Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13180 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13180 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALBENGA il 02/05/1964
avverso l’ordinanza del 03/02/2025 del Tribunale di Genova udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
sentite le conclusioni del PG COGNOME
Il Procuratore Generale si riporta alla memoria scritta e conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di RIMINI in difesa di COGNOME NOME che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 gennaio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona ha applicato, nei confronti di NOME COGNOME, la misura cautelare della custodia in carcere, per i delitti in materia di stupefacenti di cui ai capi 1, 5, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della provvisoria imputazione.
Con ordinanza del 3 febbraio 2025 il Tribunale di Genova, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen.: 1) ha ritenuto l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quanto ai reati di cui ai capi 10 e 14, ed annullato l’ordinanza limitatamente alle condotte di cui ai capi 11 e 13; 2) ha ritenuto l’incompetenza per territorio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Savona, essendo invece competente quello presso il Tribunale di Imperia; 3) ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità per omessa notifica al difensore dell’avviso di fissazione dell’interrogatorio di garanzia c.d. preventivo.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché vizio della motivazione, in quanto il Tribunale ha ritenuto erroneamente sanata, ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen., la nullità derivante dall’omessa notifica al difensore di fiducia dell’avviso di fissazione dell’interrogatorio preventivo.
Nullità che invece, in quanto assoluta ex artt. 178, lett. c, e 179 cod. proc. pen., deve ritenersi insanabile.
Osserva il ricorrente che l’avviso di fissazione – che conteneva l’erronea indicazione di un difensore d’ufficio – fu notificato all’avv. COGNOME nella sola qualità di domiciliatario.
Veniva quindi depositata, al Giudice per le indagini preliminari, una memoria ai sensi dell’art. 121 cod. proc. pen., al solo fine di dedurre la nullità, segnalando, per mero atto di cortesia, che né il ricorrente né il difensore di fiducia si sarebbero presentati il giorno dell’interrogatorio.
Dal contenuto di tale memoria, quindi, non può trarsi, con certezza, la volontà di non comparire all’atto: la comparizione o la rinuncia a comparire ad uno specifico atto possono integrare una sanatoria ex rt. 184 cod. proc. pen. solo ove non vi sia alcuna deduzione di nullità.
La questione, ritualmente posta, avrebbe dovuto essere decisa anche prima dell’espletamento dell’interrogatorio: conseguentemente, tanto l’omessa
decisione, quanto l’omessa notifica al difensore di fiducia, determinano la nullità assoluta dell’ordinanza di custodia cautelare.
Richiesta e disposta la trattazione orale, all’odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Una volta dichiarata dal Tribunale del riesame l’incompetenza territoriale del giudice che ha disposto la misura e trasmessi gli atti al giudice ritenuto competente, è soltanto possibile, ex art. 27 cod. proc. pen., che la misura sia nuovamente adottata da quest’ultimo entro il termine di venti giorni – con la conseguenza che lo “status libertatis” dell’indagato trova la propria regolamentazione nel secondo titolo – ovvero che la misura non sia nuovamente e tempestivamente disposta e, in tal caso, quella originaria perde efficacia.
Di ciò è apparso consapevole lo stesso Tribunale nel disporre “l’inefficacia differita ove il giudice competente non provveda ex novo entro il termine di 20 giorni” (p. 9 provvedimento impugnato).
Termine che decorre, per espressa previsione normativa, dalla ordinanza di trasmissione degli atti, quindi a prescindere dall’avvenuta esecuzione della misura emessa dal giudice incompetente.
Il Collegio rileva, pertanto, che in entrambi i casi, l’indagato ha interesse ad impugnare l’ordinanza emessa dal Tribunale che ha dichiarato l’incompetenza solo ai fini della previsione di cui all’art. 314 cod. proc. pen., mentre ogni ulteriore censura è da ritenersi preclusa essendo nel primo caso ormai priva di incidenza la pregressa ordinanza, e nel secondo ormai estinta la misura.
Inoltre, l’interesse ad impugnare, ai fini di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, non può presumersi ma, contrariamente a quanto accaduto nel caso in esame, deve essere dedotto in termini positivi ed univoci.
Più in particolare, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno sottolineato che, in caso di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal
mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall’interessato (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 249002 – 01; conf., con specifico riferimento alla impugnazione di una misura divenuta inefficace ex art. 27 cod. proc. pen., Sez. 6, n. 1765 del 21/12/2023, dep. 2024, Strangio, Rv. 285893 – 01; Sez. 2, n. 37015 del 30/06/2016, Salvatore, Rv. 267909 – 01; Sez. 6, n. 25707 del 15/06/2011, Platone, Rv. 250510 – 01; Sez. 3, n. 25201 del 07/05/2008, COGNOME, Rv. 240387 – 01; Sez. 6, n. 27580 del 16/04/2007, COGNOME, Rv. 237418 – 01, con riferimento, in motivazione, anche alla futura richiesta ai sensi dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen.).
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2025
Il Presidente