Incompetenza del Giudice: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16205 del 2024, ha fornito un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione delle decisioni giudiziarie. Il caso analizzato riguarda la dichiarazione di incompetenza del giudice in fase esecutiva e stabilisce un principio fondamentale: un’ordinanza che declina la propria competenza non è direttamente ricorribile per Cassazione, ma può solo, eventualmente, dare origine a un conflitto di giurisdizione. Questa pronuncia sottolinea la necessità di seguire le corrette vie procedurali per evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative conseguenze economiche.
I Fatti del Caso: la Decisione del Tribunale
La vicenda ha origine da un procedimento in fase esecutiva. Il difensore di un imputato aveva presentato un’istanza al Tribunale di Teramo per ottenere la declaratoria di estinzione del reato, a seguito della remissione della querela e della relativa accettazione.
Il Tribunale, con ordinanza del 7 aprile 2023, ha però dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla questione. Invece di pronunciarsi nel merito, ha disposto la trasmissione di tutti gli atti alla Corte di Appello di Campobasso, ritenuta l’organo giurisdizionale competente per quel tipo di decisione.
Il Ricorso e la questione di incompetenza del giudice
Ritenendo errata la decisione del Tribunale, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. Nel suo ricorso, ha lamentato la violazione di specifiche norme del codice penale e di procedura penale (artt. 152 c.p. e 670-676 c.p.p.), sostenendo che il Tribunale avrebbe dovuto decidere sull’istanza invece di dichiararsi incompetente.
L’obiettivo del ricorrente era ottenere l’annullamento dell’ordinanza e far riconoscere la competenza del primo giudice a pronunciarsi sull’estinzione del reato. La questione centrale posta alla Suprema Corte era, dunque, se un’ordinanza che si limita a dichiarare l’incompetenza del giudice sia un provvedimento che può essere direttamente contestato in Cassazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e basata su consolidati principi procedurali. I giudici hanno stabilito che un’ordinanza con cui un giudice si dichiara incompetente non rientra tra i provvedimenti impugnabili. Si tratta, infatti, di una decisione che non ha carattere decisorio definitivo, ma si limita a regolare il flusso del procedimento verso un altro giudice.
La Corte ha specificato che una tale declaratoria può al massimo generare un “conflitto negativo di competenza”, ovvero una situazione in cui anche il secondo giudice (in questo caso, la Corte d’Appello) si dichiari a sua volta incompetente. Solo in quel caso la questione di competenza può essere risolta dalla Cassazione, ma non attraverso un’impugnazione diretta della prima ordinanza.
La decisione di inammissibilità è stata presa de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta nel 2017, consente alla Corte di decidere rapidamente, senza un’udienza formale, quando l’inammissibilità è palese.
Le Conclusioni
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente. Oltre al pagamento delle spese processuali, è stato condannato a versare la somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa sanzione, prevista dall’art. 616 c.p.p., viene applicata quando non emergono elementi che possano scusare la colpa del ricorrente nell’aver intrapreso un’azione legale palesemente infondata. In pratica, la Corte ha ritenuto che il ricorrente e il suo difensore avrebbero dovuto conoscere le regole procedurali che impedivano questo tipo di ricorso. La pronuncia serve quindi da monito sull’importanza di una corretta valutazione dei presupposti di ammissibilità delle impugnazioni per evitare sanzioni e ritardi processuali.
È possibile ricorrere in Cassazione contro un’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un’ordinanza di questo tipo non è direttamente impugnabile. Essa può, al massimo, portare a un successivo conflitto di competenza, che sarà poi risolto dalla stessa Cassazione.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato inammissibile ‘de plano’?
Significa che la Corte di Cassazione prende la decisione basandosi esclusivamente sugli atti scritti, senza la necessità di un’udienza orale, in quanto i motivi di inammissibilità sono evidenti. Questo accelera la definizione del procedimento.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la sanzione è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16205 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16205 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/04/2023 del TRIBUNALE di TERAMO
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa il 7 aprile 2023 il Tribunale di Teramo, nel procedimento a di COGNOME NOME, dichiarava la propria incompetenza a pronunciarsi sull’istanza del difensore – avente a oggetto la declaratoria in sede esecutiva dell’estinzione seguito di rimessione di querela da parte della p.o. e relativa accettazione – e d trasmissione del fascicolo alla competente Corte di Appello di Campobasso.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione – nelle forme di COGNOME NOME deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 152 cod. pen. e 676 cod. proc. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto avverso decisione non impugn avente ad oggetto la declaratoria di incompetenza, suscettibile di eventuale negativo.
La inammissibilità va rilevata e dichiarata de plano, a norma dell’art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., disposizione introdotta dalla legge n.103 del 2017.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento del processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazi causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sa pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente