Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47705 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47705 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME (CODICE_FISCALE, nato in Romania il 17/01/1986
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 19/11/2024;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 19 novembre 2024 (motivazione contestuale) ha dichiarato la propria incompetenza a decidere in ordine alla richiesta di consegna di NOME avanzata dalla Autorità giudiziaria della Romania, per effetto di mandato di arresto europeo emesso dalla predetta Autorità sulla base di sentenza definitiva del 29 marzo 2023 della Corte di appello i COGNOME che ha condannato il predetto alla pena detentiva di anni tre
e mesi sei di reclusione per il delitto di riciclaggio continuato. La Corte territoriale ha disposto, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 69 del 2005, la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia rilevando che Chis aveva dichiarato di risiedere in San Donà del Piave, risultando dunque irrilevante che il predetto, avendo appreso che a suo carico era stato emesso il MAE, si era presentato presso gli uffici della Questura di Milano.
Avverso detta sentenza COGNOME a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce un unico motivo relativo alla violazione di legge e alla carenza della motivazione della pronuncia in riferimento all’art. 11 della legge n. 69. Ciò in quanto il mancato arresto del consegnando non può superare il dato obiettivo che il predetto era soggetto a MAE e il suo nominativo era presente nella banca data RAGIONE_SOCIALE e, quindi, si sarebbe dovuto obbligatoriamente procedere al suo arresto, sussistendo perciò in ogni caso la competenza della Corte milanese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente, va verificato se sia suscettibile di ricorso per cassazione la sentenza della Corte di appello che, come nel caso di specie, si sia limitata a declinare la propria competenza per territorio.
2.1. Ai sensi dell’art. 22, comma 1, della legge n. 69 del 2005 «contro la sentenza di cui all’articolo 17, la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, solo per i motivi, contestualmente enunciati, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale». La sentenza di cui all’art. 17 cit. ha ad oggetto la valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per disporre la consegna e, dunque, risulta evidente che la – diversa – sentenza che, senza entrare nel merito di detta valutazione, si limiti a dichiarare l’incompetenza per territorio della Corte adita non rientra tra le pronunce ricorribili ai sensi dell’ar 22 I.n. 69 del 2005.
Sotto altro profilo, rileva il Collegio che è pacifico che la dichiarazione di incompetenza – per materia o per territorio – adottata con sentenza o con ordinanza non sia impugnabile attraverso il ricorso per cassazione. Richiamandosi a principi del tutto consolidati, si è da ultimo precisato (Sez. 1, ord. n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803 – 01) come «il sistema processuale non consente, per la regola di tassatività dei mezzi di gravame, l’immediata ricorribilità
alla Corte di cassazione delle pronunce che decidono sulla competenza del giudice adito: non essendo previsto alcun mezzo preventivo per regolare la competenza mediante intervento immediato della Suprema Corte, questa potrà essere chiamata a pronunciarsi sulla medesima questione soltanto se investitane mediante proposizione di conflitto (Sez. 5, n. 6347 del 25/11/1998, COGNOME, Rv. 212512; Sez. 4, n. 46571 del 05/10/2004, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 230575; Sez. 5, n. 3102 del 16/12/2005, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 233748; Sez. 5, n. 6366 del 18/10/2013, COGNOME, Rv. 258865)».
3.1. Tale principio risulta applicabile anche alla sentenza emessa dalla Corte di appello che, in relazione di richiesta di consegna a seguito di MAE, declini la propria competenza per territorio individuando diversa Corte territoriale alla quale, sulla base dei criteri di cui all’art. 5 I.n. 69 del 2005, è attribuita la competenza a valutare la richiesta di MAE. Pertanto, in base al principio della tassatività dei mezzi di gravame, tale sentenza non è impugnabile per cassazione, potendo solo dare luogo ad un eventuale conflitto di competenza ai sensi dell’art. 28 ss. cod. proc. pen. Unico rimedio, quest’ultimo, che l’ordinamento processuale appresta a fronte della declaratoria di incompetenza per territorio atteso che, come si è recentemente precisato, è inammissibile il rinvio pregiudiziale per la decisione sulla competenza territoriale, introdotto dal nuovo art. 24-bis cod. proc. pen., disposto dal giudice, al quale gli atti siano stati trasmessi per effetto di una sentenza dichiarativa di incompetenza emessa da altro giudice, che si ritenga, a sua volta, territorialmente incompetente, in quanto la natura anticipatoria e preventiva di tale strumento postula che non vi sia già stata una decisione sulla competenza territoriale, sicché, in tal caso, l’unico rimedio esperibile risulta il conflitt competenza (così, Sez. 3, n. 22304 del 14/03/2024, Gip Trib Siena, Rv. 286438 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4. Pertanto, la sentenza in esame non è impugnabile e il ricorso presentato da Chis avverso la stessa risulta per tale motivo inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi elementi dai quali dedurre assenza di colpa nella proposizione della impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Così deciso il 30 dicembre 2024
Consigliere e tenso rff
Il Presidente