Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21452 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21452 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOME COGNOME il 02/02/1963
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Premesso che con sentenza del 4/10/2024 la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 13/9/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato colpevole di violazioni di cui agli artt. 10-ter e 10-quater, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
Rilevato che propone ricorso per cassazione l’imputato, contestando che la motivazione risulterebbe illogica quanto al delitto di cui all’art. 10-quater citato, emergendo dagli atti crediti qualificabili, al più, come non spettanti, di certo non come inesistenti; la stessa motivazione, ancora, avrebbe effetti sul profilo psicologico del reato, sul quale la sentenza non si sarebbe pronunciata. Il vizio di motivazione, ancora, è dedotto con riguardo alla misura della pena ed alle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata ha steso una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.
Rilevato, in particolare, quanto al delitto di indebita compensazione di cui al capo A), che il relativo motivo di gravame era sostenuto da argomenti del tutto diversi da quelli qui indicati (che, dunque, non possono essere proposti per la prima volta in questa sede), sul presupposto che difetterebbe la prova che la condotta illecita fosse stata tenuta proprio dall’imputato (quanto alla negoziazione dei modelli F24). La Corte di appello, pertanto, si è pronunciata esclusivamente con riguardo a tali profili (pag. 6), richiamando – quanto agli elementi effettivamente espressivi della indebita compensazione – le considerazioni svolte dal primo Giudice (pag. 2), dalle quali risultava che i crediti utilizzati compensazione dall’imputato (nella qualità di legale rappresentante di una società) nell’anno 2018 dovevano ritenersi inesistenti, non risultando alcun credito (ma solo debiti di imposta) dalla dichiarazione dei redditi 2017, né da quella IRAP 2018.
Rilevato, di seguito, che risulta inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, in tema di circostanze attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio. La censura, infatti, non si confronta con la più che ampia motivazione della sentenza di appello (pagg. 6-8), che – con argomenti congrui e privi di illogicità manifesta – ha giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, argomentando, tra l’altro, sul fatto che la difesa si era limitata ad evocare tale beneficio, senza offrire argomenti a sostegno.
6. Rilevato, pertanto, che la stessa impugnazione deve esser dichiarata inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 9 maggio 2025
Il Presidente