Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51038 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 51038 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
1.COGNOME NOME, nato a Orotelli il DATA_NASCITA;
NOME NOME, nata in Germania il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Orotelli il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari- Sezione distaccata di Sassari – il 18/10/2022;
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili ;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore degli imputati, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte d;appello di Sassari ha confermato la sentenza con cui:
COGNOME NOME è stato condannato per il reato di cui all’art 316-ter, comma 1, cod. pen., così riqualificata l’originaria contestazione di truffa aggravata, relativamente agli anni 2015- 2016 (capo 1);
COGNOME NOME è stata condannata per lo stesso reato contestato al ca (anche in questo caso previa riqualificazione nel senso già indicato);
COGNOME NOME è stato condannato per lo stesso reato in relazione al capo 7
La Corte ha inoltre confermato la sentenza anche nella parte in cui il Tribunale a ritenuto assorbiti nel reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. i reaiiyf rispettivamente ai capi 2-5- 8- 3-6- 9 e nella parte in cui ha assolto gli impu capi 1-4-7, ricondotti i fatti all’art. 316ter, comma 2, cod. pen, in relazione agli anni 2012, 2013, 2014, 2011, 2015 e 2016 perchè il fatto non è previsto dalla legge c reato.
Agli imputati è sostanzialmente contestato, quali titolari di omonime aziende agric di avere indotto in errore la RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) circa il possesso di validi tit proprietà e di conduzione di alcuni fondi e di aver in tal modo percepito indebita pubbliche erogazioni (così l’imputazione).
Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati articolando tre motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge quanto al ritenuto elemento ogget del reato.
Vi è una lunga ricognizione della struttura della motivazione della sent impugnata (fino a pag. 18 del ricorso) a cui fa seguito una ricostruzione fattuale c si evidenzia che:
-i ricorrenti svolgevano la loro attività agricola e pastorale sui fondi di prop Comune in ragione di un contratto di affitto stipulato nel 2009, con durata annuale prorogato;
a seguito della proroga, sorse un contezioso tra i ricorrenti e lo stesso COGNOME relativo alla durata del contrato e cioè se la proroga concessa fosse solo annuale qui ndicen na le;
il contenzioso, definito dalla Corte di cassazione nel 2017, condusse ad transazione nel 2019.
Sulla base di tale quadro di riferimento, si assume che i Giudici di merit avrebbero correttamente valutato gli atti del contenzioso civile e della transaz neppure considerato che gli imputati avrebbero continuato a condurre i terreni n convinzione, per effetto della proroga, della durata quindicennale del contra quindi, del loro diritto di opporsi alle intimazioni di rilascio da parte del Comun sua volta, non avrebbe mai posto in essere atti volti al rilascio coattivo.
Sarebbe inoltre errata l’affermazione secondo cui gli imputati, che mantenner disponibilità dei fondi, dichiararono il falso sulla effettiva loro disponibilità e dei terreni al momento della richiesta dei finanziamenti, atteso che in quel mom non era intervenuta la sentenza della Corte di cassazione e neppure l’atto di trans di cui si è detto.
Nè la Corte avrebbe considerato che, nell’ambito dell’attività di verifica e di controllo dell’ente erogatore, l’aspetto relativo al rapporto tra il possessore e il titolare dei fo 0 o l’esistenza di titoli contrattuali non avrebbe >4 natura dirimente ai fini della accoglimento della domanda, rilevando solo il possesso effettivo dei beni su cui viene svolta l’attività per la quale vengono richiesti gli aiuti.
Dunque una erogazione non indebita e peraltro utilizzata nel rispetto delle finalità perseguite.
Ciò sarebbe confermato dal contenuto dell’atto con cui le parti giunsero ad una transazione anche sugli importi dovuti dai ricorrenti a titolo di pagamento dei canoni d’affitto e di indennità di occupazione dei terreni fino alla sottoscrizione dell’accordo.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità.
Il tema attiene alla mancata valutazione di una serie di documenti- sostanzialmente quelli di cui si è detto- alla prova dell’elemento soggettivo del reato e la questione è sostanzialmente quella già descritta.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione,
Il tema attiene alla intervenuta assoluzione per i fatti relativi agli anni 2012-2013 2014- 2011( RAGIONE_SOCIALE Feaga e Ferars) nonché l per COGNOME NOME per gli anni 2015 2016 (fondi Fears) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e non con la formula perché il fatto non sussiste o non è previsto dalla legge come reato,
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Dalle sentenze di merito emerge in punto di fatto che:
il contratto di affitto aveva durata annuale (in deroga alla durata quindicennale prevista dalla legge n. 203 del 3 maggio 1982) e che fu disposta una proroga del termine non oltre il 30.11.2010;
alla scadenza degli originari contratti, gli affittuari degli altri lotti avevano libe terreni;
alla scadenza della proroga il Comune sin dal 7.7.2010 intimò i ricorrenti a liberare i fondi;
le inadempienze degli imputati portarono alla emissione da parte del Comune di ordinanze di sgombero, di pascolo e di transito sui terreni;
dal 2012 gli imputati nelle domande volte ad ottenere la erogazione del contributo avevano affermato che i fondi erano “regolarmente affittati”; in particolare: a) COGNOME NOME aveva dichiarato di avere stipulato un contratto di affitto con il Comune dall’1.11.2010 al 30.10.2014; b) COGNOME NOME e COGNOME NOME avevano
dichiarato di avere stipulato un contratto di affitto dall’1.11.1009 al 30.10.2010 e da 31.10.2014 al 30.11.2025;
il pagamento dei canoni fu versato dagli imputati solo fino al 2010;
nel contA tioso civile gli imputati avevano contestato la nullità della clausola relativa alla durata annuale del contratto;
il contratto fu ritenuto valido in tutttre Jj radi di giudizio sin dai 28.6.2013 quando intervenne la sentenza del Tribunale di Sassari e poi, rispettivamente, il 26.4.2014 e il 7.4.2017, quando furono emesse le sentenze della Corte di appello e della Corte di cassazione; (4)
la transazione sottoscritta nel 2019 fu conseguente alla soccombenza nel contenzioso.
In tale quadro di riferimento i Giudici di merito I con una puntuale motivazione hanno spiegato le ragioni per le quali nella specie è configurabile il reato contestato, indicato i motivi e gli elementi da cui è stata fatta derivare la prova della falsità d dichiarazioni con cui i ricorrenti certificarono la sussistenza dei presupposti per ottenere i contributi, e come, quanto al dolo, la condizione di abusívità della occupazione di quei fondi fosse ben nota non solo a seguito delle intimazioni e ordinanze con cui dal 2010 fu loro intimato di liberare i fondi ma, soprattutto, almeno dal 2013, cioè da quando già il Tribunale aveva accertato la regolarità originaria del contratto, la scadenza del termine di proroga, la insussistenza di diritti che legittimassero a restare su quei fondi che, dunque, non potevano considerarsi, diversamente da quanto affermato nelle richieste dei contributi, “regolarmente affittati” .
In particolare, i Giudici di merito hanno chiarito in modo logico come non vi fossero elementi per ritenere che i ricorrenti, che peraltro dal 2010 non corrisposero più alcun canone, potessero confidare in buona fede di essere titolari di un titolo giuridico che legittimasse loro a rimanere sui quei fondi e come nella specie non rilevi la circostanza che i fondi furono destinati alla finalità per cui furono erogati, atteso che/il r discende dal fatto obiettivo di avere consapevolmente attestato una situazione fattuale non corrispondere al vero e di avere ottenuto erogazioni che, altrimenti, non sarebbero state percepibili.
Le censure dedotte si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un’interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
Secondo i principi consolidati d i e a Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero
nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, d preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerat maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, rv. 234148).
Gli odierni ricorrenti hanno riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, s abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
E’ possibile che nella valutazione sulla “tenuta” del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argonnentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2 COGNOME, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, COGNOME e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, COGNOME, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, COGNOME, rv. 209145).
Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).
Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell’impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
La soluzione legale della controversia è il risultato della somma dei compiti propri del giudicante di merito, cui spetta l’accertamento del fatto, e di quello di legittimità, è precluso l’accesso al merito, che deve verificare la stabilità argomentativa della motivazione e del ragionamento probatorio sotteso.
La Corte di cassazione ha chiarito che sono censure di merito, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle che attengono a “vizi” diversi dalla mancanza d motivazione, dalla sua “manifesta illogicità”, dalla sua contraddittorietà su aspett essenziali perché idonei a condurre ad una diversa conclusione del processo. Inammissibili, in particolare, sono le doglianze che “sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, d credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento” (così, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., rv. 262965).
Né è obiettivamente chiaro, sulla base della ricostruzione dei fatti, perché: a) sarebbe fondato l’assunto dei ricorrenti secondo cui questi ritenessero di avere un rapporto con quei fondi che legittimasse loro a restare e a ritenere che i terreni fossero regolarmente affittati; b) nella specie, vi sarebbe stato un errore scusabile che avrebbe condotto i ricorrenti a ritenere di poter attestare di essere titolari di diritti su quei te c) se davvero vi fosse stato questo erroneo convincimento incolpevole, gli imputati non pagarono più il canone dal 2010, cioè esattamente/dal momento in cui il loro diritto su quei terreni si era estinto.
Nel disegno del legislatore il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche, non è una forma minore o attenuata di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), ma una fattispecie autonoma introdotta al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse economiche dello Stato e dell’Unione europea, che verrebbe, invece, frustrata ove i fondi fossero assegnati a soggetti privi dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per beneficiarne.
La fattispecie incriminatrice di cui all’art. 316-ter cod. pen. è, infatti, posta a tu della libera formazione della volontà della Amministrazione pubblica, con riferimento ai flussi di erogazione e distribuzione delle risorse economiche, al fine di impedirne la scorretta attribuzione e l’indebito conseguimento, sanzionando l’obbligo di verità delle informazioni e delle notizie offerte dal soggetto che richiede il contributo (ex plurimis Sez. 6, n. 31737 del 25 giugno 2008, Sposato, Rv. 240978 – 01; conf. Sez. 5, n. 6641 del 16/02/2009, Zollo, Rv. 243339).
Nel caso di specie, la serie di comportamenti concreti rientra nel novero di quelli sanzionabili con la norma incriminatrice in esame e rispecchia la successione cronologica delle diverse fasi della procedura prevista per l’erogazione dei finanziamenti agevolati.
In primo luogo, l’intervento penale riguarda proprio la falsa dichiarazione circa i presupposti o i requisiti necessari per l’ottenimento del finanziamento; in secondo luogo, la condotta lescritta nella norma incriminatrice attiene alla presentazione di documenti falsi eirone di informazioni dovute.
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.