Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35304 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35304 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANTA NOME LA FOSSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/03/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che chiedeva il rigetto del ricorso..,..
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Assise di Appello di Napoli, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 28 marzo 2024 rigettava l’opposizione avverso l’ordinanza della medesima Corte in data 21 maggio 2023, che aveva respinto la richiesta di escussione del collaboratore di giustizia COGNOME NOME a fini della proposizione di una istanza di revisione delta sentenza di condanna di COGNOME NOME emessa dalla Corte di Assise di Appello di Napoli in data 29 ottobre 2013.
Con provvedimento del 21 marzo 2022, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, adito dal difensore di COGNOME NOME in sede di incidente di esecuzione, ovvero di reclamo avverso il rigetto da parte del Pm della richiesta di espletare l’interrogatorio di un collaboratore di giustizia, al fine di proporr giudizio di revisione, dichiarava non luogo a provvedere su detta richiesta « non rientrando la medesima in alcuna delle previsioni normative in materia di incidente di esecuzione né di reclamo».
La Corte di Cassazione, con sentenza in data 28 ottobre 2022, annullava il provvedimento con rinvio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ovvero al giudice dell’esecuzione competente, per delibare – secondo lo schema procedimentale di cui all’art. 667 co. 4 cod. proc. pen. – la richiesta ex art. 391-nonies cod. proc. pen.
La Corte di Assise di Appello di Napoli, individuata quale giudice dell’esecuzione competente in luogo del Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza in data 18 maggio 20023, riqualificata l’istanza del difensore quale opposizione al diniego del PM di autorizzazione a svolgere colloqui investigativi, prodromicí al deposito di una istanza di revisione della condanna inflitta a COGNOME NOME dalla Corte di Assise di Appello di Napoli in data 29 ottobre 2013 di trent’anni di reclusione per il triplice omicidio di NOME, COGNOME NOME e NOME, la rigettava.
La Corte di cassazione con sentenza del 29 novembre 2023, previa riqualificazione della impugnazione come opposizione, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di Assise di Appello di Napoli.
Questa Corte affermava che il giudice del rinvio aveva errato, laddove ’11.a qualifical . l’istanza quale opposizione, mentre avrebbe dovuto decidere de plano ex art. 667 co. 4 cod. proc. pen., poiché il precedente provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, pronunciato de plano, su istanza del difensore e parere del Pm, era stato cassato.
Pertanto, il ricorso per cassazione proposto dal condannato avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione era da qualificarsi come opposizione e
gli atti venivano trasmessi alla Corte di Assise di Appello di Napoli competente per la fase di opposizione.
La Corte di Assise di Appello di Napoli, decidendo sull’opposizione avverso la ordinanza della medesima corte in data 21 maggio 2023, con ordinanza del 28 marzo 2024 rigettava l’opposizione, facendo proprie le motivazioni del provvedimento opposto.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso COGNOME NOME tramite i propri difensori, AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, lamentando la violazione degli artt. 327 bis co. 2 cod. proc. pen. e 667 co. 4 cod.pro.pen.
Il ricorrente ritiene che la decisione reiettiva sia frutto di un evidente errore di interpretazione della vicenda specifica in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.
La necessità di escutere il collaboratore COGNOME discendeva dalla circostanza che tale COGNOME NOME, mandante dell’omicidio, escludeva che alla riunione in cui venne deciso dove sarebbe stato commesso l’omicidio, COGNOME fosse presente, mentre era presente COGNOME.
Se, dunque, COGNOME confermasse quanto affermato da COGNOME, potrebbe ritenersi confermata l’estraneità di COGNOME all’omicidio.
Ribadiva che la richiesta era prodromica ad una successiva istanza di revisione, ed era ammessa dall’art. 327 bis co 2 cod. proc. pen.
Sottolineava, inoltre, come una richiesta di tal fatta non potesse che essere, geneticamente, esplorativa, perché volta alla ricerca di elementi nuovi sui quali fondare, poi, la successiva istanza di revisione: in ogni caso l’evidente collegamento del COGNOME con i fatti per cui COGNOME ha riportato la condanna e la sua partecipazione alle fasi preliminari e decisionali dell’omicidio rende l’incombente istruttorio richiesto non esplorativo.
Infine, non individuava alcun pregiudizio che potesse discendere in capo al COGNOME, ovvero all’Ufficio di Procura dall’espletamento di tale esame, posto che il COGNOME era già stato giudicato.
In ogni caso, proprio ‘*fine di tutelare il collaboratore, il difensore aveva avanzato istanza di autorizzazione alla sua escussione, chiedendo anche che venissero eventualmente evidenziate delle modalità di assunzione della indagine difensiva a protezione del medesimo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto AVV_NOTAIO generale concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto del tutto 3)! GLYPH · correttamente il provvedimento impugnato 19i respinto l’istanza in ragione della inidoneità dell’attività investigativa indicata a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
E’ pacifico che l’istanza presentata al giudice dell’esecuzione dal ricorrente 93-wnon fcrs – se una istanza di revisione, bensì la richiesta di autorizzazione a svolgere attività di investigazione difensiva, ex art. 327 bis, 391 nonies cod. proc. pen., al fine di raccogliere elementi in ragione dei quali presentare una istanza di revisione, tanto è vero che la richiesta è stata proposta al giudice dell’esecuzione e non al giudice che sarebbe stato competente per il giudizio di revisione, in quanto tale attività di indagine difensiva risulta meramente prodromica alla eventuale presentazione dell’istanza di revisione (Sez. 1, n. 13623 del 2017; Sez. 1, n.1599 del 05/12/2006, Rv. 236236).
E’ altrettanto pacifico che la delibazione che deve compiere il giudice dell’esecuzione in questo caso non ha nulla a che vedere con l’ammissibilità della futura revisione, che si pone come mera ipotetica possibilità, nel caso di accoglimento della istanza, all’esito delle indagini difensive esperite (Sez. 1, Sentenza n. 16798 del 2008).
Così delineati i confini della istanza e la sua finalità, è necessario determinare sulla base di quali parametri il siudice dell’esecuzione debba valutare la richiesta.
Anche sulla determinazione di tali criteri e canoni, al fine di delineare l’ammissibilità o meno delle istanze, gli enunciati di questa Corte sono pacifici e chiari; non possono reputarsi consentite, ad esempio, quelle investigazioni che appaiano, all’evidenza, superflue o inidonee a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio (così, da ultimo, Sez. 5, n. 13400 del 12/1/2016, Rannpani, Rv. 266664), così come, sempre sotto un profilo sistematico generale, non può ritenersi ammissibile la finalità meramente “esplorativa” della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello (Sez. 3, n. 42711 del 23/6/2016, H., Rv. 267974), del sequestro probatorio (Sez. 3, n. 24561 del 17/5/2012, COGNOME e altri, Rv. 252767) e della convalida del sequestro probatorio (Sez. 1, n. 29933 dell’11/3/2004, COGNOME, Rv. 229250).
In tema di revisione, anche nella fase rescindente, è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell’impugnazione straordinaria. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della corte di appello di immediata inconferenza, rispetto all’impianto probatorio già esistente, della prova dedotta
come “nuova”, verificandone anche l’incapacità a scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni). % (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020)-
La prova nuova deve essere idonea a condurre a risultati probatori in termini di certezza o piena affidabilità (Sez 1 4837/1998); l’esito dell’accertamento prospettato deve essere idoneo a scardinare la valenza degli ulteriori elementi probatori che avevano dimostrato e determinato la colpevolezza del condannato ( Sez. 5, n. 38276/2016).
3. Nel caso in esame la Corte di Assise di Appello ha ritenuto infondata l’opposizione in ragione della natura evidentemente esplorativa della richiesta, posto che non risultano dichiarazioni di COGNOME sul triplice omicidio e che l’argomentazione difensiva che muove dalla assoluzione del medesimo dal triplice omicidio è inconsistente, oltre che imprecisa, poiché COGNOME è stato condannato per uno degli omicidi; in ogni caso il quadro probatorio che ha portato alla condanna di COGNOME era stato ricostruito senza l’apporto di COGNOME; detto quadro si è ulteriormente rafforzato in ragione delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME che, in sede di precedenti istanze di revisione, tutte respinte, ha confermato il coinvolgimento di COGNOME nella fase decisionale del fatto omicidiario.
La motivazione spesa dal ricorrente per affermare la rilevanza delle dichiarazioni del COGNOME circa il triplice omicidio fa rifermento al ruolo di COGNOME all’interno del clan, ed è evidente l’assoluta genericità di tale affermazione che non è ancorata ad alcun elemento fattuale che indichi con una certa determinazione nel COGNOME un soggetto che concretamente possa apportare un novum al materiale probatorio già delibato.
Inoltre, il fatto che il COGNOME sia stato assolto dall’imputazione di avere partecipato alle fasi preliminari e decisionali di almeno due omicidi, rende la tesi difensiva circa la sua conoscenza di chi potesse avere partecipato a tale fase organizzativa, cui lui, appunto, per primo non avrebbe partecipato, inconsistente.
La motivazione del rigetto della opposizione si appalesa, dunque, congrua, logica, non contraddittoria e rispettosa del dettato normativo, così come dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto; per contro le doglianze del ricorrente sono infondate e il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 19 giugno 2024