Incompetenza Territoriale: L’Appello Impossibile Secondo la Cassazione
Nel complesso scenario della procedura penale, una delle prime questioni da definire è quale sia il tribunale giusto per celebrare un processo. Sollevare un’eccezione di incompetenza territoriale è un diritto della difesa, ma cosa accade se il giudice la respinge? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione di tale decisione, stabilendo un principio procedurale fondamentale: non si può fare ricorso. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Durante l’udienza preliminare presso il Tribunale di Civitavecchia, la difesa di un imputato ha sollevato un’eccezione, sostenendo che quel tribunale non fosse territorialmente competente a giudicare il caso. Il Giudice per l’udienza preliminare (GIP), dopo aver esaminato la questione, ha respinto l’eccezione, ritenendo la propria competenza.
L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha deciso di impugnare direttamente l’ordinanza del GIP, proponendo ricorso per Cassazione. La questione è quindi giunta al vaglio della Suprema Corte, chiamata a decidere non sul merito della competenza, ma sulla stessa ammissibilità del ricorso.
La Questione sull’Incompetenza Territoriale e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale e su precise norme del codice di procedura penale. Secondo i giudici di legittimità, l’ordinanza con cui il giudice respinge un’eccezione di incompetenza territoriale non è un provvedimento che può essere impugnato separatamente. Questa decisione ha comportato non solo la chiusura del procedimento incidentale ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione su due argomenti giuridici principali, tra loro complementari.
In primo luogo, ha richiamato l’articolo 568, secondo comma, del codice di procedura penale. Sebbene questa norma si riferisca esplicitamente alle “sentenze” sulla competenza, la sua ratio (la logica sottostante) è applicabile per analogia anche alle “ordinanze”. Il legislatore ha inteso escludere che le questioni di competenza possano essere oggetto di un’impugnazione ordinaria, per evitare di rallentare il corso del processo principale con continue dispute procedurali.
In secondo luogo, e in modo ancora più dirimente, la Corte ha sottolineato che il codice di procedura penale prevede uno strumento specifico per risolvere i disaccordi sulla competenza tra diversi uffici giudiziari: il conflitto di giurisdizione o di competenza, disciplinato dagli articoli 28 e seguenti del codice. Se una parte ritiene che il giudice stia procedendo indebitamente, la via corretta non è l’appello o il ricorso, ma la sollecitazione di un conflitto che sarà poi risolto dalla Corte di Cassazione in una sede apposita. L’esistenza di una procedura specifica esclude la possibilità di utilizzarne un’altra, di carattere generale come il ricorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia ribadisce un principio cruciale per gli operatori del diritto: la scelta dello strumento processuale corretto è fondamentale. Tentare di impugnare un provvedimento non appellabile, come l’ordinanza che respinge un’eccezione di incompetenza, è un errore che non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’assistito. La decisione della Cassazione serve da monito: le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garantiscono l’ordinato e celere svolgimento del processo. Per contestare la competenza di un giudice, la via maestra non è l’impugnazione della sua decisione interlocutoria, ma l’attivazione dei meccanismi di conflitto previsti dal sistema.
È possibile ricorrere in Cassazione contro l’ordinanza del GIP che respinge un’eccezione di incompetenza territoriale?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale ordinanza non è impugnabile. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Qual è lo strumento giuridico corretto per risolvere una disputa sulla competenza territoriale tra tribunali?
Lo strumento corretto previsto dal codice di procedura penale è la procedura di conflitto di giurisdizione o di competenza, regolata dagli articoli 28 e seguenti.
Cosa comporta la presentazione di un ricorso inammissibile alla Corte di Cassazione?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37704 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37704 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CIVITAVECCHIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/04/2024 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA
d-ate-evvise-alle-perti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
r
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che il ricorso è stato proposto avverso il provvedimento con cui ., k.ì Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia ha rigettat l’eccezione di incompetenza territoriale di quell’ufficio, sollevata dall’impu NOME COGNOME;
che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere, in proposito, «L’ordinanza con la quale il Giudice per la udienza preliminare resping l’eccezione di incompetenza per territorio non è impugnabile, sia perché ciò espressamente escluso dal secondo comma dell’art. 568 cod. proc. pen – che si riferisce alle sentenze sulla competenza, ma la cui “ratio” è per analo applicabile anche alle ordinanze -, sia perché tal genere di decisione può luogo a conflitto, per il cui componimento è prevista la specifica procedura di c agli articoli 28 e seguenti del codice di rito» (Sez. 1, n. 789 del 06/02/1 Anzalone, Rv. 203985 – 01);
che deve, pertanto, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della caus di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.
Così deciso il 11/07/2024.