Incompetenza Territoriale: I Termini Vanno Rispettati, Pena l’Inammissibilità
L’eccezione di incompetenza territoriale rappresenta uno strumento fondamentale a garanzia del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Tuttavia, il suo esercizio è subordinato a precise regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 9367/2024) ha ribadito con fermezza che sollevare tale questione in ritardo comporta conseguenze drastiche, come l’inammissibilità del ricorso. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata.
Il Caso in Analisi: Un Ricorso Presentato Fuori Tempo Massimo
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza riguardava la presunta incompetenza territoriale del giudice di primo grado. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che il processo si sarebbe dovuto svolgere in un’altra sede giudiziaria.
Tuttavia, la Suprema Corte ha immediatamente rilevato una criticità insanabile nel modo in cui la questione era stata posta.
La Disciplina dell’Incompetenza Territoriale nel Processo Penale
Per comprendere la decisione, è essenziale richiamare le norme che regolano la materia. Il Codice di Procedura Penale stabilisce termini perentori per eccepire l’incompetenza territoriale.
L’articolo 21, comma 2, del codice di rito, prevede che l’eccezione debba essere sollevata, a pena di decadenza, entro termini precisi nella fase iniziale del processo.
Inoltre, qualora l’eccezione sia stata respinta in primo grado, l’articolo 24, comma 1, impone alla parte che intenda insistere sulla questione di riproporla specificamente nei motivi di appello. In caso contrario, la questione si intende definitivamente rinunciata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La motivazione della decisione è netta e si basa su due pilastri:
1. Tardività dell’Eccezione: La questione di incompetenza era stata sollevata in violazione delle norme processuali che impongono una deduzione tempestiva. Le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie di ordine e certezza del processo.
2. Mancata Devoluzione alla Corte d’Appello: Elemento decisivo, la Corte ha rilevato come dalla sentenza impugnata non risultasse che l’eccezione di incompetenza fosse stata devoluta alla cognizione della Corte territoriale. L’imputato non aveva, cioè, inserito questo specifico punto nei suoi motivi di appello. Di conseguenza, non poteva sollevare la questione per la prima volta in sede di legittimità.
La Suprema Corte ha sottolineato che, se il riepilogo dei motivi di gravame nella sentenza d’appello fosse stato incompleto, sarebbe stato onere del ricorrente contestarlo specificamente nel ricorso per cassazione, cosa che non è avvenuta. Pertanto, il ricorso è stato giudicato privo dei requisiti di specificità e autosufficienza.
Le Conclusioni: Regole Processuali e Conseguenze Pratiche
La decisione in esame offre un importante monito: nel processo penale, le questioni procedurali, come l’incompetenza territoriale, devono essere gestite con la massima attenzione e nel rigoroso rispetto delle scadenze. La tardività o l’omessa riproposizione nei successivi gradi di giudizio non sono vizi sanabili e portano a conseguenze irreversibili.
Per l’imputato, ciò si è tradotto non solo nella reiezione del suo ricorso, ma anche nella condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce che la strategia difensiva deve essere costruita sin dal primo grado di giudizio, poiché le omissioni e gli errori procedurali commessi in quella fase possono precludere definitivamente la possibilità di far valere le proprie ragioni in futuro.
Cosa succede se l’eccezione di incompetenza territoriale viene sollevata in ritardo?
Secondo la decisione della Corte, l’eccezione si considera tardiva e il relativo motivo di ricorso viene dichiarato inammissibile, senza che la Corte entri nel merito della questione.
È sufficiente sollevare la questione di incompetenza in primo grado?
No. L’ordinanza chiarisce che, se l’eccezione viene respinta in primo grado, è necessario riproporla specificamente nei motivi di appello, come previsto dall’art. 24, comma 1, cod. proc. pen., altrimenti si considera rinunciata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente in questo caso?
Il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile e, di conseguenza, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9367 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9367 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura l’incompetenza per territorio del primo giudice, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità autosufficienza, è manifestamente infondato in quanto inerisce ad eventuali violazioni di norme processuali tardivamente dedotte e non più deducibili in sede di legittimità;
che, invero, la questione sulla competenza per territorio deve essere tempestivamente eccepita nel rispetto dei termini stabiliti, a pena di decadenza, dall’art. 21, comma 2, cod. proc. pen., nonché successivamente riproposta nei motivi di appello, secondo quanto previsto dall’art. 24, comma 1, cod. proc. pen.;
che, nella specie, non risulta che l’incompetenza territoriale sia stata devoluta alla cognizione della Corte territoriale, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 febbraio 2024.