Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48254 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 48254 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/07/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da NOME NOME, nato a Udine il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste l’11/01/2023;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza con cui NOME COGNOME è stato condannato per il reato previsto dall’art. 316-ter cod. pen. per avere conseguito indebitamente dalla Regione Friuli Venezia Giulia un contributo pari a 38.500 euro “a valere” sul piano di sviluppo rurale 2007- 2013 (insediamento giovani agricoltori) di cui al regolamento di attuazione emanato con d.P.R. Regione 12.2.2008, n. 58, erogato prima a titolo di anticipo e successivamente confermato con nota del 23.2.2016 sulla base della richiesta di approvazione finale presentata il 3.9.2015, contenente la
rendicontazione dei costi sostenuti e corredata cla documentazione attestante in realtà costi non sostenuti o inammissibili.
L’imputato, in particolare, avrebbe rendicontato il costo relativo all’acquisto dal padr di un determinato fabbricato oggetto di un dato contratto in realtà non sostenuto in quanto le somme da lui apparentemente corrisposte a titolo di prezzo sarebbero state in realtà quasi integralmente i successivamente restituite con alcuni bonifici.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato articolando tre motivi, distinti i sotto-motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione: il tema attiene alla estinzione del reato per prescrizione.
Si assume che:
il momento consumativo del reato per cui si procede, e quindi il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione, sarebbe stato erroneamente individuato dal Tribunale alla data del 23.2.2016, cioè nel momento in cui si sarebbe definitivamente consolidato il beneficio conseguito dall’imputato attraverso la presentazione dei rendiconti supportati dai falsi documenti giustificativi;
l’imputato aveva(rgàltà dedotto con l’appello come il verbale di verifica degli impegni assunti non Potesse considerarsi l’atto consolidativo del beneficio.
In tale contesto, la Corte di appello, rigettando il motivo di appello, avrebb erroneamente confermato che in quella data la Regione avrebbe c:onfermato la somma anticipata e consolidato, a seguito della rendicontazione dell’imputato, l’ erogazione del contributo.
Si tratterebbe di una affermazione errata atteso che: a) l’art. :316-ter cod. pen. su piano testuale identifica la consumazione del reato con il momen1:o della erogazione e dunque, nel caso di specie, si dovrebbe fare riferimento al 27.12.2012, data in cui il contributo fu erogato; b) il precedente giurisprudenziale richiamato (Sez, 6, n. 12278 del 15.1.2020) relativo al reato di truffa – secondo cui detto reato si consumerebbe al momento della presentazione dei “rendiconti gonfiati, supportati dalla documentazione attestante costi artificiosamente realizzati” – non sarebbe pertinente, atteso che, ne caso di specie, la c.d. verifica finale degli impegni assunti non coinciderebbe comunque con la presentazione dei rendiconti.
L’imputato, si argomenta, aveva già rendicontato la variazione all’originario piano aziendale, evidenziando l’acquisto del capannone, e aveva già ottenuto il 5.2.2015 una prima conferma da parte della Regione del premio già erogato; dunque, ove pure si dovesse fare riferimento al ragionamento della Corte, il reato dovrebbe considerarsi consumato già da una delle date indicate e quindi estinto per prescrizione.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità.
I
Si sostiene che, secondo il Tribunale, NOME avrebbe omesso di informare della retrocessione del prezzo senza tuttavia considerare che l’imputato nella rendicontazione finale del 2.9.2015 aveva allegato le movimentazioni bancarie del conto interessato /da cui potevamo desumersi le retrocessioni; con l’appello, si aggiunge, si era inoltre evidenziato come: a) il conto in questione fosse intestato ad entrambi i genitori e s fosse dato asseritamente per provato che il soggetto che aveva disposto la restituzione fosse il padre; b) il Tribunale non avesse valutato alcuni documenti e prove da cui sarebbe stato possibile inferire che l’acquisto fu effettivo e che le restituzioni fu compiute per un ammontare di 41.500,00 euro a fronte di un corrispettivo complessivo di 53.000 euro.
Dunque, si argomenta, una vendita non simulata.
Sul punto, la motivazione della sentenza sarebbe, da una parte, viziata, avendo la Corte di appello affermato il carattere simulato della vendita, e, dall’altra, omessa, no essendo stato peraltro richiesto dal bando che l’interessato indicasse la provenienza della provvista.
La Corte avrebbe dovuto esaminare tutti gli atti e le circostanze e, in particolare, contenuto dell’atto di vendita, i pagamenti effettivi, la differenza “nel dare e avere” i vari bonifici intercorsi tra componenti della famiglia COGNOME, l’effettiva intestazione conto corrente bancario, lekdestinazione dell’immobile e il possesso dello stesso in capo all’imputato.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta prova del dolo, alla dosimetria della pena e alla confisca.
Quanto al dolo, si sostiene che con l’atto di appello si fosse evidenziato come proprio il comportamento trasparente dell’imputato, che aveva consegnato la movimentazione dei propri conti correnti, rivelasse l’assenza di dolo e sul punto la motivazione sarebbe viziata.
Sotto altro profilo, il Tribunale, che pure aveva evidenziato la modestia dell’importo conseguito con la informazione omessa per giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avrebbe nondimeno in modo contradditorio inflitto una pena eccessiva facendo riferimento alla gravità della condotta, laddove, invece, avrebbe dovuto essere disposta la non menzione della condanna e la sostituzione della pena detentiva breve.
Anche sul punto la sentenza sarebbe viziata per non essersi la C:orte confrontata con i motivi di appello.
Quanto alla confisca, l’imputato aveva evidenziato con i motivi di appello come con la confisca si sarebbe realizzata una duplicazione di titoli esecutivi, essendosi la Regione autonomamente attivata con ordinanza-ingiunzione per il recupero della somma di 10.000 ed avendo l’imputato effettuato il pagamento dell’importo in questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato.
Per ragioni di ordine espositivo, è utile procedere alla valutazione del s motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità.
2.1. I Giudici di merito hanno ricostruito i fatti nel modo seguente:
–NOME NOME NOME 27.12.2012 dall’Unione europea – tramite la Regione F Venezia Giulia – un premio di 38.500 euro erogato per favorire l’avvio di aziende ag condotte da giovani;
la scadenza del termine per attuare il programma fu fissata al 31.12.2014;
il 24.12.2014 NOMENOME quando il raggiungimento dell’obiettivo indicato era an lontano, chiese di modificare il piano aziendale del 27.2.2011, rinunciò all’acq alcuni fabbricati previsti tra gli originari investimenti e sostituì il relativo con la previsione dell’acquisto di un singolo fabbricato dal padre;
il 30.12.2014, cioè l’ultimo giorno utile, l’imputato acquistò dal padre un cap da lui utilizzato come affittuario al prezzo di 53.000 euro, cioè una somma, osservato i Giudici di merito, che consentì esattamente di raggiungere i 90.000 quindi la soglia di investimento che solo permetteva di accedere al massimo del pre
con l’atto di vendita si dava atto del già avvenuto pagamento del prezzo fac riferimento ai bonifici emessi il 5 -12 e 23 dicembre di quello stesso anno;
dall’esame del conto corrente è emerso che già le somme corrispondenti alla pr parte del prezzo – pari a 19.000 euro- erano state GLYPH restituite a NOME il 10.12.2014, prima, cioè, del rogito e prima anche del pagamento della seconda parte del pre pari sempre a 19.000 euro – che, dunque, fu pagata con gli stessi soldi già re
anche la seconda parte del prezzo, corrisposta il 12 dicembre, fu restituita della stipula del rogito e la terza “rata” – pari a 15.000 euroGLYPH fu corrisposta il 23.12.2023, pochi giorni prima della stipula del rogito, e restituita- solo parzi il successivo 3 gennaio;
NOME attestò il 3.9.2015 di avere sostenuto il costo derivante dall’ac dell’immobile indicato e la Regione il 23.2.2016 attestò, a sua volta, la regol contributo erogato in anticipo.
2.2. In tale contesto i motivi di ricorso rivelano la loro infondatezza, al li inammissibilità.
I Giudici di merito hanno correttamente evidenziato come ciò che viene contest all’imputato è di avere attestato di avere sopportato un costo in realtà non sos
GLYPH
come, per effetto di tale non veritiera attestazione, la Regione confermò la erogazione della somma di 38.500 euro, in precedenza anticipata.
Rispetto al dato obiettivo indicato, nulla di specifico è stato dedotto volto comprovare che, invece, quel costo fosse stato effettivamente sostenuto e non assume decisiva valenza né il tema della restituzione del denaro da un conto cointestato, né quello della messa a disposizione, da parte dell’imputato /della movimentazione del conto, né l’effettività o meno della vendita di quell’immobile.
Il tema, lo si ripete, non è quello del se la proprietà di quell’immobile effettivamente traslata, quanto, piuttosto quello del se COGNOME sopportò i costi, po attestati, per quella alienazione e sul punto, rispetto alla trama dei Giudici di il ricorso è sostanzialmente silente.
La Corte di appello ha chiarito come il denaro apparentemente utilizzato da COGNOME per l’acquisto di quell’immobile fu a questi quasi integralmente restituito con modalit e tempi che rivelano il nesso obiettivo, strutturale, funzionale tra il pagamento formale del prezzo per l’acquisto di quell’immobile da parte dell’imputato, la stipula del contrat e la effettività dell’esborso patrimoniale da parte di questi, che, si è chiarito, non v
Non assume rilievo nemmeno il tema, valorizzato dall’imputato per escludere il dolo, della messa a disposizione da parte di NOME della documentazione relativa alla movimentazione del conto, da cui emergevano le restituzioni del prezzo, atteso che, come correttamente evidenziato dai Giudici di merito, nella specie, la documentazione non era affatto finalizzata a consentire una verifica concreta e specifica della conformit del dichiarato a quanto documentato.
NOME, al di là della documentazione messa a disposizione, omise una informazione decisiva e cioè di non aver sopportato costi per l’acquisto di quell’immobile e sul punto il ricorso è, da una parte, generico e, dall’altra fsostanzialmente volto a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti con riguardo ai rapporti tra l’imputato con i suoi genit e alla esistenza di pregresse ragioni di credito nei riguardi di questi del ricorrente.
La serie di comportamenti concreti rientranti nel novero di quelli sanzionabili con la norma incriminatrice in esame rispecchia la successione cronologica delle diverse fasi della procedura prevista per l’erogazione dei finanziamenti agevolati. In primo luogo, l’intervento penale riguarda proprio la falsa dichiarazione circa i presupposti o i requis necessari per l’ottenimento dei finanziamento; in secondo luogo, la condotta descritta nella norma incriminatrice attiene alla presentazione di documenti falsi e l’omissione di informazioni dovute.
2.3. L’odierno ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di
stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
E’ possibile che nella valutazione sulla “tenuta” del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argonnentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/ Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, COGNOME e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell’8/8/2000, COGNOME, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, COGNOME, rv. 209145).
Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e cori riferimenti alle determinazioni ed a passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).
Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento al argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell’impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
Alla luce delle considerazioni indicate, anche il terzo motivo rivela la su infondatezza.
Si è già detto quanto alla sussistenza del dolo, la cui prova è stata correttamente ritenuta raggiunta sulla base della ricostruzione fattuale di cui si è detto.
Il motivo è inammissibile quanto al tema della dosimetria della pena, avendo la Corte chiarito come la pena inflitta debba considerarsi congrua in ragione del dolo e della entità del danno; nulla di specifico è stato dedotto sul punto.
A non diverse conclusioni deve giungersi anche per quel che concerne la confisca della somma di 10.000 euro, essendosi limitato l’imputato, che comunque potrà far valere le proprie ragioni in caso di duplicazione di esborsi, a produrre la copia di un disposizione di bonifico alla Agea della somma di 10.000 la cui riferibilità ai fatti di ca è obiettivamente non chiara.
È infondato anche il primo motivo di ricorso relativo alla estinzione del r prescrizione.
Nel disegno del legislatore il delitto di indebita percezione di erogazioni pu non è una forma minore o attenuata di truffa aggravata per il conseguiment erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), ma una fattispecie autonoma intr al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse economiche dello dell’Unione europea, che verrebbe, invece, frustrata ove i fondi fossero asse soggetti privi dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per beneficiarne.
La fattispecie incriminatrice di cui all’art. 316-ter cod. pen. è, infatti, po della libera formazione della volontà della Amministrazione pubblica, con riferimen flussi di erogazione e distribuzione delle risorse economiche, al fine di imped scorretta attribuzione e l’indebito conseguimento, sanzionando l’obbligo di verit informazioni e delle notizie offerte dal soggetto che richiede il contributo (ex p Sez. 6, n. 31737 del 25 giugno 2008, Sposato, Rv. 240978 – 01; conf. Sez. 5, n. del 16/02/2009, COGNOMECOGNOME Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Il legislatore ha, dunque, coerentemente polarizzato il disvalore del reato di cu 316-ter cod. pen. solo ed esclusivamente sull’evento di danno che si realiz momento e nel luogo in cui si realizza la deminutio patrimonii per il soggetto pubb dunque f la definitiva dispersione del danaro pubblico (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 9 30/11/2022, dep. 2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284356 e in motivazione).
Ne consegueiche, diversamente dagli assqnti difensivi, la definitiva dispersio denaro pubblico si verificò nella specie, quando, il 23.2.2016 la Regione, sulla bas false attestazioni, confermò il premio anticipato.
Dunque un reato non estinto per prescrizione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2023.