Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5678 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5678 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
I L FU N7 sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a San Cataldo il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/04/2023 del Gup del Tribunale di Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 aprile 2023 – resa in un procedimento per reati tributari – il Gup del Tribunale di Bergamo ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Milano.
Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la mancata applicazione dell’art. 18 della legge n. 74 del
2000, sul rilievo che vi è un’oggettiva situazione di incertezza sul luogo della commissione di reati e che, dunque, dovrebbe essere ritenuto competente il Tribunale di Verona, luogo in cui era avvenuto il primo accertamento dei reati stessi, o quello di Monza, luogo di commissione del reato più grave.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
I provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano – qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente – l’elevazione del conflitto ai sensi dell’art 28 cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019, Rv. 275773; Sez. 5, n. 33281 del 04/04/2016, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Tale principio trova applicazione anche nel caso di specie, in cui il giudice ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Milano.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.