Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49367 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49367 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a OPPIDO MAMERTINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME, condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena ritenuta di giustizia, articolando due motivi di ricorso, rispettivamente la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla configurabil reato di indebita compensazione di crediti inesistenti (primo motivo), nonché la violazione legge ed il vizio di motivazione con riguardo al mancato rilievo della prescrizione (seco motivo);
Considerato che il primo motivo espone in parte doglianze non consentite, in quanto, i disparte da ogni altra considerazione, la questione relative alla qualificazione dei c indebitamente compensati come non spettanti invece che come inesistenti non era stata dedotta con i motivi di gravame, e in parte doglianze manifestamente infondate, in quanto la sentenz impugnata spiega in modo puntuale perché la condotta debba essere ascritta all’imputato, legale rappresentante della società avvalsasi RAGIONE_SOCIALE indebite compensazioni, stante anche l’assenza di precisi riferimenti ad altri soggetti cui sarebbero attribuibili le condotte illecite;
Considerato che il secondo motivo propone doglianze non consentite e comunque prive di specificità, in quanto la questione della corretta datazione dei fatti è posta solo in legittimità, e sulla base di argomenti del tutto congetturali, implicanti inoltre una valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente