Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 348 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 348 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Bronte il DATA_NASCITA avverso la ordinanza del 09/06/2022 del Tribunale del riesame di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentito il Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Gli elementi di valutazione che hanno condotto alla emissione della ordinanza cautelare e alla sua parziale conferma da parte del Tribunale per il riesame sono tratti dalle dichiarazioni del collaborante con l’Autorità giudiziaria NOME AVV_NOTAIO, esponente della gruppo criminale RAGIONE_SOCIALE, e dai contenuti delle conversazioni intercettate.
L’ipotesi dell’accusa è che NOME COGNOME concorse nella indebita induzione realizzata da NOME COGNOME, assessore ai lavori pubblici del Comune di Malvagna, in danno dell’imprenditore NOME COGNOME, aggiudicatario dei lavori di rifacimento di una via del paese, per indurlo a rivolgersi per la fornitura di
materiale alla impresa RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME con il quale NOME aveva stipulato un patto corruttivo per dividere gli utili indebitamente conseguiti.
Con ordinanza del 9 giugno 2022 il Tribunale per il riesame di Messina ha annullato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari limitatamente al delitto di corruzione in concorso con COGNOME descritto nel capo 4 delle imputazioni provvisorie e alla circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. nel concorso in induzione indebita descritto nel capo 3, sostituendo la misura della custodia cautelare in carcere applicata a COGNOME con quella degli arresti domiciliari con il divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui convivono o coabitano.
Nel ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME si chiede l’annullamento dell’ordinanza anche per il residuo capo 3 delle imputazioni provvisorie.
2.1. COGNOME Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 319quater cod. pen. per non avere chiarito in cosa sarebbe consistito l’abuso della qualità di assessore con delega ai lavori pubblici poiché non è controverso che l’impresa di COGNOME era già aggiudicataria dei lavori al momento dei contatti fra COGNOME, COGNOME e COGNOME, ai quali viene collegata la segnalazione dell’impresa di COGNOME per la fornitura di materiale sicché l’assessore non poteva condizionare lo svolgimento e/o l’esecuzione dei lavori (né aveva precedentemente influito sulla gara per la loro aggiudicazione). Né è condivisibile l’assunto che il vantaggio indebito del privato potrebbe consistere nell’interesse a acquisire la benevolenza del funzionario pubblico foriera di potenziali futuri lavori. Inoltre, si osserva che il Tribunale non ha indicato come si sarebbe concretizzata la spendita o prospettazione di un potere di ingerenza nel compimento anche di atti formalmente estranei alle proprie competenze. Si rimarca che l’ordinanza neanche chiarisce in cosa sarebbe consistito il concorso di COGNOME nella induzione indebita, della quale, al più, egli sarebbe soltanto un beneficiario.
2.2. COGNOME Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell’artt. 110 e 319-quater cod. pen. perché l’ordinanza non chiarisce in che cosa sarebbe consistito il concorso del ricorrente, indicato come terzo beneficiario, condizione che, da sola, non integra un concorso nel reato. Si osserva che dalle conversazioni emerge che COGNOME aveva formulato la proposta a COGNOME senza informarne COGNOME, sicché erroneamente il Tribunale assume che la domanda rivolta da COGNOME a COGNOME circa suoi precedenti contatti con COGNOME costituì un segmento dell’attività di persuasione svolta da COGNOME, da parte del quale, invece, non risultano iniziative o solleciti, mentre la sua presentazione di un’offerta
commerciale va interpretata come una normale attività economica, mancando indizi di istigazioni preventive all’assessore o di accordi successivi.
2.3. COGNOME Con il terzo motivo di ricorso si deduce il vizio della motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza assumendo che il Tribunale ha valutato erroneamente i dati indicati nelle note difensive. Si osserva che la condotta di COGNOME va inquadrata nell’ambito dei suoi rapporti con COGNOME e COGNOME volti a avanzare proposte a quest’ultimo: l’interessamento di COGNOME si desume dai contenuti di conversazioni intercettate (ma non trascritte o comunque non direttamente richiamate nell’ordinanza) che mostrano che COGNOME fu informato solo in un secondo momento e che COGNOME si rivolse alla sua impresa per ragioni commerciali e non perché in qualche modo costrettovi, tanto che si rifornì da COGNOME anche con ordinativi superiori rispetto a quelli originari perché i prezzi praticati erano vantaggiosi. Inoltre, dalle intercettazioni si trae che fu COGNOME che, per permettere a COGNOME di parcheggiare i propri mezzi nello spiazzo della sua azienda richiese che acquistasse da lui materiale (diverso da quello che COGNOME vendeva). Si precisa che, erroneamente, come documentato, NOME COGNOME è stato identificato come socio e parente di NOME COGNOME, sicché quanto COGNOME da lui acquistò non riguarda il ricorrente, e che la conversazione fra i fratelli COGNOME, riguardante il rendiconto delle forniture di COGNOME, si spiega con il fatto che da dicembre 2019 a febbraio 2020 le fatture non erano state pagate e perciò COGNOME contattò e poi incontrò COGNOME fino a ottenere quanto dovutogli. Si rileva che nelle pur numerose conversazioni mancano riferimenti di COGNOME e COGNOME a accordi corruttivi, mentre resta indimostrato che il suono che si sente nella conversazione del 17 aprile 2020 fosse causato dallo sfregamento di banconote (date da COGNOME a COGNOME), né, in ogni caso, questa ipotetica circostanza sarebbe necessariamente riconducibile alla vicenda ricostruita dal Tribunale, che da dati incerti ha fallacemente tratto delle certezze.
2.4. COGNOME Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa il pericolo di recidiva e/o di inquinamento delle prove. Si osserva che COGNOME già nel novembre del 2021, prima della emissione della ordinanza cautelare si era dimesso da amministratore della RAGIONE_SOCIALE, sicché non potrebbe più contrattare con la pubblica amministrazione, e che il Tribunale ha prospettato in termini del tutto generici il rischio di inquinamento probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza impugnata desume dai contenuti della conversazione del 20 novembre 2019 che NOME fece contattare COGNOME da NOME COGNOME (altro imprenditore del settore) e poi lo sollecitò personalmente a rivolgersi a COGNOME
per le forniture necessarie alla sua attività. L’ordinanza rileva anche che, in una successiva conversazione, COGNOME si lamentò con COGNOME del fatto che COGNOME non si era mostrato disponibile e che dai successivi dialoghi tra COGNOME e COGNOME si trae che aveva chiesto a COGNOME di intervenire e COGNOME rispose impegnandosi a contattare COGNOME per persuaderlo a rivolgersi comunque alla sua impresa almeno per un altro preventivo e poi il 26 novembre 2019 informò COGNOME che era riuscito a convincere l’imprenditore.
Il Tribunale ha ravvisato il concorso di COGNOME e COGNOME nell’induzione indebita ritenendo che COGNOME, assessore comunale ai lavori pubblici, pressò COGNOME a rifornirsi dall’impresa di COGNOME e questi concorse nell’attività di persuasione avviata da COGNOME convincendo COGNOME a rifornirsi da lui: COGNOME non soltanto beneficiò della azione induttiva di COGNOME ma anche svolse una indispensabile funzione di intermediazione tra COGNOME e COGNOME così rafforzando il proposito criminoso del primo e conseguendo l’obiettivo di convincere COGNOME.
All’obiezione della difesa secondo cui COGNOME come assessore ai lavori pubblici non aveva uno specifico potere per indurre COGNOME a contrattare con COGNOME, l’ordinanza ha risposto che l’appartenenza di COGNOME al gruppo mafioso poteva indurre COGNOME a prefigurarsi conseguenze per lui sfavorevoli e a sostegno di questo assunto ha evidenziato che NOME COGNOME, il primo fornitore di materiale al quale COGNOME si era rivolto, di fronte alle implausibili giustificazioni di COGNOME manifestò di avere compreso perché gli era stato preferito COGNOME, ricordando che nel passato questi gli era stato presentato con le stesse modalità con cui ora gli era presentato a COGNOME. Inoltre, l’ordinanza indica elementi per escludere che la preferenza per COGNOME sia derivata dai migliori prezzi da lui praticati e osserva che comunque questa circostanza non eliderebbe la rilevanza penale della condotta induttiva dei due indagati.
Ancora, l’ordinanza considera che il 17 aprile 2020 COGNOME, pur in un periodo di limitazione degli spostamenti derivante dalla pandemia da Covid-19, incontrò presso un bivio autostradale COGNOME e ritiene che dai suoni registrati nel corso della intercettazione si trae che COGNOME consegnò a COGNOME una mazzetta di banconote perché la fonoregistrazione riproduce «il tipico rumore causato dallo sfregamento delle banconote allorquando queste vengono contate» senza che, peraltro verso, gli indagati abbiano fornito una ragionevole diversa spiegazione dell’incontro.
Il Tribunale ha escluso che la ricezione della somma di denaro da parte di COGNOME integri concorso in corruzione con COGNOME assumendo che va intesa quale ultimo segmento del concorso nell’induzione indebita oggetto del capo 3 dell’imputazioni provvisore.
Il Tribunale considera la condotta di COGNOME come ulteriore espressione della sua partecipazione al gruppo criminale al quale si riferiscono le dichiarazioni del collaborante COGNOME con particolare riferimento all’accordo raggiunto in una riunione mafiosa svoltasi nel 2016 in cui NOME, in cambio del sostegno elettorale, si impegnò a consegnare al gruppo parte dei profitti derivanti dell’affidamento dei lavori a imprese. Evidenzia che questa ricostruzione è confermata dal colloquio intercettato in carcere il 13 dicembre 2019 tra NOME COGNOME e suo padre NOME e dalle successive intercettazioni da cui si desume che il gruppo di COGNOME aveva in COGNOME il proprio referente nel Comune di Malvagna e tramite lui influiva sugli appalti pubblici anche di quel Comune: pur non potendo incidere sull’aggiudicazione dei lavori, l’assessore COGNOME poteva indebitamente persuadere a rivolgersi a fornitori compiacenti e poi versava l’utile conseguito al gruppo per riceverne in cambio sostegno elettorale. Rimarca che ulteriori conversazioni confermano che l’assessore legato ai COGNOME era COGNOME e che COGNOME fu consapevole della appartenenza di COGNOME al gruppo mafioso. Tuttavia, ha escluso che emergano elementi per concludere che COGNOME conoscesse gli accordi in base a cui COGNOME restituiva alla famiglia mafiosa d’appartenenza i proventi illecitamente conseguiti e quindi anche che il ricorrente abbia inteso agevolare il gruppo mafioso.
Circa le esigenze cautelari, il Tribunale ha valutato che, pur ricorrendo un concreto e attuale pericolo di recidiva, per le relazioni e le conoscenze che COGNOME ha con gli amministratori dei Comuni di Moio e di Malvagna e il pericolo di inquinamento probatorio connesso alle informazioni ricevute da COGNOME sulle dichiarazioni del collaborante COGNOME e alla condivisione della linea difensiva di COGNOME, il ruolo marginale svolto da COGNOME nella vicenda consente di ritenere la misura degli arresti domiciliari sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari.
Secondo COGNOME l’imputazione COGNOME provvisoria COGNOME la COGNOME posizione COGNOME di COGNOME COGNOME corrisponderebbe a quella di un terzo extraneus (diverso dal soggetto che dà o promette una utilità considerato nell’art. 319-quater, comma secondo, cod. pen.) alla pubblica amministrazione che concorre con il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio autore della induzione indebita ex art. 319-quater, comma primo cod. pen.
Tuttavia, per configurarsi il concorso dell’extraneus in un reato contro la pubblica amministrazione occorre che questi attui una condotta volta a determinare o rafforzare il proposito criminoso dell’intraneus, con la consapevolezza del ruolo svolto dal concorrente e con la volontà di contribuire alla condotta illecita (Sez. 6, n. 17503 del 24/01/2018, COGNOME, Rv. 272908), sicché deve essere provata una intesa intercorsa con l’intraneus (Sez. 6, n. 15837 del
20/12/2018, dep. 10/04/2019, COGNOME, Rv. 275540) e riguardante le modalità della condotta (Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, COGNOME, Rv. 255365), nel caso in esame nella forma della induzione indebita nei confronti del soggetto passivo.
Invece, nel caso in esame, dalla ricostruzione dei fatti adottata dal Tribunale, risulta che COGNOME sarebbe intervenuto solo dopo che COGNOME si era aggiudicato i lavori e cioè dopo che l’assessore COGNOME avrebbe utilizzato il suo ruolo per assicurarglieli o soltanto non ostacolando (peraltro in termini che rimangono congetturali e indefiniti), quindi dopo la consumazione del reato (Sez. 1, n. 23887 del 05/05/2021, Bajno, Rv. 281430), mentre l’adesione di COGNOME alle richieste di COGNOME sarebbe derivata dal metus che questi poteva provocare come appartenente a un gruppo criminale e non perché esercente un potere pubblico.
In questo contesto, il ruolo attivo che COGNOME avrebbe svolto nella vicenda sarebbe consistito nel completare l’attività di persuasione di COGNOME convincendo COGNOME a rifornirsi dalla sua impresa RAGIONE_SOCIALE Ma non è chiarito in che termini l’attività di persuasione abbia assunto i connotati di un concorso in una induzione indebita (peraltro rivolta a produrre effetti futuri); né, per altro verso, si intende cosa COGNOME avrebbe aggiunto al metus che COGNOME già poteva incutere in quanto riconosciuto appartenente a un gruppo mafioso.
Su queste basi l’ordinanza impugnata va annullata per un nuovo giudizio alla luce dei principio di diritto prima richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 22/11/2022.