Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1229 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1229 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il 20/12/1942
NOME nato a ROMA il 26/03/1947
avverso l’ordinanza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
sentite le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME A.R. Seccia che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 marzo 2023 la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato le istanze depositate in data 8 novembre 2021 nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, nonché di NOME e NOME COGNOME nella parte relativa alla richiesta di corresponsione dell’indennità di custodia e di rimborso spese in relazione alle opere d’arte sequestrate e confiscate nel procedimento penale a carico di NOME COGNOME concluso con sentenza della Corte di cassazione del 21 giugno 2018.
I beni erano stati restituiti ai germani RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE a seguito dell’accoglimento dell’incidente di esecuzione promosso dai ricorrenti con le medesime istanze, giusta ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma il 16 maggio 2022.
Con tale provvedimento, la Corte non aveva, tuttavia, deciso in merito alla richiesta di liquidazione dell’indennità di custodia e di rifusione delle spese sostenute per la custodia dei predetti beni.
Il successivo ricorso per cassazione è stato qualificato come opposizione e gli atti sono stati rimessi al giudice dell’esecuzione ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen. giusta ordinanza di questa Corte del 10 dicembre 2022.
1.1. Le istanze aventi ad oggetto il rimborso delle spese (avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE della quale è legale rappresentante NOME COGNOME) e l’indennità di custodia (avanzata da NOME COGNOME) sono state rigettate per i motivi di seguito illustrati.
Quanto all’indennità di custodia richiesta da NOME COGNOME, è stato evidenziato come quest’ultimo fosse comproprietario dei beni, mentre, con riguardo alle spese necessarie per la conservazione delle opere d’arte, che nelle stesse non rientrino quelle ordinarie connesse all’incarico di custodia come quelle di locazione (per le quali era stata avanzata l’istanza di liquidazione).
A norma dell’art. 58 d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115 che disciplina la materia, infatti, possono essere oggetto di liquidazione le sole spese «indispensabili alla specifica conservazione del bene» e tali non possono essere ritenute quelle ordinarie di locazione.
La Corte, infine, ha messo in evidenza come NOME COGNOME non abbia mai avanzato istanza di essere sostituito quale soggetto terzo nella custodia dei beni, con conseguente liberazione dall’onere di sostenere le spese connesse all’incarico in ragione dell’interesse proprio a mantenere il controllo sulla conservazione delle opere d’arte.
Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorsi per cassazione NOME COGNOME, in proprio e in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, per mezzo del comune difensore Avv. NOME COGNOME.
A fondamento dell’impugnazione è stato articolato un unico motivo con il quale è stata eccepita la violazione di legge sotto il profilo relativo all’art. d.lgs. n. 115 del 2002.
Nell’ambito del procedimento penale a carico di NOME COGNOME in esecuzione di decreti di perquisizione del febbraio e marzo 2010, erano state sequestrate numerose opere d’arte ed altri beni mobili custoditi in locali nella disponibilità della RAGIONE_SOCIALE della quale, all’epoca, era amministratore NOME COGNOME.
Si tratta di beni confiscati all’esito del procedimento a carico di COGNOME e oggetto di restituzione ai terzi proprietari a seguito di incidente di esecuzione deciso con ordinanza del 16 maggio 2022.
La custodia di tali beni era avvenuta, dal luglio 2010, in un locale di Roma, INDIRIZZO appositamente preso in locazione dalla società e le spese di trasferimento erano state sostenute da NOME COGNOME.
In virtù dell’attività di custodia svolta, NOME COGNOME aveva chiesto il riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 58, comma 1, d.lgs. n. 115 del 2002 e la RAGIONE_SOCIALE.l. il rimborso delle spese di custodia (canone di locazione) a norma dell’art. 58, comma 3, d.lgs. cit.
Circa il passaggio della motivazione con la quale la Corte di appello ha rigettato la richiesta di liquidazione per essere stata l’attività di custodia svol da soggetto proprietario, almeno in parte, dei beni sequestrati, e le spese di custodia sostenute da altro proprietario dei medesimi beni, i ricorrenti hanno evidenziato come la restituzione dei beni sia avvenuta a favore dei tre istanti in misura uguale tra loro, ossia in quella di un terzo ciascuno.
Si tratta di soggetti comproprietari dei beni custoditi e da ciò conseguirebbe che spetta la quota dell’indennità di custodia e della rifusione delle spese nella misura di due terzi.
In particolare, il ricorrente NOME COGNOME avrebbe diritto alla quota dell’indennità di custodia nella predetta misura, non potendosi ritenere proprietario della quota di due terzi dei beni della quale sono proprietari RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME.
Con riferimento, invece, al rimborso spese, il ragionamento svolto dalla Corte di appello sarebbe parimenti viziato atteso che il riferimento di cui al primo
comma dell’art. 58 cit. alla corresponsione dell’indennità in favore del custode per «la custodia e la conservazione», accomuna i due concetti e li rende applicabili anche alla rifusione delle spese di cui al terzo comma.
Le spese, quindi, devono essere riferite non solo all’attività di conservazione, ma anche a quelle di custodia, tenuto conto della ratio complessiva della norma, oltre che delle circostanze specifiche del caso concreto.
Gli esborsi sostenuti dalla società RAGIONE_SOCIALE si sono rivelati intimamente connessi all’attività di custodia svolta da NOME COGNOME e sarebbero, quindi, da rifondere, sempre nella misura di due terzi.
I ricorrenti, infine, hanno evidenziato la specificità della fattispecie e l circostanza che i beni confiscati e oggetto di custodia fossero opere d’arte delle quali non era stato possibile fruire per un lungo periodo di tempo e che necessitavano di custodia «qualificata» nella prospettiva di un vincolo non eccessivamente lungo e tale da non precluderne l’utilizzazione per un lasso di tempo prolungato.
L’istanza di discussione orale dei ricorsi presentata in data 27 giugno 2023 è stata rigettata, trattandosi di ricorsi da trattarsi in camera di consigli non partecipata, ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
La disciplina della fattispecie di interesse è contenuta nell’art. 58 d.lgs. 30 maggio 2002, n. 115 che così recita: «l. Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un’indennità per la custodia e la conservazione. 2. L’indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell’articolo 59, e, in via residuale, secondo gli usi locali. 3. Sono rimborsabili eventuali spese documentate se indispensabili per la specifica conservazione del bene».
Dunque, l’indennità di custodia e il rimborso spese, in base alla condivisibile lettura unitaria della disposizione effettuata dalla Corte di appello di Roma, spettano esclusivamente al custode che sia diverso dal proprietario del bene in sequestro.
In sostanza, gli emolumenti spettano a coloro che sono onerati del compito di custodire beni e che svolgono tale compito prescindendo da qualsiasi relazione di proprietà con quanto oggetto di ablazione.
Al proprietario dei beni non spettano emolumenti connessi a una relazione con i predetti beni che preesisteva rispetto al provvedimento di sequestro e che non discende, quindi, da quest’ultimo.
Nel caso di specie, del tutto correttamente, la Corte di appello ha escluso il diritto all’indennità di custodia in favore di NOME COGNOME essendo questi uno dei proprietari dei beni in sequestro.
Né risulta dagli atti del procedimento, con particolare riguardo al decreto di restituzione del 16 maggio 2022, che i beni appartenessero, distintamente, a tre proprietari, ossia che vi fosse una divisione dei singoli beni tra different proprietari.
Piuttosto, emerge che tutti i quadri e le opere d’arte appartenessero, pro quota, ai comproprietari.
Da ciò discende la correttezza della decisione impugnata di rigettare le istanze avanzate da soggetti non legittimati in ragione dell’inequivoco dato normativo.
Con riguardo, inoltre, alle spese di custodia richieste dalla RAGIONE_SOCIALE in relazione ai canoni di locazione dei locali di Roma, INDIRIZZO dove le opere d’arte erano state trasferite, stante l’eccessiva onerosità dei costi di gestione degli altri locali dove, in precedenza, si trovavano i predetti beni, oltre a quanto sin qui illustrato, si osserva quanto segue.
Immune da censure appare la considerazione della Corte di appello secondo cui tali spese di locazione non possono essere considerate «indispensabili alla specifica conservazione del bene» essendo state sostenute dalla società anche prima del sequestro (sebbene in relazione a locali diversi) e potendosi configurare, piuttosto, come spese ordinarie connesse alla qualità di proprietario dei beni, non a quella di custode.
Si tratta di spese, quindi, che, oltre ad essere state sostenute prima del sequestro, sarebbero state sostenute anche a prescindere dal provvedimento a blatorio.
Pertanto, correttamente la Corte di appello ne ha escluso la liquidazione.
3. Alla luce di quanto esposto, i ricorsi devono essere rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 22/09/2023
Il Consigli re es nsore
Il Presidente