Incompetenza Territoriale e Misure Cautelari: La Cassazione Chiarisce l’Interesse del PM al Ricorso
Una recente sentenza della Corte di Cassazione affronta un’importante questione procedurale riguardante l’incompetenza territoriale nel contesto delle misure cautelari. La decisione chiarisce i limiti del potere di impugnazione del Pubblico Ministero (PM) avverso le ordinanze del Tribunale del riesame, stabilendo un principio fondamentale basato sull’interesse concreto a ricorrere. Questo caso offre spunti essenziali per comprendere quando e perché un PM può contestare una decisione che sposta la competenza di un procedimento da un tribunale a un altro.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un’indagine per il grave reato di autoriciclaggio. L’indagato, destinatario di una misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal giudice di Avezzano, si rivolgeva al Tribunale del riesame di L’Aquila. Quest’ultimo, pur confermando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, dichiarava l’incompetenza territoriale del Tribunale di Avezzano. Secondo il collegio, la competenza spettava al Tribunale di Roma, poiché in quella città era stato acceso il conto corrente su cui erano transitate le somme di provenienza illecita, poi reimpiegate dall’indagato.
Di conseguenza, il Tribunale del riesame disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Roma. Il Procuratore di Avezzano, non condividendo tale conclusione, proponeva ricorso per cassazione, sostenendo che la competenza dovesse radicarsi ad Avezzano, luogo in cui l’indagato aveva concretamente reimpiegato i fondi illeciti gestendo una società sportiva dilettantistica, mettendo così a rischio l’economia locale.
La Decisione sull’incompetenza territoriale e il Ricorso del PM
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito della disputa sulla competenza territoriale. Invece, ha dichiarato il ricorso del PM inammissibile per una ragione puramente processuale: la “carenza di interesse”.
Il punto focale della decisione risiede nella distinzione tra un’ordinanza che annulla una misura cautelare e una che si limita a dichiarare l’incompetenza territoriale del giudice che l’ha emessa. La Suprema Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (sentenza Genco, n. 46404/2019), secondo cui l’interesse del PM a impugnare sussiste solo quando il Tribunale del riesame, oltre a dichiarare l’incompetenza, annulla la misura cautelare perché mancano i presupposti di urgenza che giustificano il meccanismo di “inefficacia differita” previsto dall’art. 27 del codice di procedura penale.
Nel caso specifico, il Tribunale di L’Aquila non aveva annullato la misura degli arresti domiciliari. Al contrario, aveva esplicitamente confermato che i gravi indizi e le esigenze cautelari a carico dell’indagato erano solidi. La sua decisione si era limitata a correggere l’aspetto della competenza geografica, ordinando il trasferimento degli atti al giudice ritenuto competente.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si basa su un’interpretazione rigorosa del concetto di “interesse ad agire”. Il PM ha un interesse a ricorrere quando una decisione del giudice pregiudica concretamente l’esercizio dell’azione penale o l’efficacia delle misure richieste. Se il Tribunale del riesame avesse annullato la misura, il PM avrebbe avuto un chiaro interesse a contestare tale decisione per ripristinare il provvedimento restrittivo.
In questo caso, invece, la misura cautelare è rimasta in piedi. La dichiarazione di incompetenza ha semplicemente attivato il meccanismo previsto dall’art. 27 c.p.p., che concede al nuovo giudice competente un termine di venti giorni per valutare se emettere un nuovo provvedimento. L’ordinanza originaria, quindi, non perde immediatamente efficacia. Poiché il Tribunale del riesame ha confermato la fondatezza delle accuse sul piano cautelare, non vi è stata alcuna lesione concreta delle prerogative del PM che potesse giustificare un ricorso in Cassazione. L’interesse del PM era, in sostanza, astratto e non concreto, poiché la finalità cautelare era stata comunque salvaguardata.
Le Conclusioni
La sentenza consolida un principio procedurale di notevole importanza: il Pubblico Ministero non può impugnare per cassazione un’ordinanza del riesame che dichiara l’incompetenza territoriale se, allo stesso tempo, l’ordinanza conferma la validità dei presupposti della misura cautelare (gravi indizi ed esigenze cautelari). L’interesse a ricorrere emerge solo qualora la decisione del riesame, oltre a spostare la competenza, indebolisca o annulli la tutela cautelare. Questa pronuncia definisce con precisione i confini dell’azione del PM, orientando la prassi giudiziaria verso un uso più mirato e pertinente degli strumenti di impugnazione.
Quando il Pubblico Ministero può impugnare una decisione di incompetenza territoriale del Tribunale del riesame?
Il Pubblico Ministero può impugnare una tale decisione solo se il Tribunale del riesame, oltre a dichiarare l’incompetenza, annulla la misura cautelare per insussistenza dell’urgenza o degli altri presupposti che legittimano l’inefficacia differita della misura stessa (art. 27 c.p.p.).
Perché il ricorso del Procuratore è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per “carenza di interesse”, poiché il Tribunale del riesame non aveva annullato la misura cautelare ma, al contrario, ne aveva confermato i presupposti (gravi indizi e esigenze cautelari), limitandosi a trasferire il procedimento al giudice competente.
Qual era il reato al centro della vicenda e dove si discuteva la competenza?
Il reato contestato era quello di autoriciclaggio. La disputa sulla competenza territoriale era tra il Tribunale di Avezzano, luogo dove i proventi illeciti sarebbero stati reimpiegati, e il Tribunale di Roma, luogo dove era stato aperto il conto corrente utilizzato per le operazioni finanziarie.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45624 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45624 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/10/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, nel procedimento a carico di: COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 12/09/1964, avverso l’ordinanza del 25/07/2024 del Tribunale di L’Aquila, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di L’Aquila, in sede di riesame di provvedimenti GLYPH impositivi GLYPH di GLYPH misura cautelari GLYPH personali, GLYPH ha GLYPH dichiarato l’incompetenza territoriale della Autorità giudiziaria di Avezzano, tenuto conto che in relazione al più grave delitto di autoriclaggio contestato all’indagato, ha ritenut competente l’Autorità giudiziaria di Roma, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e confermando l’ordinanza genetica sotto il profilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezz e delle esigenze cautelari che avevano dato luogo all’applicazione degli arresti domiciliari.
La decisione ha valorizzato, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il luogo ove l’indagato aveva acceso il conto corrente nel quale erano confluite le somme oggetto del reato di truffa presupposto, poi utilizzate in termini tali da configurare il reato di autoriciclaggio.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano, deducendo violazione di legge in ordine alla dichiarazione di incompetenza territoriale.
Secondo il ricorrente avrebbe dovuto essere valorizzato il luogo ove l’indagato aveva reimpiegato le somme di provenienza illecita in attività produttive o speculative, vale a dire il luogo ove aveva commesso la condotta tipica di autoriciclaggio, individuato in Avezzano in quanto colà egli aveva gestito la società sportiva dilettantistica dell’Avezzano Calcio e si era avuto “il pericolo per i ben giuridici tutelati dalla norma incriminatrice da individuarsi nella sicurezza pubblic e nel corretto andamento dell’economia” (fg. 6 del ricorso).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, in tema di misure cautelari, sussiste l’interesse del pubblico ministero ad impugnare l’ordinanza del tribunale del riesame che, dichiarata l’incompetenza per territorio, annulli la misura per insussistenza dell’urgenza e degli ulteriori presupposti che legittimano l’attivazione del meccanismo di inefficacia differita di cui all’art. 27 cod. proc. pe (Sez. 6, n. 46404 del 29/10/2019, Genco, Rv. 277308).
Nel caso in esame, il Tribunale non aveva annullato la misura cautelare, ritenendone sussistenti i presupposti, ma si è limitato a rilevare la propria incompetenza territoriale.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 30.10.2024.
Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente
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