Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12600 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12600 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il 27/02/1968
avverso l’ordinanza del 19/09/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CIVITAVECCHIA
dato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
1. GLYPH Il ricorso di NOME è inammissibile atteso che si impugna ordinanza in materia di competenza territoriale al di fuori dei casi di cui all’art. 24 bis cod. proc. pen., che si sarebbe dovuta contestare unitamente alla sentenza finale. Si è infatti precisato che l’eccezione di incompetenza territoriale, ritualmente prospettata dalle parti nel termine di cui all’art.491 cod. proc. pen. e respinta dal giudice, può essere riproposta con i motivi di impugnazione senza però introdurre argomentazioni ulteriori e diverse da quelle originarie; ne consegue che, in sede di legittimità, sono insindacabili gli aspetti relativi alla competenza territoriale non ritualmente sottoposti dalla parte entro i termini dell’art. 491 cod. proc. pen., neanche se questi siano collegati a sopravvenienze istruttorie e potrebbero giustificare, in astratto, uno spostamento della competenza (Sez. 2, n. 4876 del 30/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269212; Sez. 2, n. 1415 del 13/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258149).
Va qui altresì ribadito che diversamente da quanto emerge nel caso di specie che non attiene alla fattispecie ex art. 24 bis cod. proc. pen.’ in tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla “ex officio”, è tenuto, ai fini dell’ammissibilità del rinvio, a motivare la propri determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l’impossibilità di risolverla mediante l’utilizzo degli ordinari strumenti normativi (Sez. 1, n. 46466 del 22/09/2023, Rv. 285513 – 01; Sez. 5, n. 43304 del 07/07/2023, Rv. 285233 – 01; Sez. 6, n. 31809 del 10/05/2023, Rv. 285089 01; Sez. 6, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720 – 01).
Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dell’impugnazione.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20.12.2024