Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39641 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39641 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RILIEVO NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/12/2023 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del RG, nella persona del sostituto NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice per l’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Venezia, nel corso dell’udienza preliminare nel procedimento nei confronti, fra gli altri, di NOME COGNOME in ordine al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, c ordinanza del 15.12.2023, ha rigettato la questione di incompetenza territoriale formulata da detto imputato.
Nel corso della stessa udienza, dopo il rigetto della eccezione di incompetenza, il difensore dell’imputato, munito di procura speciale, ha formulato richiesta di abbreviato e il Giudice per l’Udienza preliminare ha disposto procedersi nelle forme di tale rito.
Avverso l’ordinanza, COGNOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso ; formulando un unico motivo con cui ha dedotto la abnormità del provvedimento impugNOME e l’assenza di motivazione quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 24 bis cod. proc. pen. Il Giudice, in ordine alla questione di competenza territoriale, aveva affermato doversi applicare la regola supplettiva di cui all’art. 9, comma 3, cod. proc. pen. in base alla quale la competenza si radica GLYPH in capo al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del Pubblico Ministero che per primo ha provveduto a iscrivere la notizia di reato e che nel caso di specie doveva ritenersi competente il Tribunale di Venezia; preso atto, a seguito del rilievo della difesa, che in ordine al reato di cui all’ar d.P.R. 309/90 il primo procedimento era stato iscritto presso la Procura della Repubblica di Torino, ciò nonostante, aveva confermato il provvedimento impugNOME “per le ragioni indicate dalla Procura di Torino nella GLYPH nota di trasmissione degli atti per competenza”. Il difensore osserva che, una volta individuato il criterio di cui all’art. 9, comma 3, cod. proc. pen, il Giud avrebbe dovuto declinare la propria competenza a favore del Tribunale di Torino. Il provvedimento sulla questione di competenza doveva, dunque, ritenersi viziato da abnormità strutturale e funzionale.
In ogni caso il Giudice non aveva motivato in ordine alla richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 24 bis cod. proc. pen.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
4.11 ricorso deve essere dichiarato in-ammissibile.
5. In primo luogo si osserva che il difensore dell’imputato ha impugNOME l’ordinanza con cui il GUP ha rigettato la eccezione di incompetenza, deducendo formalmente l’abnormità del provvedimento, senza che, tuttavia, sia ravvisabile tale forma di patologia dell’atto giudiziario. Le Sezioni Unite, con l sentenza n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, hanno offerto una rigorosa e puntuale delimitazione dell’area dell’abnormità ricorribile per cassazione, riconducendola ad un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell’atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge. Nell’esaminare in questa prospettiva lo specifico settore dei rapporti tra giudice e pubblico ministero, la sentenza in esame ha distinto l’abnormità strutturale dall’abnormità funzionale. La prima è riconoscibile in «caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)». La seconda è riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo e va limitata, dunque, all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario «imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo». La stessa distinzione è stata ripresa dalla sentenza Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283552. Nel caso in esame, il giudice era competente ad emettere il provvedimento impugNOME e tale provvedimento, seppure effettivamente contraddittorio nel contenuto, non ha creato alcuna stasi o indebita regressione del procedimento. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alla mancata rimessione alla Corte di Cassazione della questione concernente la competenza per territorio, ex art. 24 bis cod. pen., si osserva che il rinvio pregiudiziale è mera facoltà del giudice, per esercitare la quale, giudice è tenuto ad analizzare previamente le deduzioni prospettate dalle parti, a tentare di comporle per raggiungere una decisione e ad illustrare compiutamente il percorso interpretativo in concreto effettuato, indicando le ragioni che non hanno consentito di risolvere la questione secondo gli ordinari strumenti processuali (sez. 3, n. 44932 del 27/09/2023, confl. comp. in proc. Selvarolo, Rv. 285334 – 01).
A ciò deve aggiungersi che, dal verbale di udienza del 15 dicembre 2023, allegato dal ricorrente emerge che il difensore, dopo l’emissione dell’ordinanza con la quale era stata respinta l’eccezione di incompetenza per territorio, aveva richiesto il giudizio abbreviato. Nella giurisprudenza di legittimità, si era affermato il principio secondo il quale è inammissibile l’eccezione di incompetenza per territorio proposta con l’impugnazione della sentenza di primo grado, qualora sollevata nel corso dell’udienza preliminare e non ripresentata, a seguito del rigetto, nel successivo giudizio abbreviato instaurato nel corso della stessa udienza preliminare (Sez. U, n. 27996 del 29/3/2012, Rv. 25261201. Conf. Sez. 2, n. 22366 del 23/4/2013, Rv. 25593101; Sez. 4, n. 45395 del 16/10/2013, Rv. 25756101; Sez. 3, Sentenza n. 11054 del 02/02/2017, Rv. 269174 – 01). La questione è stata risolta dalla introduzione, con la legge 23 giugno 2017 n. 103 nell’art. 438 cod. proc. pen. del comma 6 bis, a norma del quale la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la saNOMEria delle nullità sempre che non siano assolute e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salvo quelle derivanti dalla violazione divieto probatorio e preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice (Sez. 2, n. 1596 del 03/10/2019, dep. 2020, Angrisani Rv. 277790).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Deciso in Roma, il giorno 15 ottobre 2024
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