Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10734 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10734 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VIGEVANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del dolo in relazione al reato di cui all’art. 493 ter cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova non è consentito dalla legge, stante la preclusione per Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato l ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, pagg. 6-7 della sentenza impugnata nelle quali la Corte, correttamente, ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del reato avuto riguardo all’utilizzo della cart di credito quando la convivenza con la p.o. era ormai cessata e la Preziosi aveva dovuto chiedere l’intervento dei Carabinieri al fine di ottenere l’allontanamento del prevenuto, sicchè alcuna autorizzazione all’uso poteva ipotizzarsi);
ritenuto che il secondo ed il quarto motivo di ricorso, che lamentano rispettivamente la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 649 cod. pen. e la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n.6 cod. pen., non sono deducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (si vedano in particolare pagg. 7-8 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere reiterativo doglianze già dedotte e puntualmente disattesa dalla Corte di merito è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione che correttamente ha escluso la particolare tenuità del fatto (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata);
considerato che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazio complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto,
ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ri rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, i bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940); poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudi merito, correttamente esercitati nel caso di specie;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17/02/2026