Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24129 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24129 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato la richiesta di affidamento al servizio sociale avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, accogliendo la richiesta subordinata di concessione della detenzione domiciliare.
Propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, COGNOME, deducendo violazione dell’art. 677, comma 2, cod. proc. pen.
Rileva la difesa che la richiesta è stata formulata quando COGNOME non era né detenuto né interNOME e, quindi, competente a decidere sulla stessa era il Tribunale di sorveglianza di Trieste, avente, invero, giurisdizione sul luogo in cui l’interessato aveva residenza (Azzano Decimo), e non quello di Venezia che ha, invece, provveduto.
2.1. In data 6 marzo 2024 la difesa deposita, con pec, note conclusive, in cui, premessa l’intempestività delle conclusioni del PG sede, insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente osservato che la requisitoria del PG presso questa Corte risulta trasmessa in data 5 febbraio 2024, quindi nel termine di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., diversamente da come lamentato dal difensore nella memoria di replica.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Invero, anche nel procedimento di sorveglianza opera la regola generale di cui all’art. 21, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui l’eccezione di incompetenza per territorio va proposta, a pena di decadenza, entro la fase di controllo della costituzione delle parti (Sez 1, n. 26227 del 07/07/2020, Marra, Rv. 279529).
Nel caso in esame l’incompetenza territoriale, ai sensi dell’art. 677, comma 2, cod. proc. pen., dedotta con il ricorso, non è stata tempestivamente eccepita, risultando, all prima udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Venezia, presente il difensore del condanNOME che nulla ha rilevato al riguardo.
All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n.
186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024.