abitazione, una condizione sociale disagiata) che, pena la violazione del principio di uguaglianza, non possono essere utilizzate per considerare meno afflittiva la carcerazione ingiustamente disposta per una serie di reati gravissimi.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale in merito alla quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, effettuata, con mero giudizio equativo, senza alcun calcolo aritmetico e utilizzando una motivazione analoga a quella che sorreggeva l’ordinanza in precedenza annullata dalla Corte di legittimità.
2.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce l’erronea applicazione ed interpretazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. pen. per aver l’ordinanza impugnata integralmente compensato le spese nei rapporti con il RAGIONE_SOCIALE benché questo non si fosse costituito nel giudizio di rinvio ma soltanto nel precedente grado di legittimità, rispetto al quale la Corte di cassazione aveva demandato al giudice del rinvio la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese. Pur affermando che questi avrebbe potuto considerare l’intera procedura per giungere ad una complessiva valutazione RAGIONE_SOCIALEa vicenda ai fini di un’eventuale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, si lamenta che ciò non sia in realtà avvenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente per l’evidente connessione – sono fondati ed assorbenti.
2.. Per quanto qui rileva, va rammentato che la sentenza rescindente ha annullato la precedente ordinanza resa dalla Corte territoriale censurando il fatto che, nel disporre la riduzione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo rispetto alla somma calcolata in base al criterio aritmetico RAGIONE_SOCIALEa somma standard di euro 235 per i 458 giorni di carcerazione ingiustamente sofferta, il giudice di merito aveva in modo preponderante valutato un dato esperienziale non utilizzabile secondo il più recente e condiviso orientamento interpretativo, vale a dire che una pregressa carcerazione per altra causa renderebbe di per sé meno afflittiva la detenzione subita in occasione di una successiva vicenda processuale.
Nel compiere il nuovo giudizio, il giudice del rinvio si è attenuto al principio d diritto affermato e ha espressamente escluso di attribuire rilevanza ai periodi di carcerazione che l’istante aveva in precedenza subito (non soltanto quello considerato dalla sentenza rescindente, ma anche altri due di cui l’ordinanza impugnata dà conto).
La riduzione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo calcolato secondo il criterio standard è stata invece motivata sul rilievo che la condizione personale RAGIONE_SOCIALE‘istante, «almeno nel periodo in cui fu sottoposto alla misura custodiale, era quella di un uomo che viveva in una situazione di accentuata marginalità socio-economica e di subalternità culturale», caratterizzata da una «angustia abitativa (container, baracca, casa abbandonata) non può non aver mitigato il patimento naturalmente connesso alla restrizione carceraria». Secondo il giudice del rinvio, questa condizione ed ulteriori fattori personali («era all’epoca privo di occupazione e di rapporti affettivi di qualsivoglia natura»), «avendo inciso molto negativamente sulla qualità complessiva RAGIONE_SOCIALEa sua esistenza, impedirono alla restrizione di dispiegare in misura ordinaria gli effetti di sofferenza determinati dalla limitazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale», sì da indurre alla riduzione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo standard, quantificato in euro 107.630, in misura prossima al 30%, liquidandone dunque l’importo in 75.000 euro.
Premesso – come anche ribadito dalla sentenza rescindente – che il controllo sulla congruità RAGIONE_SOCIALEa somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto alla Corte di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbi logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza RAGIONE_SOCIALE‘indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri
manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513-02), occorre dunque valutare se la riportata motivazione risponda a criteri di logicità e non presti il fianco a censure scrutinabili in questa sede.
Le doglianze del ricorrente si appuntano, in particolare, sull’illegittimità dei criteri utilizzati, che violerebbero l’essenziale principio di uguaglianza RAGIONE_SOCIALEa liber personale dei soggetti che subiscono una ingiusta carcerazione e tradirebbero il consolidato indirizzo secondo cui il ristoro deve avvenire omogeneamente per tutti gli individui, tramite un criterio rispondente ad un’uniformità pecuniaria di base.
5. In diritto va premesso che, per consolidato e risalente orientamento condiviso dal Collegio ed in questa sede ribadito, l’equa riparazione per ingiusta detenzione, integrante un diritto civico che configura un obbligo di diritto pubblico RAGIONE_SOCIALEo AVV_NOTAIO, non ha carattere risarcitorio, in quanto detto obbligo non nasce “ex illicito” ma da solidarietà verso la vittima di un’indebita custodia cautelare. Il suo contenuto, pertanto, non è la rifusione dei danni materiali, intesi come diminuzione patrimoniale o lucro cessante, ma, nel limite previsto dalla legge, la corresponsione di una somma che, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa durata RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare, valga a compensare l’interessato RAGIONE_SOCIALEe conseguenze personali di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica, che la custodia cautelare abbia prodotto. Ai fini RAGIONE_SOCIALEa relativa valutazione equitativa debbono essere presi in considerazione tutti gli elementi disponibili da valutarsi globalmente con prudente apprezzamento (Sez. U, n. 1 del 06/03/1992, COGNOME, Rv. DATA_NASCITA).
5.1. Allo scopo di rendere quanto più possibile oggettiva e comprensibile la liquidazione, si è giustamente affermato e diffuso il ricorso al c.d. parametro aritmetico, costituito dal rapporto tra il tetto massimo RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo fissato in euro 516.456,90 dall’art. 315, comma 3, cod. proc. pen. e il termine massimo RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare pari a sei anni ex art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen. espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch’esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita, che deve essere opportunamente integrato dal giudice innalzando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico, nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘importo massimo indennizzabile, per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla specificità (positiva o negativa) RAGIONE_SOCIALEa situazione concreta (Sez. 3, n. 29965 del 01/04/2014, COGNOME, Rv. 259940; v. già Sez. U, n. 24287 del 09/05/2001, COGNOME, Rv. 218975). In particolare, detto criterio aritmetico – che risponde all’esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali – non esime il giudice dall’obbligo di valutare le specificità, positive o negative, d ciascun caso (Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, COGNOME, Rv. 280072).
5.2. Da tempo, tuttavia, si riconosce – ed il Collegio intende ribadire questi principi – che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione prevista per i cas di ingiusta detenzione dall’art. 314 cod. proc. pen., a differenza di quanto si verifica con riguardo alla riparazione RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario prevista dall’art. 64 cod. proc. pen., deve tenersi conto unicamente dei pregiudizi scaturiti dalla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale; bene, quest’ultimo, il cui valore è da considerare identico per qualsiasi soggetto. Ne consegue che la riparazione in questione, qualificabile come indennizzo di un pregiudizio obiettivamente ingiusto ma pur sempre derivante da legittimo e corretto esercizio RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione penale, dovrà essere quantificata sulla base di un’unica unità di misura e, quindi, facendo riferimento, da un lato, alla durata RAGIONE_SOCIALEa privazione di libertà e, dall’altro, all’en RAGIONE_SOCIALEa somma massima fissata dal legislatore, unitamente alla durata massima di legge RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare. Questo non esclude, peraltro, che il giudice sia anche investito del potere-dovere di procedere a marginali aggiustamenti del dato aritmetico ricavabile dall’operazione anzidetta, valorizzando a tal fine circostanze accessorie tanto obiettive (quali ad esempio le modalità più o meno gravose RAGIONE_SOCIALEa privazione di libertà) quanto soggettive (quali ad esempio l’incensuratezza, le condizioni economiche, i danni all’immagine, lo “strepitus fori” e simili), con esclusione, peraltro, di quelle da considerare irrilevanti rispetto al principio uguaglianza stabilito dalla Costituzione, quali, ad esempio, l’appartenenza del soggetto ad una determinata classe sociale, l’assunta maggiore o minore sensibilità alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà, la capacità di produrre redditi (Sez. 4, 981 del 09/07/1992, COGNOME, Rv. 191862). Su questa linea si è da tempo condivisibilmente affermato che la riparazione per ingiusta detenzione va determinata discrezionalmente, ma senza tener alcun conto RAGIONE_SOCIALEe differenze derivanti dalla condizione sociale, dal censo, dalla capacità di produrre reddito, dalle cariche pubbliche e private rivestite, in quanto i beni RAGIONE_SOCIALEa persona, RAGIONE_SOCIALEa vita e RAGIONE_SOCIALEa libertà non ammettono diversità di trattamento e di valutazione sotto qualsivoglia profilo (Sez. 4, n. 860 del 28/06/1993, Girardi, Rv. 194764). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5.3. Nell’applicare questi criteri per incrementare l’indennizzo standard si è dato rilievo ad ulteriori conseguenze personali e familiari derivanti dalla ingiusta privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà ritenuti idonei ad integrare un “surplus” di effetto lesiv derivato dall’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare rispetto alle conseguenze fisiologiche conseguenti alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà con riguardo, di volta in volta: a specifici profili di pregiudizio alla salute (Sez. 4, n. 28126 del 07/05/2019, COGNOME, Rv. 276568); a gravi danni non patrimoniali, consistiti nell’arresto di una procedura adottiva, nell’impossibilità di assistere la madre gravemente malata e di partecipare ai suoi funerali, in danni psicofisici (Sez. 4, n. 18361 de 11/01/2019, Piccolo, Rv. 276259); ad un trauma reattivo alla carcerazione che
aveva determinato un significativo danno biologico (Sez. 4, n. 6394 del 06/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269077); ad un pregiudizio straordinario rispetto allo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe relazioni familiari per la subita privazione RAGIONE_SOCIALE funzione genitoriale (Sez. 4, n. 997 del 17/12/2013, dep. 2014, Postiglione, Rv. 257907); alle conseguenze che la diffusione sulla stampa locale RAGIONE_SOCIALE‘arresto del ricorrente aveva determinato in termini di discredito (Sez. 3, n. 3912 del 05/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258833); alle sofferenze morali patite ed alla lesione RAGIONE_SOCIALEa reputazione conseguente allo “strepitus fori” (Sez. 4, n. 40906 del 06/10/2009, COGNOME, Rv. 245369); alle particolari conseguenze sociali, personali e familiari scaturite da una privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale pur durata soltanto pochi giorni (Sez. 4, n. 1134 del 23/04/1997, COGNOME, Rv. 207801); alla circostanza che l’imputato, privato RAGIONE_SOCIALEa libertà, fosse stato impedito ad interessarsi personalmente alla sua azienda (Sez. U, n. 1 del 13/01/1995, COGNOME, Rv. 201035, ove si è ulteriormente ribadito che la valutazione equitativa deve tener conto non solo RAGIONE_SOCIALEa durata RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, RAGIONE_SOCIALEe conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà, e ciò sia per effetto RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità, in tale mater RAGIONE_SOCIALEa disposizione di cui all’art. 643, comma 1, cod. proc. pen., che commisura la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘errore giudiziario alla durata RAGIONE_SOCIALE‘eventuale espiazione RAGIONE_SOCIALEa pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna, sia in considerazione del valore “dinamico” che l’ordinamento costituzionale attribuisce alla libertà di ciascuno, dal quale deriva la doverosità di una valutazione equitativamente differenziata caso per caso degli effetti RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione).
Fatto salvo il controverso caso RAGIONE_SOCIALE‘aver il soggetto già scontato un precedente periodo di carcerazione, che nella vicenda in esame è già stato scrutinato nel precedente giudizio di legittimità e che in questa sede non viene più in rilievo, sono invece pressoché inesistenti, nella casistica, le ipotesi in cui ci si è distaccat dal criterio aritmetico per ridurre l’indennizzo così quantificato sul rilievo che soggetto aveva subito un pregiudizio inferiore a quello mediamente sopportato per la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale.
Ciò premesso in diritto, reputa il Collegio che i criteri nella specie utilizza dal giudice del rinvio violino i principi ermeneutici sopra riepilogati e si pongano in particolare in contrasto con il principio di eguaglianza, risultando anche manifestamente illogici.
In particolare, essi determinano innanzitutto un sensibile discostamento dalla liquidazione standard e, incongruamente, confermano lo stesso importo che la sentenza rescindente aveva riconosciuto essere stato per lo più fondato sulla considerazione di un parametro (quello del pregresso stato detentivo) ritenuto
inutilizzabile in sede di rinvio. In secondo luogo, valorizzano aspetti di regola ritenuti irrilevanti, e dunque manifestamente illogici e arbitrari, rispetto al quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo sulla restrizione RAGIONE_SOCIALEa libertà, e comunque discriminatori: lo stato di disoccupazione (come se chi non lavora patisca meno la restrizione RAGIONE_SOCIALEa libertà); la qualità RAGIONE_SOCIALEa soluzione abitativa (come se, per contro, chi, ad es., viva in una villa con piscina subisca maggiore sofferenza per la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà e meriti per ciò solo un indennizzo superiore a quello standard o come se, in via AVV_NOTAIO, ai fini di cui si discute si dovesse tenere conto RAGIONE_SOCIALEa maggiore o minore agiatezza e comodità RAGIONE_SOCIALEa dimora); l’ampiezza e solidità RAGIONE_SOCIALEe relazioni affettive (parametro, questo, che potrebbe essere valorizzato anche in senso contrario, essendo ragionevole pensare che solidi legami affettivi non si interrompano per il solo fatto RAGIONE_SOCIALEa carcerazione e possano dunque aiutare il detenuto ad affrontare meglio la situazione di ingiusta privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale così rendendola meno penosa). In ultima analisi, i criteri utilizzati dalla Corte territoriale legittimano una diversa quantificazione del criterio aritmetico (nel caso di specie con sensibile riduzione del 30%) a seconda RAGIONE_SOCIALEa condizione sociale (di marginalità, piuttosto che di “normalità” o di privilegio, situazione quest’ultima, che, alla luce di questi criteri, dovrebbe conseguentemente avere effetti opposti di aumento del quantum), per non parlare RAGIONE_SOCIALE‘incomprensibile richiamo – pure utilizzato dall’ordinanza impugnata – alla “subalternità culturale”, elementi che sono estranei alla disciplina positiva, suonano obiettivamente discriminatori e ridondano, in ultima analisi, in erronea applicazione dei principi ermeneutici ed in manifesta illogicità del percorso argomentativo.
Come pure richiesto, per analoghe ragioni, dal AVV_NOTAIOatore AVV_NOTAIO, l’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bari, a cui è altresì rimessa la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dalle parti nei due procedimenti di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bari.
Così deciso il 16 febbraio 2024.