Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12141 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 1 Num. 12141 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANTA MARIA LA FOSSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/05/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOMEAVV_NOTAIO, che ha chiesto l declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata, la Corte di assise di appello di Napoli, in funzione di Giudice dell’esecuzione, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Corte, sezione Prima penale, con sentenza n. 47739 del 28 ottobre 2023 (a seguito di trasmissione degli atti da parte del Giudice per le indagini preliminari) ha qualificato opposizione l’istanza proposta da NOME COGNOME avverso il provvedimento, reso in data 21 marzo 2022, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, ha dichiarato non luogo a provvedere rispetto ad istanza riguardante il provvedimento con il quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha negato l’autorizzazione a svolgere colloqui investigativi con il collaboratore di giustizia, NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 327-bis, comma 2, cod. proc. pen. e, in via subordinata, circa il diniego della richiesta di provvedere all’assunzione diretta del mezzo istruttorio.
1.2. L’ordinanza impugnata, emessa dalla Corte di assise di appello individuata dal Giudice per le indagini preliminari come giudice dell’esecuzione, ha reputato infondata l’istanza (qualificata opposizione) tenuto conto del divieto legislativo, previsto per il collaboratore di giustizia, ex art. 4 legge n. 45 2001rendere dichiarazioni a soggetti diversi dal proprio difensore, dall’Autorità giudiziaria e dalle forze di polizia.
Quanto alla richiesta, avanzata in via subordinata, il Giudice dell’esecuzione ha valorizzato l’inutilità dell’escussione di COGNOME, ai fini del giudizio di revis della condanna alla pena di anni trenta di reclusione subita da COGNOME, ritenendo non decisivo l’apporto probatorio del detto COGNOME in relazione alla condanna di COGNOME per il triplice omicidio per il quale ha riportato condanna e rilevando che unico argomento difensivo è quello della sovrapponibilità delle posizioni di COGNOME e COGNOME (assolto, peraltro, soltanto per gli omicidi COGNOME e COGNOME, ma condannato per quello di NOME COGNOME).
2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso, per il tramite del difensore, l’istante, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, nonché violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., per avere il giudice del rinvio ignorato la regola di giudizio fissata dalla sentenza rescindente.
2.1. La difesa, preliminarmente, sottolinea la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. per avere il giudice del rinvio, violato la regula iuris sancita dalla sentenza rescindente, nella parte in cui ha riconosciuto il diritto del difensore, a quale è conferito mandato, ai sensi dell’art. 391-nonies cod. proc. pen., di compiere attività investigativa preventiva, consistente nella ricerca ed
individuazione di elementi di prova per l’eventuale promovimento del giudizio di revisione della sentenza di condanna.
Viene, altresì, enunciato il principio secondo il quale per lo svolgimento di tale attività di indagine si rende necessario l’intervento del giudice (pe concedere autorizzazioni, assumere atti istruttori o rimuovere ostacoli all’esercizio dei poteri attribuiti al difensore), individuando, per tali casi, il g competente.
Sicché, a parere della difesa, il giudice del rinvio, in attuazione di ta principi, si sarebbe dovuto limitare a individuare, in termini concreti, le modalit attraverso le quali rimuovere l’ostacolo, normativamente previsto, per l’esecuzione dell’attività di indagine difensiva individuata dall’istante, in quan prodromica alla proposizione della revisione.
Indebitamente, dunque, a parere della difesa, la Corte di assise di appello avrebbe valutato il merito della futura indagine difensiva, ritenuta non idonea a rappresentare utile elemento di novità, senza svolgere l’interrogatorio del collaboratore, onde apprezzare il contenuto di questi.
Inoltre, si rileva l’abnormità del provvedimento, nella parte in cui crea stallo rispetto alla necessità di procedere all’istanza di revisione, stallo al quale avev posto rimedio la sentenza rescindente.
3.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, ha chiesto con requisitoria scritta l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore, AVV_NOTAIO ha presentato con pec del 22 novembre 2023, note controdeduttive rispetto alla requisitoria della parte pubblica.
4.L’impugnazione proposta va qualificata come opposizione e, di conseguenza, gli atti vanno trasmessi alla Corte di assise di appello di Napoli per il relativo giudizio.
4.1. Va premesso che il provvedimento emesso, nel caso al vaglio, dal Giudice del rinvio, interviene a seguito di sentenza di questa sezione Prima penale, del 28 ottobre 2022, n. 47739 che pronuncia l’annullamento con rinvio chiarendo che il difensore, cui è conferito mandato ai sensi dell’art. 391-nonies cod. proc. pen., può compiere attività investigativa preventiva, consistente nella ricerca ed individuazione di elementi di prova per l’eventuale promovimento del giudizio di revisione della sentenza di condanna.
Viene, in quella sede, enunciato il principio secondo il quale lo svolgimento di tale attività di indagine può rendere necessario l’intervento del giudice (per concedere autorizzazioni – artt. 391-septies e 391-bis, comma 7, cod. proc. pen.; assumere atti istruttori – art. 391-ter, comma 11, cod. proc. pen.; rimuovere ostacoli all’esercizio dei poteri attribuiti al difensore – art. 3
quater cod. proc. pen.) e che, ove ciò si verifichi, il giudice competente a concedere eventuali autorizzazioni è quello dell’esecuzione, secondo lo schema processuale di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Più specificamente, la sentenza rescindente, nell’annullare il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, ha evidenziato che:
al difensore può essere legittimamente conferito, ai sensi dell’art. 391nonies cod. proc. pen., il mandato per compiere attività investigativa preventiva, consistente nella ricerca ed individuazione di elementi di prova per l’eventuale promovimento del giudizio di revisione della sentenza di condanna;
lo svolgimento di tale attività di indagine può rendere necessario l’intervento del giudice che può concedere autorizzazioni (artt. 391-septies e 391-bis, comma 7, cod. proc. pen.) o assumere atti istruttori (art. 391-ter, comma 11, cod. proc. pen.) o, comunque, rimuovere ostacoli all’esercizio dei poteri attribuiti al difensore (art. 391-quater cod. proc. pen.);
che,- nei descritti casi, la competenza a provvedere è del giudice dell’esecuzione e non già del giudice che sarebbe competente per il giudizio di revisione, posto che l’attività istruttoria è prodromica all’eventuale presentazione dell’istanza di revisione (Sez. 1, n. 1599 del 5/12/2006, dep. 19/1/2007, Confl. compet. in proc. Piemonte, Rv. 236236 Sez. 1, n. 2603 del 12/01/2021, Bossetti, Rv. 280356 – 01);
che, quanto alla procedura applicabile, il giudice dell’esecuzione, in base al coordinamento tra le norme generali in materia di provvedimenti del giudice (artt. 125 e 127 cod. proc. pen.) e quelle in materia di indagini difensive, deve adottare lo schema procedimentale previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. che permette, comunque, una revisione della decisione da parte del giudice, sulla base delle argomentazioni dell’opponente e, se del caso, degli accertamenti che si rendessero necessari (cfr. Sez. 1, n. 48475 del 12/09/2019, COGNOME, Rv. 278497 – 04, che ha precisato che “avverso i provvedimenti adottati de plano con riferimento alle istanze avanzate al giudice dell’esecuzione per esigenze di investigazioni difensive, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto in caso di abnormità del provvedimento mentre, nei casi ordinari, deve essere proposta opposizione davanti allo stesso giudice che li ha emessi”).
La sentenza rescindente, quindi, ha concluso, in applicazione degli esposti principi, pronunciando l’annullamento con rinvio della declaratoria di non luogo a provvedere, trasmettendo gli atti, per nuovo giudizio, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, rimettendo a tale autorità la verifica della sua competenza quale giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen.
4.2. Dunque, la pronuncia, nel caso al vaglio, ha delineato precisamente il perimetro procedurale entro il quale il Giudice dell’esecuzione deve decidere, in ordine alle istanze difensive di attività investigativa prodromica ad eventuale
istanza di revisione, perimetro che, secondo la pronuncia, consta della doppia fase, prevista dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., cioè prima con decisione de plano e, poi, attraverso l’opposizione.
Il Collegio rileva che si discosta dal contenuto della sentenza rescindente e dal dictum della Corte di legittimità, cui il giudice ad quem era senz’altro vincolato, l’operata qualificazione, da parte della Corte di assise di appello, dell’istanza difensiva, come opposizione al diniego del Pubblico ministero che, peraltro, nella procedura interviene soltanto attraverso un parere.
Invero, il Giudice dell’esecuzione, una volta ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 665 cod. proc. pen., non doveva decidere sull’istanza in sede di opposizione, per carenza di un primo provvedimento adottato ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (tenuto conto, peraltro, che il non luogo a provvedere pronunciato dal Giudice era stato cassato in toto) ma con provvedimento de plano, passibile della successiva, eventuale, opposizione.
4.3.t, infine, appena il caso di osservare, quanto alla parte finale della motivazione del provvedimento adottato, che la giurisprudenza di questa Corte si attesta, in ordine alla revisione, sul principio secondo il quale questa non può essere giustificata da richieste istruttorie meramente esplorative (cfr. Sez. 1, n. 44591 del 03/05/2018, C., Rv. 273979 – 01). Si è infatti, affermato, proprio con riferimento alle indagini difensive finalizzate alla ricerca e all’individuazione d elementi di prova per l’eventuale promovimento del giudizio di revisione, che è legittima l’ordinanza del giudice dell’esecuzione di rigetto dell’istanza del condannato nel caso in cui essa sia meramente esplorativa o mirata ad accertamenti che appaiono, all’evidenza, superflui o inidonei a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio, spettando alla parte dedurre ed illustrare la decisività dell’atto d’indagine difensiva richiesto e l’utilità che si a conseguire attraverso l’esercizio del diritto.
5.In ogni caso, per quanto sin qui esposto, il ricorso per cassazione, proposto da COGNOME avverso quel provvedimento adottato dal Giudice dell’esecuzione in data 18 maggio 2023, in ossequio al contenuto della sentenza rescindente, deve essere qualificato quale opposizione, con trasmissione degli atti al Giudice dell’esecuzione per il giudizio relativo.
P.Q.M.
Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di assise di appello di Napoli.
Così deciso, il 29 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente