Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10607 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 1 Num. 10607 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/04/2022 del GIP TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME,IXIA; , cAetrh’e lette/sentite le nclusi 91,4–) GLYPH j
Ritenuto in fatto
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di NOME COGNOME condannato con sentenza irrevocabile, volta ad essere autorizzato: ad accedere luogo in cui è custodito il reperto 1 (guanto da lavoro Maurer) al fine di visio ed effettuare rilievi tecnici; e a ottenere l’esibizione da parte della giudiziaria della telecamera installata sulla S. S. 96, e dei relativi fotogram comunicazione dei dati relativi ai nominativi degli operatori che procedettero visione.
L’istanza, finalizzata ad un giudizio di revisione, non è accoglibile, pe nel giudizio di revisione una perizia può costituire prova nuova soltanto se fon su nuove acquisizioni scientifiche e se quindi in grado di fornire risulta adeguati.
Il richiedente non ha dedotto in ordine alla novità del metodo osservato perizia né alla capacità di divenire strumento di apprensione di dati nuovi.
Quanto poi alla richiesta di esibizione delle telecamere e dei fotogramm con l’indicazione dei dati relativi ai nominati degli operatori che procedetter visione, il Giudice ha osservato che le risultanze della visione di detti fotog sono state già oggetto di delibazione di merito nei due gradi di giudizio.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazion prognosi di inammissibilità del giudizio di revisione, per difetto di n dell’indagine tecnica sollecitata, non può costituire, per ciò solo, argomentazione per negare l’esercizio di una prerogativa difensiva.
Gli argomenti spesi nell’istanza di accesso ai reperti meritavano di ess adeguatamente valutati e invece sono stati completamente ignorati, nonostant la difesa avesse ampiamente dedotto nel corso del giudizio la limitata valenza si sarebbe dovuta attribuire a quella indagine sul DNA, sia perché squisitame indiziaria, e svolta senza l’osservanza delle linee-guida della migliore sc genetica, sia perché condotta in violazione della catena di custodia.
Il Giudice, ancora, avrebbe dovuto autorizzare l’accesso difensivo al documentazione in possesso della polizia giudiziaria, specificamente ad ogni at o documento relativo alla telecamera installata sulla S.S. 96, atteso che q riferito dalla polizia giudiziaria a proposito delle immagini che avreb immortalato l’autovettura FIAT Bravo aveva rivestito un ruolo decisivo ai f dell’affermazione di responsabilità del ricorrente, nonostante i relativi fotog non furono mai depositati.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso per cassazione deve essere qualificato come opposizione dinnanzi al giudice dell’esecuzione, per le ragioni di seguito esposte.
Come rilevato da Sez. 1, n. 48475 del 12/09/2019, Rv. 278497, “avverso i provvedimenti di rigetto de plano delle istanze avanzate al giudice dell’esecuzione finalizzate all’espletamento di indagini difensive, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto in caso di abnormità del provvedimento mentre, nei casi ordinari, deve essere proposta opposizione davanti allo stesso giudice che li ha emessi. (Fattispecie relativa ad istanze di autorizzazione al prelievo di campioni su reperti sequestrati in custodia dell’autorità giudiziaria e per l’accesso a luoghi privati o non aperti al pubblico, finalizzate all’eventuale promovimento del giudizio di revisione)”.
Si è infatti correttamente osservato, richiamando un lontano precedente (Sez. 1, n. 1599 del 05/12/2006, dep. 2007, Rv. 236236), che, una volta statuito principio che spetta al giudice dell’esecuzione la competenza a provvedere sulle istanze difensive di prelievo di campioni su reperti sequestrati ed in custodia all’Autorità giudiziaria, deve prendersi atto che per ogni provvedimento attinente alle cose sequestrate o confiscate deve adottarsi ordinanza de plano ex art. 676 c.p.p., avverso la quale l’interessato può proporre opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Il ricorso in esame deve pertanto essere qualificato, ai sensi dell’articolo 568, ult. co ., c.p.p., come opposizione, e conseguentemente gli atti devono essere restituiti al Tribunale di Bari – Ufficio GIP, quale giudice dell’esecuzion competente a decidere sull’opposizione.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bari – Ufficio GIP.
Così deciso, il 31 gennaio 2023.