Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14567 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14567 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il 30/10/1974 avverso la sentenza del 20/09/2024 del TRIBUNALE di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale NOME
COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 20 settembre 2024, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano ha applicato a NOME NOME la pena di un anno e due mesi di reclusione, in ordine a due episodi di lesioni personali.
Avverso la sentenza del Tribunale, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione all’art. 544-ter cod. proc. pen.
Rappresenta che: con ordinanza del 12 dicembre 2023, il giudice predibattimentale aveva rigettato l’originaria istanza di patteggiamento e aveva fissato l’udienza per la prosecuzione del procedimento davanti al giudice del dibattimento; con ordinanza del 5 aprile 2024, il giudice del dibattimento aveva rigettato l’istanza con la quale la difesa aveva impugnato l’ordinanza del 12 dicembre 2023, sostenendo che il giudice predibattimentale, dopo aver rigettato l’originaria istanza di patteggiannento, sarebbe divenuto incompatibile e non avrebbe potuto esprimersi sulla sussistenza dei presupposti per la pronuncia di un’eventuale sentenza di non luogo a procedere.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il vizio dell’ordinanza del 5 aprile 2024 – con la quale il giudice del dibattimento, erroneamente, non aveva accolto l’istanza con la quale la difesa aveva contestato la legittimità del provvedimento con il quale il giudice predibattimentale aveva disposto la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento, nonostante fosse diventato oramai incompatibile – si sarebbe riverberato sulla stessa sentenza di patteggiamento, in quanto consequenziale a quel provvedimento illegittimo.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4.1. L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che le cause di incompatibilità previste dall’ art. 34 cod. proc. pen. non determinano alcuna nullità, ma costituiscono soltanto motivo per l’astensione o per la ricusazione del giudice, da far tempestivamente valere, nel rispetto dei termini e delle forme previste dal codice di rito.
Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, «l’esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., allorché non rilevata dal giudice con dichiarazione di astensione, né tempestivamente dedotta con istanza di ricusazione, non incide sulla capacità dello stesso e, conseguentemente, non è causa di nullità ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419; Sez. 6, n. 3042 del 04/11/2015, Bove, Rv. 266326; Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, Scrudato, Rv. 215097).
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricprrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 h favore della cassa delle
ammende.
Così deciso, il 17 gennaio 2025.