Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 51046 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 51046 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della Corte d’appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo condannava NOME COGNOME per il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter cod. pen.), perché,
avendo omesso informazioni riguardanti l’inizio di un’attività in forma autonoma, aveva conseguito dall’RAGIONE_SOCIALE assegni di disoccupazione (erogati in quanto già dipendente messo in mobilità in data 24/07/2013) che non gli spettavano, in particolare, dell’importo di: a) C 6.090,08 per l’anno 2016; b) C 9.084,09 per l’anno 2015; c) C10.487,71 per l’anno 2014; d) C 2.253,34 per l’anno 2013.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo, in riforma parziale della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per le condotte poste in essere negli anni 2013 e 2014 (lettere c e d), a causa del decorso della prescrizione.
Avverso tale ultima pronuncia ha presentato ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del suo difensore, AVV_NOTAIO, deducendo due motivi.
3.1. Errata applicazione della fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter cod. pen.) rispetto al d.lgs. 04/03/2015, n. 22.
L’imputato aveva formulato richiesta di apertura di partita IVA personale e di iscrizione inattiva in data 18/05/2016.
Pertanto, non sarebbe possibile far retroagire l’imputazione agli anni precedenti (2013, 2014, 2015) in cui l’erogazione è stata effettuata da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, non essendo stata conseguita la prova (documentale o dichiarativa) che in tali anni COGNOME esercitasse attività autonoma ed essendo state ritenute le dichiarazioni da lui rese come indagato, in concomitanza con l’accertamento della Guardia di Finanza, inutilizzabili dalla stessa Corte di appello, poiché assunte in violazione dell’articolo 63 cod. proc. pen.
In appello era stata, d’altra parte, prodotta documentazione che attestava che il locatore della sede dell’attività lavorativa autonoma era non NOME, bensì NOME COGNOME.
Di conseguenza, NOME COGNOME avrebbe dovuto essere assolto con formula piena.
Inoltre, premesso che l’obbligo di comunicazione entro trenta giorni, disposto dagli artt. 9 e 10 d.lgs. n. 22 del 2015 cit., vale soltanto a consentire all’RAGIONE_SOCIALE verificare la permanenza delle condizioni reddituali che consentono di usufruire dei benefici, anche con riguardo all’anno 2016, agli atti non sono risultate prove documentali della situazione reddituale dell’imputato che escludano tale circostanza.
Infine, se è vero che l’imputato denunciò l’inizio di un’attività nel maggio 2016, è altrettanto vero che egli avrebbe dovuto espletare il suo obbligo di comunicazione entro i 30 giorni successivi, cosicché non si ravvisa alcuna
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infrazione comportamentale rispetto alla data della contestazione. Quand’anche si ritenesse configurabile un inadempimento, questo, poi, non riguarderebbe la percezione dell’intera somma di C 6.090,08, ma una frazione della stessa, con la conseguenza che, là dove la somma percepita, in ragione di tale decurtazione, risultasse pari o inferiore a C 3.999,96, non sarebbe integrata l’ipotesi di reato, ma quella dell’illecito penale amministrativo di cui all’ultimo comma dell’art. 316ter cod. pen.
3.2. Vizio di motivazione in rapporto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.).
La Corte d’appello ha trascurato la deduzione difensiva relativa alla incensuratezza dell’imputato e non ne ha considerato la meritoria condotta processuale, essendosi limitata ad evidenziare come il Tribunale avesse applicato il minimo della pena, pur disponendo un aumento per la continuazione: profilo che tuttavia non preclude il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, secondo i criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Per ragioni di chiarezza espositiva è utile premettere che, nella sentenza impugnata, si riferisce che NOME COGNOME percepiva l’indennità di disoccupazione dal 2013 e che, tuttavia, nel 2015, i militari della Guardia di Finanza, nello svolgimento di attività di controllo per abusivismo commerciale, avevano rinvenuto l’imputato all’interno di un locale, con indosso la tuta meccanica, mentre svolgeva attività di auto-riparazione, in assenza delle autorizzazioni necessarie.
Sempre nella sentenza di secondo grado si aggiunge che, a seguito di indagini, era stata rinvenuta documentazione contabile attestante lo svolgimento di tale attività nel 2015 (buoni banco, buoni consegna, utenze RAGIONE_SOCIALE ecc.: tutti intestati a NOME COGNOME; contratto di locazione del locale, intestato al figlio NOME) e che COGNOME soltanto il 23/05/2016 provvedeva a comunicare alla RAGIONE_SOCIALE la costituzione della nuova società.
I giudici di secondo grado ne hanno inferito che NOME COGNOME svolgesse funzioni di autoriparazione all’interno del locale (e quindi un’attività autonoma) e che fosse nel contempo percettore l’indennità di disoccupazione.
A nulla hanno ritenuto rilevasse la circostanza che il locale risultava affittato da NOME, figlio di NOME COGNOME, posto che dalle risultanze probatorie emergeva in modo incontrovertibile che esso era in uso all’imputato, né che questi, a maggio del 2016, si fosse determinato a comunicare alla RAGIONE_SOCIALE la costituzione della società.
Ciò precisato, il primo motivo, nella parte in cui si deduce il mancato raggiungimento della prova della commissione del reato con riferimento alla percezione degli assegni relativi alle annualità 2013, 2014 e 2015, è inammissibile per difetto di interesse.
Infatti, seppure non manifestamente infondato in rapporto alle prime due annualità (come riferito, la sentenza di secondo grado riferisce, invece, di plurime prove documentali inerenti allo svolgimento di attività autonoma nel 2015), in mancanza di evidenze nel senso dell’innocenza dell’imputato, l’accertamento da parte del giudice del rinvio sarebbe precluso dal decorso della prescrizione, peraltro già dichiarata dalla Corte di appello nella sentenza impugnata quanto al 2013 e al 2014, e nel frattempo intervenuta anche in relazione al 2015.
La seconda parte del motivo di ricorso invoca poi l’applicazione dell’art. 316ter, comma 2, cod. pen. che, ove la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a 3.999,96 euro, prevede l’applicazione di una mera sanzione amministrativa pecuniaria, in luogo della fattispecie delittuosa di cui all’art. 316ter, comma 1, cod. pen.
In proposito, si prescinda dalla considerazione che appare irragionevole pretendere che l’ammontare dell’erogazione accertata (6.090,08 euro, relativa all’anno 2016) vada decurtata in virtù di un ragionamento controfattuale, e cioè assumendo come realizzato ciò che, invece, non fu fatto (dovendosi, per contro, aver riguardo soltanto a quanto accaduto e, quindi, alla somma realmente percepita sino al momento della dichiarazione di COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE).
E si sorvoli anche sul fatto che, con ogni probabilità, la soglia quantitativa prevista per l’illecito penale amministrativo sarebbe stata, comunque, superata.
Prima ancora, la deduzione difensiva presuppone, sul piano logico, che l’imputato avesse presentato la dichiarazione alla RAGIONE_SOCIALE quando realmente cominciò la sua attività autonoma (senza – precisa il ricorrente usufruire del lasso di tempo concessogli dalla legge): mentre, al contrario, dalle sentenze di merito si desume che COGNOME denunciò l’attività autonoma quando già la svolgeva da tempo e, in particolare, dopo essere stato “scoperto” a seguito degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza.
Per questa ragione, il motivo, in questa seconda parte, risulta manifestamente infondato.
Inammissibile, perché generico, è anche il secondo motivo di ricorso, sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorrente non si confronta, infatti, con la motivazione della sentenza impugnata, la quale appare compiuta, non manifestamente illogica né contraddittoria, e nel merito non sindacabile da questa Corte.
Esercitando la propria discrezionalità tecnica, i Giudici di secondo grado hanno infatti negato l’applicazione dell’art. 62 -bis cod. pen. non già, come afferma il ricorrente, in virtù di una sorta di compensazione con il presunto errore commesso dal Tribunale nel calcolo della pena, bensì perché «né in atti né nella grave condotta perpetrata dall’imputato, percettore di indennità di disoccupazione per un notevole lasso temporale e al contempo lavoratore di attività peraltro non regolarizzata, è rinvenibile un qualche concreto valore positivo idoneo a giustificare il chiesto beneficio» (l’argomento della “compensazione” è speso, piuttosto, per chiarire le ragioni per cui non si sia provveduto a decurtare la pena nonostante le dichiarate prescrizioni dei reati).
Per le ragioni esposte, il ricorso è inammissibile.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/11/2023