Indebita Compensazione: Reato Configurabile Anche con Crediti Non Tributari
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha confermato un principio fondamentale in materia di reati tributari, specificando i contorni del delitto di indebita compensazione. La pronuncia chiarisce che tale reato sussiste indipendentemente dalla natura, tributaria o meno, dei crediti utilizzati per abbattere il debito d’imposta, consolidando un orientamento giurisprudenziale rigoroso. Analizziamo la decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche per contribuenti e professionisti.
I Fatti del Caso: La Compensazione di Debiti IVA
Il caso trae origine dalla condanna inflitta dalla Corte di Appello di Milano a un contribuente per il reato previsto dall’art. 10-quater, comma 2, del D.Lgs. 74/2000. L’accusa era di non aver versato le somme dovute a titolo di IVA per l’anno d’imposta 2016, avvalendosi di crediti inesistenti portati in compensazione tramite il modello di versamento unificato.
L’imputato, nel suo ricorso per cassazione, ha tentato di difendersi sostenendo di aver utilizzato in compensazione crediti di natura non tributaria. Secondo la sua tesi, questa circostanza avrebbe dovuto escludere la configurabilità del reato contestato. La questione posta all’attenzione della Suprema Corte era, quindi, se la natura del credito illecitamente utilizzato potesse avere un’incidenza sulla sussistenza del reato.
Il Principio di Diritto sull’Indebita Compensazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, cogliendo l’occasione per ribadire un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Il reato di indebita compensazione si integra con il semplice omesso versamento di somme di denaro relative a debiti, siano essi tributari o di altra natura, per il cui pagamento è previsto l’utilizzo di un modello di versamento unitario.
La norma incriminatrice, infatti, punisce chiunque non versi le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. L’elemento centrale della fattispecie è l’utilizzo fraudolento del meccanismo della compensazione per evadere un pagamento dovuto, a prescindere dall’origine del credito fittizio impiegato.
La Differenza tra Compensazione Verticale e Orizzontale
La Corte ha inoltre sottolineato che il reato è configurabile sia in caso di:
* Compensazione ‘verticale’: quando crediti e debiti afferiscono alla medesima imposta (es. credito IVA contro debito IVA).
* Compensazione ‘orizzontale’: quando si utilizzano crediti e debiti di imposta di natura diversa (es. credito IRES contro debito IVA).
Nel caso di specie, il ricorrente aveva effettuato una compensazione orizzontale con crediti che asseriva essere di natura diversa da quelli relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Tuttavia, per la Corte, questa distinzione è irrilevante ai fini della responsabilità penale.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su una lettura sistematica e teleologica della norma. L’obiettivo dell’art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 è tutelare l’interesse dello Stato alla corretta e tempestiva riscossione dei tributi e, più in generale, di tutte le somme che transitano attraverso il modello di versamento unitario. Consentire una distinzione basata sulla natura del credito inesistente creerebbe una lacuna nel sistema, permettendo di eludere la sanzione penale attraverso un mero artificio contabile. La giurisprudenza citata nell’ordinanza (Cass. n. 37085/2021 e n. 23083/2022) conferma in modo univoco che l’elemento decisivo è l’indebito utilizzo dello strumento della compensazione per non versare somme dovute, rendendo irrilevante la specifica tipologia del credito fittizio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame rafforza un messaggio chiaro: la lotta all’evasione fiscale realizzata tramite indebita compensazione è condotta con rigore e senza ammettere scappatoie formali. Per i contribuenti e le aziende, ciò significa che la massima attenzione deve essere posta nella gestione dei crediti fiscali e non. Qualsiasi operazione di compensazione deve basarsi su crediti certi, liquidi ed esigibili, la cui esistenza sia documentalmente provata. L’utilizzo di crediti inesistenti o non spettanti, a prescindere dalla loro natura, espone al rischio concreto di una condanna penale, oltre alle sanzioni amministrative. La decisione, dichiarando il ricorso inammissibile, ha comportato per il ricorrente anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma della serietà con cui l’ordinamento sanziona tali condotte.
Quando si configura il reato di indebita compensazione?
Il reato si configura quando un contribuente omette di versare somme dovute (di natura tributaria o di altro tipo) utilizzando in compensazione, tramite il modello di versamento unitario, crediti che non gli spettano o che sono del tutto inesistenti.
Ai fini del reato di indebita compensazione, è rilevante la natura del credito utilizzato?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che il reato sussiste indipendentemente dalla natura del credito utilizzato in compensazione. È irrilevante che il credito sia tributario, non tributario, o che la compensazione sia ‘verticale’ (stessa imposta) o ‘orizzontale’ (imposte diverse).
Cosa ha deciso la Corte nel caso specifico?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna per il reato di indebita compensazione. Ha stabilito che l’argomentazione difensiva basata sulla natura non tributaria dei crediti utilizzati era infondata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27847 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27847 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Milano lo ha condannato per il reato di cui all’art. 10 quater, com d.lgs.74/2000 per non aver provveduto al versamento delle somme dovute per il pagamento dell’IVA per l’anno 2016, utilizzando in compensazione crediti inesistenti. Il ricorrente de con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine all’affermazione responsabilità, rappresentando di aver portato in compensazione crediti di natura non tributar
Il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha richiamato il principio afferm costante giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato di indebita compensazione e ,/ integrato dall’omesso versamento di somme di denaro attinenti addebiti sia tributari che di altra nat per il cui pagamento debba essere utilizzato un modello di versamento unitario. Si è inf affermato che il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, all’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è configurabile sia nel caso di compensazi “verticale”, riguardante crediti e debiti afferenti alla medesima imposta, sia in c compensazione “orizzontale”, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa (Sez.6, 37085 del 28/09/2021, Rv. 281958; Sez. 3, n. 23083 del 22/02/2022 Ud. (dep. 14/06/2022 ) Rv. 283236). Nel caso in disamina il giudice a quo ha rigettato la doglianza con la quale il ricorrente rappresentava di aver effettuato la c.d. compensazione oriz2:ontale con crediti e de di natura diversa da quelli relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del lg ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila .in favore della Cassa dell ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Jei ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente