Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10314 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10314 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FORESTIERI NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di di cui all’art. 493-ter cod. pen., è manifestamente infondato perché offre u prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
che, invero, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla doglianza dedotta, avendo rilevato, in conformità con i princi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati, come la condotta posta in ess dall’imputato si fosse tradotta in un uso indebito del bancomat, di cui egli n aveva mai ottenuto il possesso, ma solo la temporanea ed occasionale consegna da parte del legittimo titolare per fini specifici e come, di conseguenza, la rel detenzione dovesse ritenersi delimitata nel tempo e nelle finalità;
che a tale riguardo deve infatti ribadirsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, integri il delitto di indebita utilizzazione di car credito di cui all’art. 493-bis cod. pen. la condotta di colui che, ottenuti i dati relativi ad una carta di debito o di credito, unitamente alla stessa tes elettronica, la utilizzi indebitamente per effettuare prelievi di denaro (cfr. Se n. 50395 del 30/10/2019, Perrone, Rv. 278007 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.