Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45171 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45171 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 25/0J72023 del Tribunale di Salerno
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO in sostituzion dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 maggio 2023, il Tribunale di Salerno ha respinto la richiesta di riesame proposta dall’odierna società ricorrente avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania in data 5 aprile 2023 ed eseguito presso la RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, RAGIONE_SOCIALE) con l’apprensione di documenti. Il decreto è stato emesso in relazione a procedimento nel quale alla legale rappresentante di tale società sono stati contestati il reato d falsa attestazione in autocertificazione e il delitto di cui all’art. 10 quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 che la stessa avrebbe commesso nell’anno 2021 per aver compensato con le imposte dovute crediti d’imposta inesistenti afferenti a costi apparentemente sostenuti per la formazione del RAGIONE_SOCIALE presso la RAGIONE_SOCIALE, falsamente attestati come avvenuti ed in realtà mai effettuati.
Avverso detta ordinanza, la predetta società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della legge penale con riguardo agli artt. 483 cod. pen., 76, comma 1, d.P.R. 445/2000 e 10 quater, comma 2 d.lgs. 74 del 2000.
Si lamenta che l’ordinanza abbia ritenuto irrilevante la contestazione del fumus dei reati oggetti di indagine effettuata dall’istante sul rilievo della non tot infondatezza dell’ipotesi d’accusa e del fatto che la ricerca della documentazione pertinente al reato ed oggetto di sequestro aveva la funzione di verificarne l’esistenza. In particolare, il Tribunale non aveva valorizzato la fattura prodott dalla società, con relativa prova del bonifico di pagamento da questa effettuato, emessa dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (d’ora in avanti, RAGIONE_SOCIALE) per l’attività di consulenza da quest’ultima fornita al fine di ottenere l’erogazione dei contributi messi a disposizione dall’RAGIONE_SOCIALE e afferenti al c.d. F.N.C. (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE). Tale forma di attività – si allega – aveva rappresentato l’unico rapporto commerciale intercorso tra le due società e nulla aveva a che vedere con il credito d’imposta derivante da “formazione 4.0” fatto oggetto della contestazione d’indebita compensazione.
Il sequestro probatorio, dunque, non risultava pertinente al reato oggetto d’indagine, non essendo stati correttamente identificati i fatti contestati e no potendosi sussumere la fattispecie concreta in quella addebitata al capo 173 della provvisoria imputazione.
Con memoria contenente motivi aggiunti datata 26 settembre u.s., la ricorrente ha rappresenta e documentato che, con decreto del 28 luglio 2023, il pubblico ministero procedente – riconoscendo che il rapporto intrattenuto tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE aveva riguardato la consulenza da quest’ultima fornita in relazione al RAGIONE_SOCIALE e non la “RAGIONE_SOCIALE” oggetto d’indagine rispetto alle indebite compensazioni – ha dissequestrato le disponibilità finanziarie/patrimoniali dell’odierna ricorrente e della sua legale rappresentante sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati provvisoriamente a quest’ultima ascritti nel procedimento in corso. Allegando che l’autorità inquirente aveva riconosciuto l’assenza del fumus commissi delicti, con conseguente infondatezza della notizia di reato, a seguito di richiesta di dissequestro supportata dalla medesima documentazione prodotta nel giudizio di riesame, la ricorrente osserva come ciò confermi l’erroneità dell’ordinanza impugnata, per il cui annullamento pertanto si insiste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Com’è noto, nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un’attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, COGNOME NOME, Rv. 277609; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266390, che ha ritenuto inammissibile la produzione di perizia redatta in data successiva alla decisione del giudice di merito e di documentazione non esibita nei precedenti gradi di giudizio). In particolare si aggiunge – è consentita la produzione di documenti da cui possa derivare l’applicazione dello ius superveniens, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli, purché essi non postulino una valutazione di merito, dal momento che la Corte di cassazione non può mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione della legittimità del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 27417 del 01/04/2014, C., Rv. 259188; Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Tulli, Rv. 267801).
Non potendosi, dunque, valorizzare il decreto di dissequestro reso dal pubblico ministero successivamente all’adozione del provvedimento impugnato che, peraltro, è stato verosimilmente il frutto di una rivalutazione del compendio investigativo compiuta dall’organo inquirente sulla base degli atti d’indagine disponibili al momento della decisione assunta – reputa il Collegio che il ricorso sia inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Va premesso che, secondo il consolidato orientamento interpretativo di questa Corte, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell’astratta configurabilità del reato ipotizzato, non g nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a render utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori fatto non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all’indagato o trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria (Sez. 3, n. n. 34 del 03/10/2019, dep. 2020, Pino, Rv. 278542; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, RAGIONE_SOCIALE e aa., Rv. 267007).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha contestato la pertinenza della documentazione sequestrata rispetto all’indagine in corso, ma soltanto la sussistenza del fumus dei reati ipotizzati.
3.1. Ciò considerato, l’ordinanza impugnata attesta che dalle indagini espletate e compendiate nelle annotazioni della Guardia di Finanza in essa richiamate, l’odierna società ricorrente risultava coinvolta nell’illecita attività p in essere da un’associazione per delinquere finalizzata all’emissione, da parte di società cartiere, di fatture per operazioni inesistenti relative a corsi di formazio per il RAGIONE_SOCIALE (c.d. “formazione RAGIONE_SOCIALE0″) mai eseguiti, per consentire alle società apparentemente beneficiarie del servizio, sfruttando il previsto incentivo statale alle imprese, di crearsi crediti d’imposta da inserire nel propri cassetto fiscale e porre in compensazione con le partite debitorie dell’anno di riferimento. Dalle indagini era in particolare emerso – si attesta – che la RAGIONE_SOCIALE aveva indebitamente compensato un credito inesistente di tale natura nell’anno 2021 per €. 62.627.
3.2. Il fumus del reato che ha giustificato la perquisizione e il sequestro di documenti finalizzati alla verifica dell’ipotesi accusatoria presso la sede dell società oggi ricorrente, dunque, è stato adeguatamente e sufficientemente delineato e la contestazione mossa con il ricorso è del tutto generica.
In ricorso, di fatti, non si contesta specificamente l’insussistenza del provvisorio, e ben circostanziato, addebito, vale a dire, non si sostiene di non aver compensato quel credito fiscale precisamente determinato e risultante, secondo il Tribunale, dal compendio investigativo come afferente a corsi di formazione mai espletati, né si sostiene, per converso, di aver bensì effettuato quella compensazione, trattandosi, tuttavia, di un credito d’imposta relativo a corsi effettivamente realizzati. La ricorrente si limita invece ad allegare di ave intrattenuto un altro tipo di rapporto commerciale con la RAGIONE_SOCIALE, che aveva originato la fattura prodotta al Tribunale del riesame e di cui si lamenta l’omessa
valutazione (una fattura per un imponibile di poco più di 10.000 Euro relativa ai contributi messi a disposizione dell’RAGIONE_SOCIALE).
3.3 Tenendo anche conto del fatto che – secondo quanto si legge nell’ordinanza – la illecita remunerazione da parte delle imprese beneficiarie agevolate dal sodalizio criminoso avveniva attraverso l’emissione, da parte di una delle (plurime) società RAGIONE_SOCIALE, di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, non presta il fianco a censure il rilievo contenuto nell’ordinanza impugnata secondo cui la pertinenza o meno di tale documento ai fini delle indagini necessitava di un vaglio ed un riscontro, evidentemente da compiersi da parte dell’autorità inquirente (come poi, di fatto, avvenuto, secondo quanto allega la ricorrente nella memoria da ultimo depositata). Del resto, com’è noto, il tribunale del riesame non dispone di poteri istruttori, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 29431 del 10/05/2019, Fraone, Rv. 276272; Sez. 1, n. 23869 del 22/04/2016, Perricciolo, Rv. 267993), ed il sequestro probatorio della documentazione era appunto funzionale all’accertamento dei rapporti commerciali intercorsi con le società che, secondo gli atti di indagine, risultano coinvolte nel meccanismo illecito.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023.